Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, e per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia. (Ordinanza n. 3985).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di La Spezia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011, con il quale e' stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria;
Acquisita l'intesa della regione Liguria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di attuare le iniziative necessarie volte a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria, in particolare nelle province di Genova, Savona ed Imperia, il Commissario delegato - Presidente della regione Liguria, nominato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, provvede con i poteri, le deroghe, nonche' le risorse umane e finanziarie ivi previste.
2. Il Commissario delegato procede, con ogni consentita urgenza, all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1.
3. Le risorse derivanti dalla raccolta di fondi privati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri numeri 3973 e 3974 del 5 novembre 2011, sono ripartite anche con riferimento agli eventi calamitosi occorsi nel territorio della regione Liguria nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011.
4. Il Piano degli interventi previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011 e' esteso, secondo i criteri e le modalita' individuati dalla medesima ordinanza, alle aree colpite dall'emergenza dichiarata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2011 e deve tenere conto delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3980 dell'11 novembre 2011.
 
Art. 2

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Liguria che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i soggetti di cui al presente comma della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2012, e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. E', comunque, fatta salva la facolta' dei clienti di rinunciare alla sospensione.
 
Art. 3

1. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, la parola: "54,5" e' sostituita dalla seguente: "49,5".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2011

Il Presidente: Monti
 
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