Gazzetta n. 245 del 20 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 ottobre 2011
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d'Otranto» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle organizzazioni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Negroamaro di Terra d'Otranto»;
Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 193 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011;
Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover pertanto procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 4

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto».
Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso, anche Riserva;
Rosato, anche Spumante e Frizzante.

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosso, anche Riserva, e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea «Salento - Arco Jonico - Salentino», presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
La denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato, anche nella tipologia Spumante e Frizzante e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di produzione omogenea «Salento - Arco Jonico - Salentino», presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% come sopra identificati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli generalmente usate nella zona. In particolare le forme di allevamento ammesse sono l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore ad un metro. Non sono ammesse forme espanse (es. pergola, tendone).
La densita' di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potra' essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' prevista l'irrigazione di soccorso. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi stabiliti, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi del presente disciplinare di produzione.
La Regione Puglia, con proprio decreto, sentita la filiera vitivinicola interessata, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e della tecnologia.
La resa massima dell'uva in vino finito per le tipologie Rosso e Rosso Riserva non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», ma potra' essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
La resa massima dell'uva in vino per il tipo rosato non deve essere superiore al 50%. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potra' essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini a indicazione geografica protetta nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti della normativa vigente.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le tipologie.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.
I vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale, minimo di 12,00%, dopo almeno due anni di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, possono riportare in etichetta la menzione «Riserva».
I vini a denominazione di origine controllata denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto», Rosso e Rosato possono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve.
Per tutte le tipologie e' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidita' e ventilazione controllate.
E' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, intenso;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.
«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: pieno,armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.
«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 15 g/l.
«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 15 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.
«Negroamaro di Terra d'Otranto» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, intenso;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Ai vini di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno i consumatori.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, masseria, tenuta, podere, ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Negroamaro di Terra d'Otranto» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori: bottiglie di vetro con capacita' da litri 0,250 a litri 18, ad esclusione di dame e damigiane.
I sistemi di chiusura consentiti, per le tipologie Rosso e Rosato, sono i seguenti:
tappo di sughero raso bocca;
tappo in polimero sintetico raso bocca;
tappo a vite per i recipienti di capacita' non superiore a litri 1,5.
Per la tipologia Riserva e' consentita la sola chiusura con tappo di sughero raso bocca.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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