Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 settembre 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Solazzo Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Solazzo Carla, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Masseure und medizinische Bademeister» conseguito in Germania il giorno 29 ottobre 2009 presso la «Massageschule Forum fur Bildung Stuttgart» - Scuola per massaggiatori, Foro per Formazione - di Stuttgard (Germania), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale e' stato gia' provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente;
Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;
Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1

il titolo di studio «Masseure und medizinische Bademeister» conseguito in Germania il giorno 29 ottobre 2009 presso la «Massageschule Forum fur Bildung Stuttgart» - Scuola per massaggiatori, Foro per Formazione - di Stuttgard (Germania), con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Masseure und medizinische Bademeister» a partire dal 3 maggio 2010 dalla Sig.ra Solazzo Carla nata a Oliveto Citra ((Salerno) (Italia) il giorno 9 novembre 1989, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attivita' di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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