Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 ottobre 2011
Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di cereali a paglia.



IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744, relativa alle norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varieta' vegetali;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1988 che stabilisce i compensi per l'effettuazione delle prove di varieta' vegetali ai fini della loro iscrizione nei registri nazionali;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984, recante «modalita' per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di specie agricole ed orticole»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2011, in corso di registrazione, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione della direttiva 2011/68/UE, della Commissione del 1° luglio 2011, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto 8 maggio 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001 con il quale sono adottati criteri per l'iscrizione al Registro nazionale di varieta' di cereali a paglia, escluso il riso;
Visto il decreto 17 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004 con il quale sono adottati criteri per l'iscrizione al Registro nazionale di Triticum monococcum L. e di Triticum dicoccum Schubler;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'approvazione dei nuovi criteri per l'iscrizione al registro nazionale delle varieta' di cereali a paglia, come risulta dal verbale della riunione medesima;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati i nuovi criteri di iscrizione al Registro Nazionale delle varieta' di cereali a paglia e pertanto la procedura di iscrizione ai registri nazionali, di cui all'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle predette varieta' e' soggetta ai criteri di cui all'allegato, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Dalla data di entrata in vigore dei criteri di cui al precedente articolo 1, le disposizioni previste dal decreto 8 maggio 2001 e dal decreto 17 marzo 2004, non sono applicabili per le domande di iscrizione al Registro Nazionale delle varieta' di cereali a paglia. Le tariffe di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 744 stabilite con decreto ministeriale del 22 gennaio 1988, relativamente alle varieta' di cereali a paglia, sono sostituite da quelle previste nell'allegato al presente decreto. Le modalita' per la presentazione delle domande d'iscrizione nei registri nazionali delle varieta' di cereali a paglia di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1984 sono modificate secondo quanto previsto nel'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: Blasi
 
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