Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 agosto 2011
Intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto, in particolare, l'art. 84 del suddetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011;

Decretano:

Art. 1
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di' cui all'art.77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di' viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 2
Rimborso delle spese di viaggio

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni - autonomie locali.
 
Art. 3
Rimborso delle spese di soggiorno

1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti localispetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:
a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), e' derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso e' pari ad euro 58.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalita' della missione.
6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.
 
Art. 4
Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono,
nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3.
 
Art. 5
Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.
Roma, 4 agosto 2011

Il Ministero dell'interno
Maroni
Il Ministero dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2011 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 18, foglio n. 375
 
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