Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 novembre 2011, n. 213
Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita' di esercizio.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice della strada»;
Visto, in particolare, l'articolo 115 del codice della strada, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che ha introdotto i commi da 1-bis a 1-septies, prevedendo, tra l'altro, la possibilita', per i minori gia' titolari di patente di guida che hanno compiuto diciassette anni, di condurre a fini di esercitazione, di seguito definita «guida accompagnata», autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, dello stesso codice della strada, nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-quater del predetto articolo 115;
Visto l'articolo 16, comma 2, della predetta legge 29 luglio 2010, n. 120, che rinvia ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le norme di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 16, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell'autorizzazione del minore alla guida accompagnata, ai contenuti ed alle modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico da seguirsi presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle condizioni di espletamento delle attivita' di guida accompagnata nonche' alle caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull'autoveicolo adibito a tale guida;
Visti altresi' gli articoli 121, 122, 123 e 180 del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Ritenuto che il corso pratico di guida, obbligatorio e propedeutico alla guida accompagnata, svolto presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, come prescritto dal comma 1-ter del citato articolo 115 del codice della strada, nulla innova sotto il profilo della competenza delle province in materia di vigilanza amministrativa e tecnica sull'esercizio dell'attivita' di autoscuola, sancito dal predetto articolo 123, comma 2, del codice della strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 maggio 1995, n. 317, Regolamento recante la disciplina delle attivita' delle autoscuole;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2324/2011, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 1° agosto 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Istanza per richiedere l'autorizzazione
alla guida accompagnata

1. L'istanza per richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata e' redatta sul modello conforme all'allegato 1 ed e' presentata ad un Ufficio della motorizzazione, firmata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, nonche' da quest'ultimo.
2. All'istanza di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) un'attestazione su conto corrente n. 4028 (per le imposte di bollo sull'istanza e sull'autorizzazione alla guida accompagnata) dell'importo di cui agli articoli 3 e 4 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992 e successive modificazioni;
b) un'attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 dell'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni;
c) certificazione attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' comprovante la qualita' di genitore ovvero di legale rappresentante del minore, redatta sul modello all'allegato 2, corredata da fotocopia di documento di identita' del dichiarante.
3. L'istanza di cui al comma 1 non puo' essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore e' scaduta di validita' ovvero che sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.
4. L'Ufficio, effettuate le verifiche di cui al comma 3, rilascia una ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme al modello previsto dall'allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, di cui all'articolo 3.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 240 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazz. Uff.
12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, della
legge 29 luglio 2010, n. 120:
«2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a
1-septies dell'art. 115 del decreto legislativo n. 285 del
1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento alle condizioni soggettive e
oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione puo'
essere richiesta e alle modalita' di rilascio della
medesima, alle condizioni di espletamento dell'attivita' di
guida autorizzata, ai contenuti e alle modalita' di
certificazione del percorso didattico che il minore
autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti
soggettivi dell'accompagnatore nonche' alle caratteristiche
del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato art.
115.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada.), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18
maggio 1992, n. 114, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 115, 117, 121,
122, 123 e 180 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992:
«Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). (Testo applicabile fino al 18
gennaio 2013). - 1. Chi guida veicoli o conduce animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver
compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purche'
non trasporti altre persone oltre al conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera
c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-bis,
purche' accompagnati da un conducente titolare di patente
di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,
previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal
legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis
puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti
indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in
condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente,
un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo
adibito a tale guida deve essere munito di un apposito
contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque
viola le disposizioni del presente comma e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'art. 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del
citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore autorizzato commette violazioni per le quali,
ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono
previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli
articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca
dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca
dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art.
219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente
comma il minore non puo' conseguire di nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore
indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'art. 122, comma 8, primo e
secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del
comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha
superato ottanta anni puo' continuare a condurre
ciclomotori e veicoli per i quali e' richiesta la patente
delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno
specifico attestato rilasciato dalla commissione medica
locale di cui al comma 4 dell'art. 119, a seguito di visita
medica specialistica biennale, con oneri a carico del
richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei
requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318. Qualora trattasi di motoveicoli e
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di
cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro
159. La stessa sanzione si applica al conducente di
ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto
gli anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
«Art. 115 (Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). (Testo applicabile dal 19 gennaio
2013). - 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in
materia di carta di qualificazione del conducente, chi
guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per
requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare:
1) veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri
raggruppamenti di animali;
2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la
patente di guida della categoria AM, purche' non
trasportino altre persone oltre al conducente;
b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente;
c) anni diciotto per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre
al conducente;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A2;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie B e BE;
4) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C1 e C1E;
d) anni venti per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A, a condizione che il conducente sia titolare
della patente di guida della categoria A2 da almeno due
anni;
e) anni ventuno per guidare:
1) tricicli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie C e CE;
3) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D1 e D1E;
4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato
di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i
veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui
all'art. 177;
f) anni ventiquattro per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria A;
2) veicoli cui abilita la patente di guida delle
categorie D e DE.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e
che sono titolari di patente di guida e' consentita, a fini
di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con
esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e
comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica
riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-bis,
purche' accompagnati da un conducente titolare di patente
di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni,
previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su
istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal
legale rappresentante del minore.
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis
puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti
indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno
dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno
quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in
condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con
istruttore abilitato e autorizzato.
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente,
un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo
adibito a tale guida deve essere munito di un apposito
contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque
viola le disposizioni del presente comma e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9
dell'art. 122.
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'art. 117 e, in caso di violazioni, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo
articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento
delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il
tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del
citato comma 1-bis.
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis,
se il minore autorizzato commette violazioni per le quali,
ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono
previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli
articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca
dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca
dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art.
219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente
comma il minore non puo' conseguire di nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma
1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore
indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni
amministrative previste dall'art. 122, comma 8, primo e
secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del
comma 1-sexies del presente articolo.
2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per
anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento.
2-bis.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 126, comma 12m
chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi
nelle condizioni richieste dal presente articolo e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma
1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui
guida e' richiesta la carta di qualificazione del
conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente
delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone
sui veicoli alla cui guida le predette patenti
rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155
euro.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 se si tratta di
animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). (Testo applicabile
fino al 18 gennaio 2013). - 1. E' consentita la guida dei
motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle
condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni
comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
di categoria B non e' consentito il superamento della
velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le
strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 120 del presente codice, alle persone
destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme
per i veicoli in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei
primi tre anni dal conseguimento della patente circola
oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al
presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 152 a euro 608. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validita' della patente da due ad
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). (Testo applicabile
dal 19 gennaio 2013). - 1.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento
della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h
per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un
ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide,
autorizzate ai sensi dell'art. 188, purche' la persona
invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 120 del presente codice, alle persone
destinatarie del divieto di cui all'art. 75, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che viola
le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
152 a euro 608. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validita'
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».
«Art. 121 (Esame di idoneita'). (Testo applicabile fino
al 18 gennaio 2013). - 1. L'idoneita' tecnica necessaria
per il rilascio della patente di guida si consegue
superando una prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui
all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinate le norme e modalita' di
effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una
autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'art. 122.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di
guida, con esclusione di quella per il conseguimento di
patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su
veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
«Art. 121 (Esame di idoneita'). (Testo applicabile dal
19 gennaio 2013). - 1. L'idoneita' tecnica necessaria per
il rilascio della patente di guida si consegue superando
una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle direttive della Comunita' europea e con il ricorso a
sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per le
abilitazioni professionali di cui all'art. 116 e del
certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, a seguito della frequenza di corso di
qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai
commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere
nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
4. Nel regolamento sono determinati i profili
professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami
di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono determinate le norme e modalita' di
effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di
formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del
personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.
5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di
esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei
comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono
finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie
per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e
le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici provvede ad un controllo di qualita' sul
predetto personale e ad una formazione periodica dello
stesso.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una
autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di
locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta
prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi
del comma 1 dell'art. 122.
9. La prova pratica di guida, con esclusione di quella
per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed
A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi
comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
una volta soltanto, la prova pratica di guida.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.».
«Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ha fatto
domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di
controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'art. 121,
che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non
sono consentite piu' di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'. Se
il veicolo non e' munito di doppi comandi a pedale almeno
per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per
conseguire la patente di categoria A non si applicano le
norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di
guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti
la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e' sostituito
per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola
guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le
modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa
prendere posto, oltre al conducente, altra persona in
funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco
frequentati.
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
presente comma.
6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida
senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 80 a euro 318.».
«Art. 123 (Autoscuole). (Testo applicabile fino al 18
gennaio 2013). - 1. Le scuole per l'educazione stradale,
l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate
autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE,
C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di
qualificazione professionale. In caso di applicazione del
periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale
e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate
possono essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere
iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma e'
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso
non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso
si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita'
dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel
caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.».
«Art. 123 (Autoscuole). (Testo applicabile dal 19
gennaio 2013). - 1. Le scuole per l'educazione stradale,
l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate
autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza
amministrativa e tecnica da parte delle province, alle
quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui
al comma 11-bis.
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
di inizio attivita' e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme
per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli
enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio
attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e gestione
diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio,
nonche' la gestione diretta dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di
autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della
capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per una
sola sede, e deve essere preposto un responsabile
didattico, in organico quale dipendente o collaboratore
familiare ovvero anche, nel caso di societa' di persone o
di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore,
che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad
eccezione della capacita' finanziaria.
5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma
di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno
un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria
che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono
richiesti al legale rappresentante.
6. La dichiarazione non puo' essere presentata dai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
consorzino e costituiscano un centro di istruzione
automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le medesime autoscuole
possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro
di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti
per il conseguimento di tutte le categorie di patenti,
anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B,
e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione del periodo
precedente, le dotazioni complessive, in personale e in
attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono
essere adeguatamente ridotte.
7-bis. In ogni caso l'attivita' non puo' essere
iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti
prescritti. La verifica di cui al presente comma e'
ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non
superiori a tre anni.
8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei
requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti
revocata l'idoneita' tecnica. L'interessato potra'
conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni dalla
revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di
capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per
conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche di
cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui
si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida.
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli
istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono
organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita' di
formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
categoria di patente ovvero dai centri di istruzione
automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
disciplina quadro di settore definita con l'intesa
stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano il 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonche' dei criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti
impartita in forma professionale o, comunque, a fine di
lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente
articolo costituisce esercizio abusivo dell'attivita' di
autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare
abusivamente l'attivita' di autoscuola e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del
comma 9-bis del presente articolo.
11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di
insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 e' sospeso
dalla regione territorialmente competente o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
soggetto che svolge i corsi:
a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso
non si tiene regolarmente;
b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso
si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneita'
dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale
didattico;
c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel
caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui
alle lettere a) e b).
11-quater. La regione territorialmente competente o le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono
l'inibizione alla prosecuzione dell'attivita' per i
soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi
all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi
della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti
pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza,
secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.».
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). (Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1.
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Per
poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo, nonche' lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'art. 115, comma 2;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita', quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da euro 24 a euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».
- Il decreto 17 maggio 1995, n. 317 (Regolamento
recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1995, n. 177.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella 3 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti):
«TARIFFE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI
IN MATERIA DI MOTORIZZAZIONE
(Tabella 3, legge 1° dicembre 1986, n. 870)


Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Validita' temporale della ricevuta di presentazione dell'istanza di
rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata
1. La ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata:
a) con scadenza di validita' alla data di compimento del diciottesimo anno di eta', in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validita' con scadenza successiva alla predetta data;
b) con scadenza di validita' in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validita' della patente di guida, con duplicato e' rinnovata la validita' della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validita' della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di eta' del titolare.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, e' rilasciata al minore mutilato o minorato che ha necessita' di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, previa produzione di certificato della Commissione medica locale, indicante gli adattamenti necessari sul veicolo, l'idoneita' dei quali e' previamente verificata con esperimento pratico su veicolo appositamente equipaggiato. Sulla ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, sono annotati gli adattamenti del veicolo prescritti.
3. Il rilascio della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4 - che riconosce al minore il diritto di guidare un autoveicolo nell'ambito dei corsi di formazione propedeutica alla guida accompagnata di cui all'articolo 3 - e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.
4. Nel caso in cui, durante l'attivita' di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del codice della strada sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219 dello stesso codice, il diritto di cui al comma 3 e' revocato ed e' inserito apposito ostativo nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' o revocata. In entrambi i casi il minore non puo' ripresentare l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 225, 218 e 219 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
«Art. 225 (Istituzione di archivi ed anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che
include anche incidenti e violazioni.».
«Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della
patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice
prevede la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo
determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo
di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo
nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la
invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni
dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa
violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il
conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso
in cui dalla commessa violazione non sia derivato un
incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad
ottenere un permesso di guida, per determinate fasce
orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno,
adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro,
qualora risulti impossibile o estremamente gravoso
raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o
comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una
situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di
cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la
sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e
massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in
relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita'
della violazione commessa, nonche' al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due
ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza
di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione,
sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della
predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di
sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al
doppio delle complessive ore per le quali e' stata
autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza,
che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida,
determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni,
e' notificata immediatamente all'interessato, che deve
esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate.
L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui
all'art. 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla
guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata
nel termine di quindici giorni, il titolare della patente
puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
Il permesso di guida in costanza di sospensione della
patente puo' essere concesso una sola volta.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che
la durata della sospensione della patente di guida e'
aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima
disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta
l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida constata la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi
del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione
applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente
disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la
sussistenza delle precedenti sospensioni risulti
successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede
a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la
patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta
restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validita' della patente, circola abusivamente, anche
avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in
violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto
con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.886 a euro 7.546. Si applicano le sanzioni accessorie
della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione
delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si
applica la confisca amministrativa del veicolo.».
«Art. 219 (Revoca della patente di guida). (Testo
applicabile fino al 18 gennaio 2013). - 1. Quando, ai sensi
del presente codice, e' prevista la revoca della patente di
guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi
previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo
della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto
dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della
disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, i soggetti ai quali e' stata revocata la
patente non possono conseguire il certificato di idoneita'
per la guida di ciclomotori ne' possono condurre tali
veicoli.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data
di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c)
e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui
agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi
dell'art. 2119 del codice civile.».
«Art. 219 (Revoca della patente di guida). (Testo
applicabile dal 19 gennaio 2013). - 1. Quando, ai sensi del
presente codice, e' prevista la revoca della patente di
guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi
previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo
della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto
dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data
di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c)
e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui
agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi
dell'art. 2119 del codice civile.».



 
Art. 3
Corso di formazione propedeutico
alla guida accompagnata

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore per il quale a tal fine sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 1, comma 1, frequenta un corso di formazione presso un'autoscuola.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, il corso di formazione e' frequentato presso un'autoscuola che svolge corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica, a cui le autoscuole consorziate abbiano demandato l'espletamento di tale tipo di corsi.
3. L'autoscuola iscrive l'allievo nel registro di iscrizione; se l'allievo e' conferito al centro di istruzione automobilistica, ai sensi del comma 2, lo stesso e' iscritto anche presso il registro degli allievi del centro.
4. Il corso di formazione, la cui durata e' di almeno dieci ore effettive di guida, si svolge sulla base dei contenuti minimi del programma di cui all'allegato 4. Al termine delle dieci ore di cui all'allegato 4, l'allievo ha diritto al rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9. Tuttavia il genitore o legale rappresentante del minore, di intesa con l'autoscuola o se del caso con il centro di istruzione automobilistica, puo' convenire di implementare la formazione con ore di corso suppletive, da erogarsi nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al termine delle quali e' rilasciato l'attestato di frequenza.
5. Le lezioni sono individuali. Ciascuna lezione non puo' avere durata superiore a due ore giornaliere ed ha inizio e termine presso la sede dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica. Durante le lezioni sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, altra persona che non sia l'istruttore autorizzato ed abilitato. Nel caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 122, comma 9, del codice della strada.
6. Al fine di favorire le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico le autoscuole, ovvero se del caso i centri di istruzione automobilistica, adottano il libretto delle lezioni di guida, conforme all'allegato 5 del presente decreto, e lo gestiscono secondo quanto disposto dall'articolo 4.
7. Al fine di ottimizzare le modalita' di certificazione del prescritto percorso didattico, il libretto delle lezioni di guida puo' essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da istallarsi sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Per i corsi di formazione alla guida accompagnata, le autoscuole, ovvero i centri di istruzione automobilistica, utilizzano veicoli idonei per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida della categoria B ovvero, se ne ricorre il caso, B speciale, muniti di doppi comandi.
9. Al termine dello svolgimento del corso, l'autoscuola, o se del caso il centro di istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 6, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4
Libretto delle lezioni di guida

1. Per ogni candidato l'autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale e' in doppio esemplare, l'uno originale e l'altro copia, da compilarsi con carta a ricalco.
2. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo, e' vidimato dal competente Ufficio della motorizzazione prima del suo utilizzo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, e' conservato dall'autoscuola, ovvero dal centro di istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Prima dell'inizio di ciascuna lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida di cui al comma 1, in originale e copia, sul quale appone la propria firma ed acquisisce quella dell'allievo.
 
Art. 5
Autorizzazione alla guida accompagnata

1. L'Ufficio della motorizzazione al quale e' stata presentata l'istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, su presentazione dell'attestato redatto e corredato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, nonche' della designazione degli accompagnatori resa in conformita' all'allegato 7, rilascia l'autorizzazione alla guida accompagnata, conforme al modello di cui all'allegato 8, che consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati.
2. Ai fini della validita' temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
3. L'autorizzazione alla guida accompagnata non e' rilasciata qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 3.
4. L'autorizzazione alla guida contiene le informazioni relative ai soggetti che, in qualita' di accompagnatori, assistono il minore che si esercita: possono essere designati, al massimo, tre accompagnatori. E' fatta salva la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini della sostituzione di uno o piu' accompagnatori gia' designati, anche qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3.
5. Al momento del rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, l'Ufficio della motorizzazione verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6 ed in ogni caso indica sull'autorizzazione stessa solo quelli che ne siano in possesso, fatta salva comunque la possibilita' di richiederne all'Ufficio della motorizzazione un duplicato ai fini dell'integrazione degli accompagnatori designati, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 4.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle esercitazioni alla guida il minore puo' essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonche' del centro a cui e' stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.
7. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, l'Ufficio della motorizzazione annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata gli adattamenti del veicolo prescritti.
8. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 115, comma 1-sexies, del codice della strada, l'autorizzazione alla guida accompagnata e' revocata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, la patente posseduta dal minore sia sospesa di validita' ovvero sia revocata. In tal caso il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1.
9. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225, comma 1, lettera c), del codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 115 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 225 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 6
Requisiti soggettivi
degli accompagnatori designati

1. I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, devono avere un'eta' non superiore a sessanta anni e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validita' e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purche' riconosciuta da non meno di cinque anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni.
3. Un soggetto gia' designato non puo' piu' accompagnare il minore nella guida accompagnata qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca.
4. In caso di violazione della presente disposizione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 7

Possesso dei documenti durante il corso di formazione e
nell'esercizio della guida accompagnata

1. Durante il corso di formazione svolto presso l'autoscuola, ovvero presso un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il minore deve avere con se' la ricevuta di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' la patente di cui e' titolare.
2. Nelle esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con se' l'autorizzazione di cui all'articolo 5, nonche' la patente di cui e' titolare.
3. La persona che funge da accompagnatore, durante le esercitazioni di guida accompagnata, deve avere con se' la patente di guida prescritta. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, l'istruttore deve avere con se' altresi' il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato.
4. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 180, comma 7, primo periodo, del codice della strada. Si applicano altresi' le disposizioni dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 180 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 8
Contrassegno

1. Gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata sono muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente. Tale contrassegno e' applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. I modelli e le dimensioni del contrassegno GA sono riportate all'allegato 9.
2. In luogo del contrassegno di cui al comma 1, i veicoli delle autoscuole, o se del caso del centro di istruzione automobilistica, sono muniti della scritta «scuola guida», sia durante le lezioni di guida di cui al corso di formazione propedeutico di cui all'articolo 3, sia nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 122, comma 9, del codice della strada.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 122 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 9
Disposizioni finali

1. Qualora un candidato gia' titolare di autorizzazione alla guida accompagnata, presenti istanza per il conseguimento della patente di guida della categoria B o B speciale, entro sei mesi dal compimento della maggiore eta', le ore di corso pratico di guida di cui all'allegato 4, lettere C, D ed E, si computano ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli articoli 122, comma 5-bis, del codice della strada.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora il candidato al conseguimento della patente B o B speciale sia in precedenza incorso nella revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.



Note all'art. 9:
- Per il testo degli articoli 121 e 122 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 354
 
Allegato 1
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