Gazzetta n. 304 del 31 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2011
Riorganizzazione della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, con il quale sono stati definiti la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
Ravvisata la necessita' di riorganizzazione la sopra richiamata Commissione anche attraverso una sua articolazione per singoli settori di rischio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1
Articolazione e composizione

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un Ufficio di Presidenza e in cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati:
settore rischio sismico;
settore rischio vulcanico;
settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana;
settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti;
settore rischio ambientale e incendi boschivi.
2. L'Ufficio di Presidenza e' composto da un presidente emerito, da un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalita' di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio, di cui al successivo comma 3.
3. Ogni settore di rischio, di cui al comma 1, e' composto da rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore verra' individuato un referente.
4. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresi', alla designazione dei referenti dei settori, di cui al comma 3.
 
Art. 2
Compiti

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi fornisce al Dipartimento della protezione civile pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio.
2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti la Commissione puo' fornire al Dipartimento anche indicazioni per migliorare le capacita' di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.
 
Art. 3
Organizzazione e funzionamento

1. La Commissione si riunisce di regola per singoli settori di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a settori congiunti. La Commissione, inoltre, si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno per la verifica delle attivita' svolte e per la programmazione annuale delle iniziative.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di esposizione al pericolo di rischi nei settori di cui al comma 1 dell'art. 1, per i quali la Commissione puo' essere convocata con urgenza. Negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
3. Il Capo del Dipartimento puo', altresi', richiedere in ogni momento al Presidente di dare mandato alla Commissione o ad alcuni suoi componenti di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.
4. Qualora si rilevi la necessita' di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, e' prevista la partecipazione alle riunioni di rappresentanti delle competenti Commissioni grandi rischi regionali o degli equivalenti comitati o organismi di consulenza tecnico-scientifica.
5. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni.
6. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.
7. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la meta' dei componenti convocati e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
8. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che verra' consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l'unica forma ufficiale di rappresentazione all'esterno del parere della Commissione.
9. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente invitati.
10. La Commissione, contestualmente al suo insediamento, puo' approvare un regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione stessa, indicando compiti, requisiti, obblighi e procedure necessarie al suo corretto funzionamento.
11. Un'apposita struttura composta da tre unita' di personale del Dipartimento della protezione civile, con il coordinamento dell'Ufficio relazioni istituzionali, assicura il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione.
12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilita'.
 
Art. 4
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235, e' abrogato.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2011

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 251
 
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