Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2011
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati fuori del perimetro dei centri storici. (Ordinanza n. 3978).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 - adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 - recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3942 del 17 maggio 2011, n. 3945 del 13 giugno 2011, n. 3950 del 30 giugno 2011, n. 3959 del 10 agosto 2011 e n. 3968 del 12 ottobre 2011;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Considerata la necessita' di adottare misure finalizzate all'accelerazione del processo di ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
Vista la nota del Commissario delegato prot. 19037/AG del 30 settembre 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Ai fini del riconoscimento del contributo per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, la verifica dei progetti di riparazione o ricostruzione degli edifici, anche in aggregati edilizi, ubicati al di fuori del perimetro dei centri storici riguarda, prioritariamente, le parti comuni e gli elementi strutturali, nonche' gli interventi di sostituzione edilizia.
 
Art. 2

1. Al fine di monitorare l'andamento del processo ricostruttivo e per assicurare la tempestiva ed univoca interpretazione delle direttive commissariali, e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un'apposita Commissione presieduta dal Commissario vicario e composta dal Sindaco dell'Aquila, da un Sindaco designato tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e dal Coordinatore della Struttura di gestione dell'emergenza, che svolge funzioni di segretario.
 
Art. 3

1. All'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il comune, anche avvalendosi di Reluis e Cineas, valuta la congruita' dei tempi indicati nel preventivo di spesa di cui al comma 1, ovvero nel cronoprogramma sottoscritto dal progettista e dall'amministratore di condominio, anche con riferimento all'incidenza della manodopera sulle lavorazioni e al numero medio presunto di operai in cantiere. Contestualmente, il comune valuta la congruita' dei tempi di esecuzione dei lavori delle singole unita' immobiliari tenuto conto dei tempi indicati nei preventivi di spesa allegati alle domande di contributo e definisce la data di termine dei lavori per l'intero edificio condominiale ovvero per l'intero aggregato strutturale, che non puo' comunque essere superiore a 24 mesi dalla pubblicazione del contributo definitivo. 3. Sono fatte salve le situazioni di particolare complessita' adeguatamente documentate mediante perizia asseverata e validata dal competente servizio tecnico del comune fino a 30 giorni prima della prevista scadenza. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, i nuclei familiari interessati decadono dal diritto di assegnazione di un alloggio del Progetto CASE, dei MAP o del Fondo immobiliare ovvero dal diritto alle altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate, anche ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, fermo restando il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione per un ulteriore periodo massimo di quattro mesi. La parte di contributo relativa al compenso degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 ed all'articolo 7, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, nonche' del progettista e del direttore dei lavori viene decurtata del 5% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori.».
 
Art. 4

1. Nel caso in cui i proprietari di edifici danneggiati con esito E adottino la soluzione della sostituzione edilizia, il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo edificio e' consegnato al comune entro 90 giorni dal riconoscimento del contributo.
2. Il comune rilascia il titolo abilitativo edilizio entro 60 giorni dalla consegna del progetto.
3. Nel caso in cui siano necessarie integrazioni, il comune fissa un termine per la presentazione, non superiore a 30 giorni, alla scadenza del quale, senza che siano pervenute le integrazioni richieste, decorrono i termini di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato ai sensi dell'articolo 3 della presente ordinanza.
 
Art. 5

1. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, sono tenuti a sollecitare il rispetto, da parte del progettista, dei termini di integrazione delle richieste di contributo e a verificare la corrispondenza tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa.
2. Eventuali eccedenze tra il costo di produzione nel progetto approvato e il costo dei lavori indicato nel contratto di affidamento dei lavori all'impresa sono restituite ai fondi per la ricostruzione.
3. L'amministratore di condominio, il rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero il procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al controllo della tempistica dell'esecuzione delle opere.
4. L'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo comporta la decadenza dal diritto al compenso spettante all'amministratore di condominio, al rappresentante legale del consorzio ed al procuratore speciale.
 
Art. 6

1. In caso di presentazione delle domande di contributo per la riparazione, ricostruzione o acquisto per equivalente delle unita' immobiliari con esito E oltre il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ovvero dalla pubblicazione dell'esito di agibilita' se successivo, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'assegnazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.
 
Art. 7

1. In caso di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni degli aggregati edilizi o porzioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, comprendenti edifici con esito E, fuori dai centri storici perimetrati ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, e delle domande di contributo per le singole unita' immobiliari ricadenti negli aggregati stessi, oltre il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, o dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilita', se successive, i nuclei familiari interessati decadono dai benefici assistenziali quali il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, il diritto all'utilizzazione di un alloggio del progetto CASE o dei MAP o del Fondo Immobiliare, il diritto alla locazione agevolata, o altre forme di assistenza alloggiativa alternativa in strutture alberghiere o assimilate.
 
Art. 8

1. I Comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi, per i controlli e per la rendicontazione.
 
Art. 9

1. Per l'attuazione degli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato puo' avvalersi dei soggetti proprietari quali soggetti attuatori, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
 
Art. 10

1. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' di sostegno delle donne e delle madri in situazione di difficolta', con particolare riguardo alle situazioni di oppressione, violenza e discriminazione lesive della condizione femminile ed in contrasto con i diritti umani fondamentali, il Commissario delegato provvede alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma gia' utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonche' per la realizzazione di nuove strutture, avvalendosi della Diocesi dell'Aquila e delle altre Diocesi abruzzesi che svolgono attivita' di sostegno ai nuclei familiari colpiti dal sisma del 6 aprile 2011, sulla base di apposite convenzioni, nel limite massimo di euro 1,5 milioni e con obbligo di rendicontazione.
2. Il Commissario delegato provvede altresi' a realizzare un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute anche alla violenza di genere e sui bambini, avvalendosi della Consigliera di parita' della Regione Abruzzo quale soggetto attuatore, che puo' avvalersi degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche fuori dei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, qualora finalizzati a nuclei familiari domiciliati nei predetti Comuni alla data del 6 aprile 2009, nel limite massimo di euro 1,5 milioni e con obbligo di rendicontazione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3 milioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, che verranno trasferite sulla contabilita' speciale del Commissario delegato.
 
Art. 11

1. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, il comma 4 e' soppresso.
 
Art. 12

1. Al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, contestualmente all'adozione del provvedimento di acquisizione di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nelle more della definizione della relativa notifica, e' disposto il deposito presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato della somma ivi liquidata a titolo di indennizzo.
 
Art. 13

1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Universita' degli Studi dell'Aquila, il Commissario delegato provvede ad assicurare i servizi di mobilita' agli studenti iscritti per l'anno accademico 2011-2012 attraverso apposite corse dedicate, le cui localita' di partenza saranno individuate sulla base delle necessita' rappresentate dalla stessa Universita' degli Studi dell'Aquila.
2. L'Universita' degli Studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al Commissario delegato.
3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal Commissario delegato mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,20 a chilometro.
4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, e' riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della Facolta', secondo modalita' e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall'Universita' degli studi dell'Aquila d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1.
5. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 1.500.000,00, si provvede a valere sulle economie derivanti dai fondi gia' stanziati per la medesima finalita' dall'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e poste a carico dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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