Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO
DECRETO 2 agosto 2011
Riorganizzazione del Dipartimento per il programma di Governo.


IL MINISTRO PER L'ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2003, recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
Visto il decreto di organizzazione del Dipartimento per il programma di governo, in data 1 marzo 2005, a firma del Ministro pro-tempore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008 con il quale l'On. Gianfranco Rotondi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale all'On. Gianfranco Rotondi e' stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'On. Gianfranco Rotondi sono state delegate le funzioni in materia di attuazione del programma di Governo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 25 marzo 2011, reg. n. 6, fog. n. 373, recante il nuovo Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare l'art. 19 che prevede che il Dipartimento sia articolato in non piu' di due uffici e non piu' di quattro Servizi;
Ritenuta la necessita' di emanare un decreto per la riorganizzazione del Dipartimento, sostitutivo di quello emanato in data 1 marzo 2005 sopra citato, al fine di conformarne l'assetto alla nuova organizzazione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 1 marzo 2011;
Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative.
2. Il Dipartimento in particolare: cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio e comunicazione istituzionale del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa.
 
Art. 2

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento coordina tutte le attivita' di competenza degli Uffici in cui si articola il Dipartimento. Egli riceve direttamente dal Ministro gli atti di indirizzo e gli obiettivi da perseguire; risponde direttamente alla stessa Autorita' politica sull'azione amministrativa svolta e sui risultati conseguiti.
2. Il Capo del Dipartimento si avvale di una Segreteria che cura la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento della sua agenda istituzionale, nonche' le attivita' di organizzazione e protocollazione della corrispondenza destinata al Dipartimento.
3. Il Capo del Dipartimento si avvale, altresi', di una Segreteria tecnica, di livello non dirigenziale, che esercita un ruolo di supporto all'attivita' di coordinamento tecnico-organizzativo dello stesso; essa e' preposta, inoltre, alla cura delle attivita' di sostegno alla funzione di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, al fine di assicurare supporto organizzativo e tecnico-giuridico al Comitato tecnico-scientifico, di cui al decreto legislativo n. 286/99, art. 7 e al D.P.R. n. 315/2006; essa supporta, altresi', in coerenza con gli obiettivi fissati nelle direttive ministeriali, il Capo del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni in materia di valutazione dei dirigenti e di controllo di gestione; offre, infine, supporto al Capo del Dipartimento per la gestione e lo sviluppo di fondi comunitari per iniziative riguardanti il monitoraggio e la comunicazione istituzionale del programma di Governo. Svolge ogni altro compito affidatogli dal Capo Dipartimento.
4. In caso di assenza od impedimento di uno dei dirigenti preposti agli Uffici del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente del Dipartimento.
5. Il Dipartimento si articola nei seguenti Uffici:
a) Ufficio per il monitoraggio del programma di governo e di supporto alle attivita' inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle politiche governative;
b) Ufficio affari generali, sistemi informativi e comunicazione istituzionale.
 
Art. 3
Ufficio per il monitoraggio del programma di governo e di supporto alle attivita' inerenti agli indirizzi e all'attuazione delle
politiche governative

1. L'Ufficio svolge l'azione di monitoraggio e di verifica, sia in via legislativa che amministrativa, del programma di Governo in funzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti e fornisce il necessario supporto per le attivita' di analisi e di studio funzionali all'attuazione degli indirizzi delineati nell'ambito delle politiche governative.
2. L'Ufficio si articola in due Servizi:
a) Servizio analisi e monitoraggio: il Servizio provvede al supporto per l'analisi del programma di Governo e alla ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, sia con riferimento all'ambito dell'Unione europea che ad impegni derivanti da accordi internazionali; provvede, poi, all'impulso ed al coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; cura, inoltre, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; provvede, inoltre, alla segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati ed allo sviluppo e implementazione del programma di Governo; cura la predisposizione della base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma, nonche' la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale; cura, infine, l'analisi dello stato di attuazione del programma di Governo e la predisposizione dei dati e delle informazioni necessarie per la produzione dei rapporti periodici e delle relazioni di sintesi concernenti lo stato di attuazione del programma di Governo.
b) Servizio di supporto alle attivita' inerenti all'attuazione degli indirizzi delineati nel programma di Governo e di studio dei sistemi di valutazione delle politiche pubbliche: il Servizio cura l'attivita' di supporto, in raccordo anche con la Segreteria tecnica, di cui e' cenno al precedente art. 2, in funzione dell'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; il servizio provvede, inoltre, alla ricognizione ed all'analisi dei sistemi di valutazione, con particolare riguardo a quelli adottati dalle Amministrazioni pubbliche; cura, altresi', la gestione delle interconnessioni telematiche, sia dedicate, sia attraverso il sistema pubblico di connettivita', con tutte le banche dati utili per l'attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo.
 
Art. 4
Ufficio affari generali, sistemi informativi e comunicazione
istituzionale

1. L'Ufficio cura la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e piu' in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonche' gli affari generali e il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi di supporto; cura, inoltre, tutte le attivita' di comunicazione funzionali alla promozione e diffusione delle iniziative di Governo attraverso l'utilizzo dei piu' idonei strumenti di comunicazione; elabora, altresi', il piano di comunicazione, in coerenza con gli indirizzi e le direttive governative, facendo ricorso, se del caso, a forme di collaborazione con Istituti universitari o Enti di studi e di ricerca, per acquisire qualificati contributi di natura tecnico-scientifica in materia di comunicazione istituzionale; definisce, altresi', strategie operative di comunicazione interna.
2. L'Ufficio si articola in due Servizi:
a) Servizio per la gestione delle risorse umane, affari generali e bilancio e del coordinamento dei sistemi informativi di supporto: il Servizio provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi, nonche' all'organizzazione dell'archivio generale e del personale in servizio; cura la gestione del bilancio e dei relativi adempimenti contabili; cura, inoltre, l'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie e predispone gli atti amministrativi e contabili conseguenti alla formalizzazione degli impegni giuridici assunti dagli Uffici del Dipartimento; provvede alla gestione delle strutture di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, nonche' agli adempimenti contabili relativi agli organismi incardinati presso il Dipartimento. Per lo svolgimento dei propri compiti, si raccorda con i competenti Uffici del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.
b) Servizio per l'informazione, la comunicazione istituzionale e la promozione delle iniziative del Governo: il Servizio cura la promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo finalizzate alla realizzazione del proprio programma, attraverso l'uso di pubblicazioni e di strumenti di comunicazione multimediale, nonche' di mirate campagne di comunicazione su base territoriale, nazionale ed estera, ferme restando le competenze in merito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; provvede alla gestione, aggiornamento e sviluppo del sito WEB, assicurando, tra l'altro, adeguata pubblicita' ai report delle attivita' svolte da organismi operanti presso il Dipartimento, come il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e l'Osservatorio per la valutazione delle politiche governative.
 
Art. 5

Norme finali

1. E' abrogato il decreto del Ministro per l'attuazione del programma di Governo 1 marzo 2005.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 2 agosto 2011

Il Ministro: Rotondi

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 336
 
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