Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 novembre 2011
Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 concernente il Regolamento sulla disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale prevede che "i percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e secondo grado sono attivati dalle Universita' e dagli istituti di alta formazione artistica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo";
Visto inoltre, l'art. 5 dello stesso decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 sulla disciplina della programmazione degli accessi ai percorsi formativi di cui trattasi;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente il Regolamento sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286";
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Ritenuto di dover avviare il processo di riordino dei corsi biennali di secondo livello delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 sono riordinati in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in conformita' agli ordinamenti ivi definiti e alle relative tabelle allegate.
 
Art. 2

Modalita' di istituzione dei corsi

1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui all'art. 3, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, da qui in poi AFAM, possono istituire, anche con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, i corsi di studio di cui all'art. 1 esclusivamente presso le istituzioni sedi dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purche' sedi di Dipartimenti di Didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.
2. Le proposte di istituzione, deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Consiglio Accademico, sono presentate al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'approvazione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale secondo quanto stabilito al comma 3.
3. Le proposte di istituzione sono trasmesse al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, per quanto riguarda l'anno accademico 2011/2012, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per, quanto riguarda i successivi anni accademici, le proposte sono trasmesse al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale entro il 30 giugno di ogni anno.
4. L'effettiva attivazione resta subordinata all'autorizzazione con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, finalizzata al rispetto della programmazione in ambito regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti per ciascuna classe di abilitazione. A tal fine, le proposte di cui al comma 3 contemplano altresi' una tabella in cui e' fissata la proposta di offerta formativa. Nel caso dei corsi di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, relativi alla classe di abilitazione A 077, strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, la proposta di offerta formativa e' ripartita per i singoli strumenti ricompresi nella predetta classe di concorso. Le proposte di offerta formativa sono altresi' rinnovate o modificate da parte delle Istituzioni entro il 30 giugno di ogni anno.
 
Art. 3

Assetto a regime dei corsi di studio

1. Entro dodici mesi dall'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 14, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca provvede a elaborare e proporre al Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di studio di cui all'art. 1, da adottare con successivo decreto.
2. Le istituzioni AFAM, entro ventiquattro mesi dalla adozione del decreto di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti, relativamente ai corsi di cui all'art. 1, pena la soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.
Roma, 8 novembre 2011

Il Ministro: Gelmini
 
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