Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 209
Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, ed in particolare la Parte V (Zona economica esclusiva);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni;
Vista la legge del 23 ottobre 2009, n. 157, che disciplina gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica, istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e, in particolare, l'articolo 4;
Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:
la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con legge 2 maggio 1983, n. 305, e il relativo Protocollo di cui alla legge 13 febbraio 2006, n. 87;
la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con legge 25 gennaio 1979, n. 30;
l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato in Italia con legge n. 743 del 24 ottobre 1980;
la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438;
la Convenzione sulla diversita' biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in particolare la Decisione IX/20 (Marine and coastal biodiversity) relativa all'istituzione di aree marine protette oltre il limite della giurisdizione nazionale, adottata nella 9ª Conferenza delle Parti Contraenti, svoltasi a Bonn (Germania) dal 19 al 30 maggio 2008;
l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1° giugno 2001, ratificato dall'Italia con legge 10 febbraio 2005, n. 27;
l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con legge 11 ottobre 2001, n. 391;
la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata dall'Italia con legge del 23 ottobre 2009, n. 157, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la rilevante normativa dell'Unione europea in materia ambientale, tra cui:
la direttiva «Habitat» 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
la direttiva 2002/59/CE relativa alla «Istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale» con relativo decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n. 196;
la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, concernente l'inquinamento provocato dalle navi e l'introduzione di sanzioni per le conseguenti violazioni, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202;
la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino);
la direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento prodotto dalle navi;
Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del 22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversita' entro il 2010 e oltre» e il relativo «Piano di Azione dell'Unione Europea fino al 2010 e oltre»;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Segreteria generale Unita' per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, prot. MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre 2009 con la quale e' stata trasmessa la lista delle coordinate geografiche fissanti il confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica e le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento delle linee di confine;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo, prot. 304554 del 17 settembre 2010, relativa alla delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Udito il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 25 novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio 2011 con la quale sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti;
Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011, con il quale, previo recepimento di alcune osservazioni, viene espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento;
Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo
nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno
1. Ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, e' istituita la Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, con esclusione dello stretto di Sicilia e fino ai limiti determinati ai sensi dell'articolo 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia ambientale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1977, n. 816 (Norme regolamentari relative all'applicazione
della legge 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale e'
stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare
territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29
aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1977, n.
305.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).».
- La legge 2 dicembre 1994, n. 689, parte V (Zona
economica esclusiva), con la quale sono stati ratificati e
resi esecutivi rispettivamente la Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale,
fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' l'Accordo
di applicazione della Parte IX della Convenzione medesima,
con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n.
295, S.O.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
(Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al
paesaggio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
aprile 2006, n. 97, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
8 febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di protezione
ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52:
«2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli
Stati il cui territorio e' adiacente al territorio
dell'Italia o lo fronteggia.».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23
ottobre 2009, n. 157 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale
subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre
2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2009, n.
262:
«Art. 4 (Patrimonio culturale subacqueo nelle zone di
protezione ecologica). - 1. Gli interventi sul patrimonio
culturale subacqueo nelle zone di protezione ecologica,
istituite ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61,
oltre le 24 miglia marine dalla linea di base del mare
territoriale italiano, sono disciplinati dagli articoli 9 e
10 della Convenzione e dalle Regole di cui all'Allegato
alla stessa Convenzione.
2. Fino alla data di entrata in vigore degli accordi di
delimitazione con gli Stati il cui territorio e' adiacente
al territorio dell'Italia o lo fronteggia, il limite
esterno delle zone di protezione ecologica e' quello
fissato dall'art. 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006,
n. 61.».
- La legge 2 maggio 1983, n. 305 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla prevenzione
dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti
ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Citta'
del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre
1972, come modificata dagli emendamenti allegati alle
risoluzioni adottate a Londra il 12 ottobre 1978), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1983, n. 174,
S.O.
- La legge 25 gennaio 1979, n. 30 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar
Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e
relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio
1979, n. 40, S.O.
- La legge 24 ottobre 1980, n. 743 (Approvazione ed
esecuzione dell'accordo italo-franco-monegasco relativo
alla protezione delle acque del litorale mediterraneo,
firmato a Monaco il 10 maggio 1976) in vigore dal 27
novembre 1980, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1980, 310, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali
rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in
mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978,
e loro esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1982, n. 193, S.O.
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n.
44, S.O.
- La legge 10 febbraio 2005, n. 27 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del
Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua,
con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre
1996), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005,
n. 51, S.O.
- La legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel
Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto
a Roma il 25 novembre 1999), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 2001, n. 253.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e
della fauna selvatiche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
maggio 2003, n. 124.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, S.O.
- La direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per
l'ambiente marino) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea 25 giugno 2008, n. L 164.
- La direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 27 ottobre
2009, n. L 280.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 8
febbraio 2006, n. 61 (Istituzione di zone di protezione
ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52:
«Art. 1 (Istituzione di zone di protezione ecologica e
fissazione dei limiti esterni). - 1. In conformita' a
quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dall'accordo di
applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e
resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n.
689, e' autorizzata l'istituzione di zone di protezione
ecologica a partire dal limite esterno del mare
territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi
del comma 3.
2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica
si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli
Stati il cui territorio e' adiacente al territorio
dell'Italia o lo fronteggia.
3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica
sono determinati sulla base di accordi con gli Stati
interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in
vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di
protezione ecologica seguono il tracciato della linea
mediana, ciascun punto della quale e' equidistante dai
punti piu' vicini delle linee di base del mare territoriale
italiano e di quello dello Stato interessato di cui al
comma 2.».
- Per i riferimenti alla citata legge n. 689 del 1994,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Limiti esterni

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 2006, n. 61, in attesa degli accordi di delimitazione con la Francia e con la Spagna, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sono definiti dalla lista di punti, riferiti al datum WGS 84, e di segmenti che uniscono ogni punto a quello successivo del seguente elenco:
1. 43°34'36''N - 007°41'00''E;
2. 43°25'00''N - 007°42'36''E;
3. 43°05'00''N - 007°55'00''E;
4. 43°18'00''N - 008°26'00''E;
5. 43°40'00''N - 009°00'00''E;
6. 43°19'00''N - 009°35'00''E;
da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:
7. 42°11'42''N - 009°54'30''E;
8. 41°33'24''N - 010°25'00''E;
9. 41°24'42''N - 009°42'54''E.
Al punto 1° del trattato italo-francese per il confine marittimo delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986, segue il limite del trattato fino al 6° punto del trattato italo-francese:
10. 41°14'30''N - 008°46'00''E;
11. 41°23'00''N - 008°16'00''E;
12. 41°45'30''N - 006°56'00''E;
13. 41°15'30''N - 005°54'00''E;
14. 41°05'00''N - 006°00'00''E;
15. 40°49'00''N - 006°04'00''E;
16. 40°30'00''N - 006°14'00''E;
17. 40°03'00''N - 006°21'00''E;
18. 39°25'00''N - 006°17'00''E.;
19. 38°48'00''N - 006°06'00''E;
20. 38°48'00''N - 008°09'27''E;
da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:
21. 38°40'00''N - 008°43'12''E;
22. 38°40'00''N - 010°52'00''E;
23. 37°50'24''N - 011°50'18''E;
da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.
2. I limiti esterni, come definiti dalla lista di punti e di segmenti sopra riportata, sono riprodotti nella carta geografica allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
n. 61 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3
Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi
marini e del patrimonio culturale subacqueo

1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, in particolare, in materia di:
a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attivita' di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalita' straniera;
b) protezione della biodiversita' e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;
c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi indicate all'articolo 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modificazioni, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, reso esecutivo dalla legge 4 giugno 1982, n. 438.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della
Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL
73/78):
«3. La presente Convenzione non si applica ne alle navi
da guerra o alle navi da guerra ausiliarie ne alle altre
navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato
fintantoche' quest'ultimo le utilizzi esclusivamente per
servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna
Parte deve accertarsi, nell'adottare delle misure adeguate
che non compromettano le operazioni o la capacita'
operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o
che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che
sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto
cio' sia ragionevole e praticabile.».
- Per i riferimenti alla citata legge n. 662 del 1980,
si veda nelle note alle premesse.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai
protocolli relativi alle convenzioni internazionali
rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in
mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978,
e loro esecuzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 luglio 1982, n. 193, S.O.



 
Art. 4
Controlli e sanzioni

1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2, le autorita' italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente.
 
Art. 5
Modalita' operative

1. Le modalita' operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2 sono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le altre amministrazioni interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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