Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 novembre 2011
Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ciro'».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2010, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Ciro'»;
Vista la richiesta presentata dalla regione Calabria con nota n. 165135 del 7 novembre 2011, per conto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC Ciro' e Melissa, intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 6 del citato disciplinare, al fine di apportare una correzione alle caratteristiche al consumo delle tipologie di vino «bianco» e «rosato», in modo da indicare anche il tipo di prodotto abboccato, cosi' come richiesto dai produttori interessati nella relativa richiesta di modifica presentata anteriormente al 1° agosto 2009, per le quali deve essere rispettato il tenore di zuccheri residui previsto dalla vigente normativa comunitaria;
Ritenuta accoglibile la predetta richiesta e, pertanto, di dover apportare la conseguente rettifica al richiamato disciplinare di produzione;

Decreta:

Articolo unico

A titolo di rettifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ciro'», approvato con il decreto ministeriale del 9 dicembre 2010 richiamato in premessa, le caratteristiche al consumo delle tipologie di vino «bianco» e «rosato» sono sostituite con le seguenti:
«"Ciro'" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
odore: armonico, gradevole;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 16 g/l.
"Ciro'" rosato:
colore: rose' piu' o meno intenso;
odore: delicato e vinoso;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 17 g/l.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
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