Gazzetta n. 246 del 21 ottobre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 172
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica dell'articolo 32, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e, in particolare l'articolo 32, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 262 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 177;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma secondo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, dopo la parola: «Marebbe» le seguenti parole: «, nonche' per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (BZ).».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Palma, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Palma



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino - Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari),
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 22
maggio 2001, n. 262 e dall'art. 1 del decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
maggio 1989, n. 105, come ulteriormente modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 32 (Disposizioni varie). - 1. I cittadini di
lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di
usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con
gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione
delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle
localita' ladine della stessa provincia, con gli enti
locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con
gli uffici della provincia che svolgono funzioni
esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle
popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette
localita', nonche' con i concessionari di cui all'art. 2
che operano esclusivamente nelle localita' ladine.
2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al
comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero
per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal
testo in lingua ladina.
3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle
amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano
e tedesco, seguiti dal testo in ladino.
La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla
pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di
diretto interesse della popolazione ladina residente in
provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale
pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in lingua
italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta
giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua
italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le
carte di identita' sono redatte in lingua italiana, tedesca
e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena,
S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in
Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe,
nonche' per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e
Bulla del Comune di Castelrotto (BZ).
4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al
gruppo linguistico ladino residente nella provincia di
Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi
svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua
madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo
di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini
dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il
predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua
tedesca anziche' quella italiana.
Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente
per i territori delle localita' ladine della provincia di
Bolzano e' consentito l'uso della lingua ladina.
Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace
competente per i territori delle localita' ladine della
provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza
assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina
accertata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti
davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige
assicura gli interventi organizzativi e finanziari
occorrenti.
5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti
locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano i
membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli
interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei
suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua
ladina. I relativi processi verbali sono redatti
congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.
6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica
amministrazione siti nella provincia di Bolzano il
cittadino di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o
quella tedesca».
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, si
veda nelle note alle premesse.



 
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