Gazzetta n. 290 del 14 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 207
Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma";
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in particolare l'articolo 151;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, il quale a seguito di pronunce giurisprudenziali e' stato interessato da un complessivo riordino ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 191, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle relative disposizioni di attuazione;
Visto l'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'articolo 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";
Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo secondo i criteri di cui al citato comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1
Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo

1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.
2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo e' composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.
3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un
Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n. 9.
Si riporta il testo dell'art. 151 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1.
L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle
banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente
decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate.".
La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa), e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63.
Si riporta il testo dell'art. 157, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una
adeguata presenza nell'organo di amministrazione di
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
2000, n. 453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per
il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85.
Si riporta il testo dei commi 14 e 191 dell'art. 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel
settore del credito per lo sport e le attivita' culturali,
ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, impartisce le necessarie direttive
all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il
relativo statuto ai compiti di cui al comma 191,
assicurando negli organi anche la rappresentanza delle
regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le
procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di
partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto
medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto e
sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo
quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."
"191 Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma e' cosi' sostituito:
"1. L'Istituto puo' concedere contributi per interessi
sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e
dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno
2003, n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il
disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1297, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
come modificato dal presente regolamento:
"1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento,
di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la
composizione degli organi dell'Istituto per il credito
sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma
19, lettera a), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e
le relative competenze sono attribuite al consiglio di
amministrazione. Alla data di entrata in vigore della
presente legge gli organi dell'Istituto per il credito
sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge lo statuto
dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui
al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli
organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2007.".
Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125.
Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 5, del
citato decreto legge n. 78 del 2010:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la partecipazione agli organi collegiali,
anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la
titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora
siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La
violazione di quanto previsto dal presente comma determina
responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi
degli enti e degli organismi pubblici interessati sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto
disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle
pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base
alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
disposizione del presente comma non si applica agli enti
previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque
alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi
equiparati, alle camere di commercio, agli enti del
Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti
previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle
associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici
economici individuati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero
vigilante, nonche' alle societa'."
"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.".
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge
28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
"19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la
semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 6, comma 5, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.
2. Al comma 1297 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono sostituite dalle seguenti: "il comitato", in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011 Registro n. 1,foglio n. 305



Note all'art. 2:
Per il testo vigente dell'articolo 1, comma 1297, della
citata legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle
premesse.



 
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