Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011
Approvazione della modifica al piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana relativa al Comune di Pastorano (CE).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;
Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
Vista la legge 31 luglio 2002, 179;
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;
Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006 n. 284. recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, che ha prorogato le Autorita' di bacino, di cui alla legge 183 del 1989;
Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008 n. 208. recante «Misure straordinarie, in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;
Vista la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del d.lgs n.152 del 2006;
Visto il d.leg.vo 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile. nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 «Costituzione dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;
Viste le linee guida per il «Piano stralcio rischio frane - Bacini Liri-Garigliano e Volturno» approvate con delibera del Comitato istituzionale del 10 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, recante approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana - Bacini Liri-Garigliano e Volturno;
Considerato che per tutte le aree le Norme di attuazione-Misure di salvaguardia prevedono la possibilita' di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentono una definizione, a scala adeguata, delle condizioni del territorio;
Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, approva il Piano stralcio assetto idrogeologico rischio frana per i comuni inseriti nell'allegato A, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano resta adottato esclusivamente come misura di salvaguardia;
Considerato che l'art. 25, comma 4), delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-Rischio di frana prescrive che «Le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge n. 183/89 e s.m.i, hanno valore di misure salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonche' per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di' approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;
Considerato che gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia dettano norme d'uso del suolo rispettivamente per le aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le aree di attenzione potenzialmente alto (Apa), per le aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
Considerato che per tutte le suddette aree le Nome di attuazione-Misure di salvaguardia prevedono la possibilita' di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilita' del territorio;
Visto l'art. 29 delle norme di attuazione-Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano stralcio»;
Considerato che il comune di Pastorano (Caserta), inserito nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006, ha sottoposto all'Autorita' di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territorio per i quali ai sensi dell'art. 25 comma 4) della normativa di Piano le Norme di attuazione hanno valore di misure di salvaguardia;
Vista la delibera n 1 del 22 febbraio 2007 con la quale il comitato tecnico ha espresso parere favorevole alla modifica della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia dei settori di territorio ricadenti nel comune di Pastorano (Caserta) come riportate nelle cartografie allegate;
Vista la deliberazione n. 1, del 19 giugno 2007, art. 2, comma b) con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Bacini Liri-Garigliano e Volturno relativamente ai settori di territorio del comune Pastorano (Caserta) per i quali, ai sensi dell'art. 25 comma 4) delle Norme di attuazione-Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, le norme di attuazione hanno valore di misure di salvaguardia, ha adottato la modifica alla perimetrazione ed alle relative misure di salvaguardia cosi' come riportata nelle cartografie allegate alla presente delibera;
Vista l'adozione del Piano di gestione acque del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale nella seduta del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la «Modifica al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frana relativa al Comune di Pastorano (Caserta)» cosi' come riportata nelle cartografie allegate al presente decreto, adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con deliberazione n. l del 19 giugno 2007, art. 2, comma b).
 
Art. 2

Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche nonche' presso la sede dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.
Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura delle Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2011 Ufficio controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 312
 
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