Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2011
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli;
Visto il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1580/2007, della Commissione del 21 dicembre 2007;
Considerato che, ai sensi dell'art. 149 del citato regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, i riferimenti in altri atti al regolamento (CE) n. 1580/2007, si intendono fatti al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, secondo la tavola di concordanza, di cui all'allegato XIX di quest'ultimo regolamento;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art. 3, comma 1 relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono assumere, ai fini del riconoscimento;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, con il quale e' stata adottata la Strategia Nazionale per il 2009-2013, in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, aggiornata con decreto ministeriale 30 settembre 2010 n. 8446;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3413, con il quale l'AGEA e' stata designata unica autorita' competente incaricata delle comunicazioni con la Commissione UE, riguardanti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli, le loro associazioni e i gruppi di produttori, nonche' autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia nazionale, ai sensi dell'art. 99, paragrafo 1 e dell'allegato VII, punto 4 del regolamento (CE) n. 1580/2007;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2009, con il quale sono state fissate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi;
Visti i decreti ministeriali 30 settembre 2010, n. 8445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2010 e 20 dicembre 2010 n. 10388 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, con i quali e' stato sostituito l'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2011, n. 4659, con il quale e' stato aggiornato l'allegato al decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932, relativamente alle disposizioni relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
Ritenuto necessario adeguare al regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, le disposizioni nazionali adottate con il decreto ministeriale 11 maggio 2009, n. 3932 e successive modifiche;
Considerato che l'art. 27 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, consente allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;
Considerato che il termine del 15 settembre di ogni anno stabilito dagli articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con un periodo di intensa attivita' delle organizzazioni di produttori e, che pertanto e' necessario differire il predetto termine al 30 settembre di ogni anno, in conformita' a quanto previsto dagli stessi articoli 63 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011;
Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la necessita' di differire anche il termine a disposizione delle Regioni e delle Province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 64 e 65 del regolamento (UE) di esecuzione n. di ogni anno 543/2011;
Considerato che per esigenze di chiarezza e' opportuno abrogare i decreti ministeriali 25 settembre 2008, n. 3413 e 11 maggio 2009, n. 3932 e le sue successive modifiche ed adottare un nuovo decreto ministeriale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Le definizioni contenute nell'art. 19 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, sono adottate mutatis mutandis per gli scopi del presente decreto.
2. Ad integrazione delle definizioni richiamate al comma 1, si adottano le seguenti ulteriori definizioni:
a) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) "AGEA": l'Organismo di coordinamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005;
c) " Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
d) "Organismo pagatore": l'Organismo pagatore competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
e) "OP", "AOP", "GP": rispettivamente le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e i gruppi di produttori prericonosciuti;
f) "regolamento": il regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011;
g) "VPC": il valore della produzione commercializzata determinato conformemente all'art. 50 del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.
 
Art. 2
Riconoscimento di organizzazioni di produttori

1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definita all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 21.
3. La richiesta di riconoscimento per prodotti o gruppi di prodotto destinati esclusivamente alla trasformazione deve essere accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento dell'OP per il prodotto trasformato dall'OP direttamente o per il tramite di soci produttori.
4. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
5. Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore.
 
Art. 3
Dimensione minima delle organizzazioni di produttori

1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci produttori e' fissato a cinque e la composizione della compagine sociale, associata alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 21, comma 1. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano alle Regioni e all'Organismo pagatore l'aggiornamento al 1° gennaio della composizione della compagine sociale. I dati cosi' comunicati costituiscono l'unico riferimento ufficiale.
2. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 50 e 51 del regolamento, e' stabilito nelle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto.
3. Le Regioni, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto, possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata ad un livello piu' elevato, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l'Agea.
4. Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata, il valore dei "sotto-prodotti", ottenuti dai prodotti conferiti dai soci, come definiti all'art. 19, paragrafo 1, lettera i) del regolamento.
 
Art. 4
Vendita diretta della produzione

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i soci produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.
 
Art. 5
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni
di produttori

1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformita' con l'art. 125-quater del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' presentata alla Regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui l'insieme delle OP aderenti realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, cosi' come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 21.
2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007.
3. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi di prodotto oggetto del riconoscimento delle OP socie.
 
Art. 6
Esternalizzazione

1. Le OP e le AOP, in conformita' con l'art. 27 del regolamento e secondo le procedure di cui all'art. 24 del presente decreto, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci produttori e filiali, una parte delle loro attivita'.
2. L'attivita' di commercializzazione relativa ai prodotti oggetto del riconoscimento, puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore della produzione commercializzata nell'anno precedente.
 
Art. 7
Membri non produttori

1. Una persona fisica o giuridica che non sia un socio produttore, come definito dall'art. 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, puo' essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 3 del regolamento.
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.
In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP.
3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.
 
Art. 8

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori e delle loro
associazioni

1. Le OP e le AOP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformita' con la legislazione societaria vigente. A tal fine, nel caso di OP, un unico socio produttore non puo' detenere piu' del 35% dei diritti di voto. Mentre nel caso di AOP, una unica OP non puo' detenere piu' del 50% dei diritti di voto.
 
Art. 9
Periodo minimo di adesione

1. La durata minima dell'adesione di un socio produttore ad una OP non puo' essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio e in tempo utile, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP.
3. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o piu' prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno.
 
Art. 10
Fusioni

1. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, per fusione tra OP si intende l'unificazione in una unica entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto e sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In questo caso, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo;
b) fusione per incorporazione. In questo caso l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto dall'OP incorporante.
La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.
2. Il comma 1 si applica mutatis mutandis alle fusioni di Gruppi di produttori.
 
Art. 11
Elenco nazionale

1. Il Ministero pubblica e aggiorna sul proprio sito web, l'elenco nazionale delle OP, delle AOP e dei GP.
 
Art. 12
Programmi operativi delle OP

1. La domanda per l'approvazione del programma operativo, e' presentata alla Regione ove l'OP risulta riconosciuta e ha la sede legale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso, completa degli allegati tecnici. Entro la medesima data la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 21.
2. Le Regioni, svolte le opportune verifiche in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi, rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro adeguamento e comunicano entro il 31 dicembre la decisione in questione all'OP e all'Organismo pagatore, anche via fax o via e-mail certificata, unitamente all'entita' esatta del fondo di esercizio approvato per l'anno successivo.
3. I programmi operativi pluriennali e gli esecutivi annuali, possono essere sottoposti a modifiche ai sensi degli articoli 65 e 66 del regolamento, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto. Le relative domande devono anche essere inserite nel sistema informativo di cui all'art. 21.
4. Per motivi debitamente giustificati, le Regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre fino al 20 gennaio dell'anno successivo, il termine per l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l'anno successivo, dandone comunicazione alle OP.
5. La rendicontazione annuale dei programmi operativi, con la richiesta di aiuto a saldo, e' presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione del programma.
6. L'erogazione degli aiuti e' effettuata dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione che ha approvato il programma operativo, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto.
 
Art. 13
Fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata

1. Il fondo di esercizio previsto dall'art. 103-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e' gestito mediante un conto corrente dedicato, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010, n. 103.
Il conto corrente dedicato, destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, consente all'OP di non ricorrere alla certificazione di revisori esterni, di cui all'art. 52 del regolamento.
2. Il VPC, che rappresenta la base di calcolo per la determinazione del valore del fondo di esercizio, e' determinato in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto ed e' riferito alla platea sociale dell'OP inserita sul sistema informativo di cui all'art. 21, comma 1, alla data di presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale per l'anno successivo.
3. Il periodo di riferimento per il calcolo del VPC e' stabilito dalla Regione, su proposta di ciascuna OP, secondo uno dei criteri previsti all'art. 51 del regolamento. Il periodo di riferimento non puo' in ogni caso prendere in considerazione un periodo di tempo successivo al 1° agosto dell'anno precedente a quello in cui il programma operativo viene attuato.
4. Ai sensi dell'art. 50 paragrafo 9 del regolamento, il valore della produzione commercializzata puo' essere calcolato nella fase di uscita dalla filiale, purche' almeno il 90% del capitale della filiale appartenga a OP e/o ad AOP.
A tal fine e a decorrere dal 1° gennaio 2012, il valore della produzione commercializzata proveniente dalla OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
5. In caso di applicazione del comma 4, al controllo del 90% della filiale possono concorrere, previo consenso della Regione, i soci produttori della OP e/o della AOP, sempreche' cio' contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati agli articoli 122 lettera c), punti i, ii e iii e 125-ter, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007.
 
Art. 14
Programmi operativi delle AOP

1. Le AOP sono autorizzate a presentare e realizzare un programma operativo su delega delle OP aderenti e in conformita' all'art. 62 del regolamento. La presentazione della domanda segue la stessa procedura prevista per le OP.
2. Il programma operativo di una AOP puo' assumere la forma di programma totale, quando la delega delle OP riguarda l'intero programma operativo, o di programma parziale, quando la delega delle OP e' relativa solo a talune azioni, in ogni caso, la AOP deve dimostrare per ogni OP associata il rispetto degli obiettivi ed i limiti previsti all'art. 103 quater del Regolamento (CE) n. 1234/2007.
3. Il programma operativo parziale e' composto da azioni identificate ma non eseguite da due o piu' OP associate nell'ambito del loro programma operativo.
4. Il programma operativo totale riporta, in sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi relativi a ciascuna OP aderente.
5. I programmi operativi delle AOP sono soggetti alle stesse norme degli altri programmi operativi e sono esaminati insieme ai programmi operativi delle OP associate.
6. Per la realizzazione del programma operativo, l'AOP utilizza il fondo di esercizio messo a disposizione da ciascuna OP e lo gestisce tramite un conto corrente dedicato.
7. L'AOP che realizza un programma operativo, provvede anche a presentare le domande di aiuto e riscuotere le relative somme in nome proprio e per conto delle OP aderenti, nonche' a presentare le domande di modifica sia per l'anno in corso che per quelli successivi.
 
Art. 15
Aiuto finanziario nazionale

1. Le Regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori e' inferiore al 20% dell'intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero, secondo le procedure di cui all'art. 24 del presente decreto, l'attivazione della procedura per l'autorizzazione della Commissione UE alla concessione dell'aiuto finanziario nazionale di cui all'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L'aiuto e' concesso alle OP che ne fanno richiesta, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto.
3. Le OP che hanno delegato la realizzazione totale del programma operativo ad una AOP, chiedono l'aiuto per il tramite della AOP.
 
Art. 16

Programmi operativi che proseguono sotto il regime del regolamento
(CE) n. 2200/96

1. I programmi operativi approvati con regolamento (CE) n. 2200/96, che sono stati autorizzati a proseguire fino alla loro scadenza programmata a condizione che rispettino le norme in vigore prima del 1° gennaio 2008, possono essere modificati in corso d'anno conformemente a quanto stabilito nelle " Disposizioni nazionali 2007".
2. Per ogni annualita', l'importo del contributo comunitario non potra' superare l'importo approvato per la stessa annualita' nel programma operativo pluriennale.
3. Ogni modifica del contenuto del programma che richiede una approvazione da parte delle Regione ha, come conseguenza, il passaggio alla nuova regolamentazione.
 
Art. 17
Misure applicabili

1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto, possono inserire nei programmi operativi una o piu' delle seguenti misure:
a) ritiro dal mercato;
b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
c) promozione e comunicazione;
d) assicurazione del raccolto.
 
Art. 18
Destinazione dei ritiri dal mercato

1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:
a) distribuzione gratuita ai sensi dell'art. 103 quinquies, paragrafo 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) realizzazione di biomasse;
c) alimentazione animale;
d) distillazione in alcool;
e) trasformazione industriale no food;
f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate
2. Le disposizioni applicative del comma 1 sono definite nelle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto.
 
Art. 19
Controlli

1. Le Regioni, in conformita' alle procedure di cui all'art. 24 del presente decreto, effettuano i controlli per:
a) accertare i requisiti per il riconoscimento delle OP e delle AOP;
b) verificare il corretto funzionamento e il mantenimento dei requisiti del riconoscimento delle OP, delle AOP e dei GP;
c) verificare l'ammissibilita' dei programmi operativi e delle loro modifiche.
2. L'Agea con propri provvedimenti, adottati in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli di competenza degli Organismi pagatori, in particolare, quelli previsti alla sezione 2, Capo V del regolamento.
3. Qualora l'esito dei controlli in loco sull'attuazione dei programmi operativi comporti una riduzione di spesa, l'Organismo pagatore, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 dell'art. 117 del regolamento, procede alla conseguente riduzione del fondo di esercizio approvato e all'eventuale riduzione dell'aiuto, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo.
4. Le Regioni e gli Organismi pagatori si comunicano a vicenda, anche attraverso il SIAN i controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione delle rispettive competenze.
 
Art. 20
Autorita' incaricata delle comunicazioni

1. In attuazione dell'art. 146, paragrafo 1, del regolamento, l'AGEA e' designata quale unica autorita' responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) le informazioni previste dall'art. 97 del regolamento, concernenti le organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori;
b) i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno, rilevati ai sensi dell'art. 98 del regolamento;
c) i prezzi e i quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi, rilevati ai sensi dell'art. 134 del regolamento.
2. L'AGEA trasmette alla Commissione Europea le informazioni di cui al comma 1, nonche' le comunicazioni disposte per il comparto ortofrutticolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto dei termini indicati dai regolamenti e in conformita' alle procedure richiamate all'art. 146 dello stesso regolamento.
3. Le Regioni e Province autonome comunicano all'AGEA, secondo le modalita' e i termini definiti dalla medesima in conformita' alle disposizioni recate dalla Strategia Nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione Europea.
4. L'AGEA trasmettera' copia delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e alle Province autonome.
 
Art. 21
Informatizzazione delle informazioni

1. Le informazioni relative all'applicazione della Strategia Nazionale adottata con decreto ministeriale 25 settembre 2008, n. 3417, e successive modifiche ed integrazioni, sono rese disponibili utilizzando le funzionalita' disponibili nel SIAN ed accessibili agli Organismi pagatori, alle Regioni, al Ministero, alle OP/AOP e loro organismi di rappresentanza, per quanto di rispettiva competenza.
2. Mediante apposite funzionalita' informatiche, sono inserite, dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni delle organizzazioni di produttori, per via telematica nel sistema informativo:
a) le domande di riconoscimento inviate alle Regioni;
b) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle Regioni;
c) le domande di aiuto inviate agli Organismi pagatori.
Per le domande di cui alle lettera b) e c) e' disponibile, nei sistemi informativi degli Organismi pagatori, una scheda riepilogativa. Per le AOP che presentano il programma operativo totale, sono disponibili schede riferite a ciascuna OP, nonche' la scheda riepilogativa della stessa AOP.
L'AGEA definisce, con propri provvedimenti in conformita' alla Strategia nazionale, il contenuto informativo delle schede riepilogative.
3. Per quanto riguarda il contenuto delle domande:
a) fermi restando i requisiti minimi stabiliti agli articoli 2 e 3 del presente decreto, le Regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera a) del comma 2;
b) fermi restando gli elementi minimi previsti dall'art. 59 del regolamento, le Regioni possono definire ulteriori informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui alla lettera b) del comma 2;
c) fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 2, lettera c), sono definiti dall'Organismo pagatore competente.
4. Sono rigettate le domande presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti. Rientrano in tale ambito anche le domande ancora non completate alla decorrenza dei termini medesimi.
5. Le Regioni e gli Organismi pagatori sono tenuti ad inserire nel SIAN, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle AOP, l'approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, nonche' l'importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
6. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti dalla normativa comunitaria per la redazione del rapporto annuale, da trasmettere alla Commissione a cura dell'AGEA, quale autorita' competente di cui al DM. 3417 del 25 settembre 2008, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle Regioni e dagli Organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
7. L'inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle Regioni e degli Organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo e' effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni caso tale inserimento e' completato negli stessi termini di cui ai commi precedenti.
8. Le funzionalita' telematiche del SIAN e le relative modalita' di implementazione e aggiornamento sono definite dall'AGEA con propri provvedimenti, in accordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome.
 
Art. 22
Autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e
della valutazione della Strategia Nazionale
1. In attuazione dell'art. 55 e dell'allegato VII, punto 4, del regolamento, l'AGEA e' designata quale autorita' nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della Strategia Nazionale e della Disciplina ambientale, in essa incorporata, adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e applicabili ai programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate dall'AGEA con propri provvedimenti, concordati in conformita' alle disposizioni recate dalla medesima Strategia Nazionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 23
Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali sanzioni nazionali da irrogare ai sensi dell'art. 144 del regolamento, le modalita' applicative delle disposizioni sanzionatorie previste dal Capo V - Sezione 3, del regolamento, sono definite dall'AGEA.
2. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-quater, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'OP non ha diritto a ricevere l'aiuto e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati.
3. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di equilibrio tra le misure, definiti nella Strategia Nazionale, sono ammesse a contributo nell'ambito di una tolleranza del 3%. Per accertate cause di forza maggiore l'Organismo pagatore puo' elevare tale percentuale al 10%. In tal caso ne da debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.
4. Se un programma operativo annuale viene realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP non ha diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti, vengono recuperati.
5. Qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP, anche per un anno, o in conseguenza del ritiro del riconoscimento, gli aiuti erogati sono recuperati.
Gli aiuti non sono recuperati qualora il programma operativo venga interrotto a seguito di modifica autorizzata della durata, di fusione con altre OP o per cause non imputabili all'organizzazione di produttori.
6. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della richiesta delle agevolazioni totali o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, gli Organismi pagatori dovranno applicare una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto. In casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.
7. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall'AGEA, anche in funzione delle informazioni richieste dall'allegato XIV al regolamento.
8. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata da una OP, AOP o GP, possono essere corretti in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali dalla Regione o dall'Organismo pagatore.
 
Art. 24
Procedure di attuazione

1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto.
2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, puo' non essere richiesta.
 
Art. 25
Norme transitorie

1. L'art. 21 si applica successivamente alla realizzazione e messa a disposizione delle OP, delle AOP e delle Regioni, delle specifiche procedure informatiche.
 
Art. 26
Abrogazioni

1. I decreti ministeriali 25 settembre 2008 n. 3413, 11 maggio 2009 n. 3932, 30 settembre 2010 n. 8445 e 20 dicembre 2010 n. 10388 sono abrogati e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto. Tuttavia l'allegato al decreto ministeriale 20 dicembre 2010 n. 10388 continua ad applicarsi per i programmi operativi attuati nel 2011.
 
Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro: Romano

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 50
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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