Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2011
Sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella G.U.R.I. n. 96 del 26 aprile 2010;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 195 del 23 agosto 2011;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 recante la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella G.U.R.I. n. 261 del 9 novembre 2011;
Vista, in particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2011 che prevede la predisposizione di un decreto di modifica degli allegati 1 e 12 del decreto ministeriale 19 aprile 2011;
Visti gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportanti, rispettivamente, il formato grafico e le dimensioni per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, le indicazioni di cui all'art. 3 del citato decreto devono essere interamente leggibili una volta che il contrassegno di Stato sia stato applicato sui recipienti;
Ritenuto opportuno limitare il periodo di deroga posto con il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 e, inoltre, consentire ai soggetti imbottigliatori l'apposizione del contrassegno di Stato, condizione necessaria per consentire l'immissione al consumo delle produzioni di vino DOCG e DOC, mediante le macchine etichettatrici attualmente in uso;
Considerata la riunione tenutasi, in data 8 novembre 2011, presso l'ICQRF di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., le Associazioni di categoria, le Organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo, nonche' con i Consorzi di tutela dei vini riconosciuti, nel corso della quale i partecipanti della filiera vitivinicola hanno individuato, tra le soluzioni grafiche proposte dall'Istituto Poligrafico, i modelli di contrassegni di Stato DOCG e DOC allegati al presente decreto;
Vista la nota prot. n. 2030 del 14 novembre 2011 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso il parere favorevole della Commissione Politiche Agricole;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 indicato nelle premesse e pubblicato nella G.U.R.I. n. 106 del 9 maggio 2011, sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione.
Roma, 15 novembre 2011

Il Ministro: Romano
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
A. Formato carta colla:
1. Larghezza 120,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
B. Formato autoadesivo:
1. Larghezza 105,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
C. Formato autoadesivo personalizzato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 aprile 2011:
1. Larghezza 80,0 mm ± 0,5 mm;
2. Altezza 17,0 mm ± 0,5 mm.
 
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