Gazzetta n. 271 del 21 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 ottobre 2011
Autorizzazione all'organismo denominato «Certiquality s.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pasta di Gragnano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 aprile 2011.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita'
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Visto il decreto 20 aprile 2011, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Pasta di Gragnano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che il comitato promotore per la registrazione dell'IGP «Pasta di Gragnano» ha indicato per il controllo sulla denominazione «Pasta di Gragnano» «Certiquality s.r.l.» con sede in Milano - via Gaetano Giardino n. 4;
Considerato che l'organismo «Certiquality s.r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Pasta di Gragnano» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2011 e considerato che la documentazione corretta e' stata trasmessa in data 28 ottobre 2011;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «Certiquality s.r.l.» con sede in Milano, via Gaetano Giardino n. 4, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Pasta di Gragnano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 aprile 2011.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Certiquality s.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pasta di Gragnano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione all'esame dei servizi comunitari e consultabile nel sito istituzionale del Ministero e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pasta di Gragnano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Pasta di Gragnano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Certiquality s.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Pasta di Gragnano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'organismo autorizzato «Certiquality s.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.
Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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