Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Barbara Elzbieta Cal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la domanda della sig.ra Barbara Elzbieta Cal, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del possesso del «Świadectwo Czeladnicze» (Titolo di operaio qualificato) nella professione di parrucchiera da donna rilasciato dalla Camera dell'Artigianato di Świdnica (Polonia), della durata di 3 anni comprensivi di tirocinio, per l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa per la parte relativa al trattamento e acconciatura maschili, consistente - a scelta dell'interessata - in un tirocinio di adattamento della durata di tre mesi o in una prova attitudinale, poiche' il titolo posseduto risulta relativo alla sola parte dell'acconciatura femminile, mentre risulta carente della parte relativa al trattamento e all'acconciatura maschili, rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita';
Prescindendo dal parere delle associazioni di categoria le quali, regolarmente convocate e informate in merito all'istanza, non hanno partecipato alla Conferenza di servizi sopra indicata;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 207631 del 3 novembre 2011 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che la richiedente, pur avvalendosi della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Barbara Elzbieta Cal, cittadina polacca, nata a Dzierzoniow (Polonia) in data 4 agosto 1977, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa a scelta tra tirocinio di adattamento o prova attitudinale, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalita' di svolgimento, sono indicati negli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
Allegato A

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Regione Liguria, allegando la copia autenticata del presente decreto.
Il predetto ente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:
A) esame pratico - Prova descrizione:
Prova pratica:
taglio moda maschile: detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse;
rasatura della barba: preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba;
B) colloquio - il colloquio orale vertera' sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale nonche' su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:
conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;
postazione lavoro sicura.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.
 
Allegato B

A norma degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente e' previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di 3 mesi, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio della Regione Liguria, individuata congiuntamente dal richiedente e dall'Autorita' regionale competente sul territorio in cui opera tale impresa.
All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato all'Ufficio che verra' indicato dalla regione.
Il tirocinio ha per oggetto le attivita' di acconciatura e trattamento maschile nelle quali la Conferenza di servizi ha individuato carenze formative; l'estratto del verbale sara' inviato, unitamente al decreto di riconoscimento, anche alla regione. Il tirocinio e' incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.
Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attivita' svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale e' trasmessa all'Autorita' regionale come in precedenza individuata che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovra' essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI.
In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio puo' essere immediatamente ripetuto.
Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
 
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