Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 dicembre 2011
Applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilita' dell'anno 2010 ad ulteriori cinque comuni.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con il quale si prescrive, fra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente nell'anno successivo a quello dell'inadempienza e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Visto il decreto del 24 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 280 dell' 1° dicembre 2011, con il quale e' stato determinato l'importo della sanzione da applicare agli enti locali inadempienti al patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010;
Vista la nota n. 121952 del 2 dicembre 2011, trasmessa dal dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si rappresenta che, a seguito di ulteriori approfondimenti, risultano inadempienti al patto di stabilita' relativo all'anno 2010 ulteriori cinque comuni che sono da assoggettare alla predetta sanzione;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di determinare l'importo della sanzione anche per tali enti;
Considerato che, in applicazione della normativa vigente, sono gia' stati effettuati in favore di tali comuni i pagamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio dell'anno 2011 alle scadenze previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2011, emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e, conseguentemente, non vi e' capienza di fondi su cui operare la riduzione di risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1

Determinazione dell'importo della sanzione

I comuni, riportati nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati, nell'esercizio finanziario 2011, ad una sanzione il cui importo e' determinato secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011.
 
Art. 2

Modalita' di applicazione della sanzione

L'applicazione della sanzione comporta il versamento del relativo importo all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509 - art. 2, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2011

Il Ministro: Cancellieri
 


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