Gazzetta n. 301 del 28 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 agosto 2011
Determinazione, per l'anno 2010, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;
Visto il terzo periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a) b) e c) della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;
Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;
Visti i decreti ministeriale 7 maggio 2008 e 17 dicembre 2009, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008 e 2009;
Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali - sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009 - che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;
Considerata l'opportunita' di avvalersi dei predetti criteri;
Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttivita', qualita' e altri elementi di competitivita', sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificita' di tutte le imprese del settore;
Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;
Ravvisata la necessita' di determinare, nell'ambito del periodo di sperimentazione previsto ai sensi del citato art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2010, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale e' concesso lo sgravio per tale anno;
Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e' attribuita all'altra tipologia.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per l'anno 2010, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, e' concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2011, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, puo' essere rideterminata, per l'anno 2010, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia gia' avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni:
1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttivita', qualita' ed altri elementi di competitivita' assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
E' condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei parametri di cui alla lettera b).
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 e' subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego;
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
 
Art. 3

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;
e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;
f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e' quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.
 
Art. 4

Modalita' di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.
2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5

Norme finali

1. Con successivo decreto interministeriale, e' definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.
2. Dall'attivita' dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 191
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone