Gazzetta n. 287 del 10 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 novembre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Paul Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Paul Elena, nata il 2 maggio 1972 a Aiud (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 206/07 di «Asistenta Sociala» rilasciato nell'ottobre 2010 dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» e l' esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico «Diploma de Licenta profilul Teologie, specializarea Teologie Greco-Catolica - Asistenta sociala» presso la «Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca» nel giugno 1995;
Rilevato che nella conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011 si e' espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Paul e' essenzialmente un corso in teologia, e pertanto non e' assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia;
Rilevato che detto percorso e' adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata e' carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, ha evidenziato la necessita' di applicare delle misure compensative;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Paul Elena, nata il 2 maggio 1972 a Aiud (Romania), cittadina romena, riconosciuto il titolo di «Asistenta Sociala» quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
La richiesta presentata ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e' respinta.
Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana e vertera' sulle seguenti materie: 1) Teoria, Metodi e Tecniche del Servizio sociale, 2) Principi e Fondamenti del Servizio sociale.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra indicate.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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