Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2011 (vai al sommario)
LEGGE 31 ottobre 2011, n. 190
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Accettazione degli emendamenti

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, contenuti nell'Allegato alla presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.



Note all'art. 2:
- La legge 23 marzo 1947, n. 132 (Partecipazione
dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo
monetario internazionale e della Banca internazionale per
la ricostruzione e lo sviluppo), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1947, n. 71, S.O.



 
Art. 3
Aumento della quota

1. In attuazione della risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo.
 
Art. 4
Versamenti della quota

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, concedendo a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilita', in nome e per conto dello Stato.
 
Art. 5
Rapporti tra Ministero dell'economia
e delle finanze e Banca d'Italia

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
 
Art. 6
Copertura finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 e corrispondenti per gli anni successivi.



Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.».



 
Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2739):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 23 maggio 2011.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 giugno 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 28 giugno e il 13 luglio 2011.
Relazione scritta annunciata il 29 luglio 2011 (atto n. 2739-A) relatore on. Dini.
Esaminato in aula il 26 luglio ed approvato il 3 agosto 2011. Camera dei deputati (atto n. 4589):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 settembre 2011 con pareri delle commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 settembre e il 13 ottobre 2011.
Esaminato in aula il 17 ottobre 2011 ed approvato il 20 ottobre 2011.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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