Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, via Gualerzi n. 8, zona fiere Mancasale - 42124 Reggio Emilia, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Considerato altresi' che in assenza del Consorzio di tutela riconosciuto, la richiesta di modifica e' stata sottoscritta da soggetti immessi nel sistema dei controlli che rappresentano almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione, come disposto dal decreto ministeriale 21 maggio 2007.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Emilia-Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' consumatore - SAQ7, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 
Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA».
Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» e' riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:
Lambrusco (tutte le varieta' e cloni);
Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualita' e cloni);
Sauvignon, Sgavetta;
Berzemino, Occhio di Gatta.
Il prodotto di cui all'art. 1 puo', altresi', essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

Art. 4.
Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potra' superare i 160 quintali.
La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale eccedenza di resa puo' essere destinata solo all'acetificazione.

Art. 5.
Metodo di elaborazione

I mosti freschi destinati alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purche' non si provochi il congelamento della parte acquosa. E' vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.
I mosti destinati alla produzione della denominazione «Reggio Emilia» sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovra' essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici.
Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.
Per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» il mosto cotto e' sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di «acetaie», devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.
La fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di «madre».
Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona, rovere, castagno, ciliegio, ginepro, gelso, frassino, robinia, che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unita' produttive dette batterie.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non indicata nel presente disciplinare.
La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione della denominazione stessa e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: bruno scuro, limpido, lucente;
densita': apprezzabile e di scorrevole sciropposita';
profumo penetrante e persistente, fragrante con gradevole acidita' e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati e ai lunghi invecchiamenti;
sapore: dolce ed agro ben amalgamato di apprezzabile acidita' ed aromaticita' in armonia con i caratteri olfattivi;
acidita' totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto);
densita' a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 gr/ml.
L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione e' effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.
Il prodotto viene classificato secondo un giudizio numerico complessivo, espresso dal panel di assaggiatori in occasione dell'esame sensoriale.
Un punteggio inferiore a 240 identifica un prodotto non idoneo alla commercializzazione che, di conseguenza, non puo' essere imbottigliato.
Il prodotto idoneo alla commercializzazione, elaborato come indicato all'art. 5 e in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 6, viene classificato nelle seguenti categorie:
punteggio compreso tra 240 e 269 punti;
punteggio compreso tra 270 e 299;
punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento non inferiore a 25 anni.

Art. 7.
Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale e' condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all'art. 1.
L'esame analitico avviene secondo le seguenti procedure.
Presentazione delle partite da imbottigliare:
I produttori presentano le partite di prodotto che intendono imbottigliare in contenitori di acciaio inox o di plastica alimentare, insieme ad una dichiarazione che specifica il numero dei barili dai quali e' stato effettuato il prelievo e le quantita' corrispondenti.
Procedure codificate:
1) attribuzione di un numero progressivo alla partita presentata che viene trascritto sui cartellini applicati al contenitore e ai quattro campioni (due dei quali a disposizione per eventuali ulteriori analisi), prelevati dalla partita di prodotto presentata e sigillati;
2) invio di un campione al laboratorio per le analisi di acidita' e densita';
3) qualora le analisi suddette siano conformi, esecuzione dell'analisi sensoriale; il campione per questa analisi viene conservato ad una temperatura di 20° C e identificato con un metodo che ne assicuri l'anonimita'.
L'analisi sensoriale avviene secondo le seguenti procedure:
a) convocazione di un panel di assaggiatori estratti garantendo la loro alternanza dall'elenco che riporta solo i nominativi degli assaggiatori abilitati dopo un adeguato percorso formativo; la capacita' degli assaggiatori di assicurare valutazioni corrette ed omogenee viene costantemente valutata;
b) gli assaggiatori, utilizzando apposita scheda che riporta i descrittori dei caratteri visivi, olfattivi e gustativi abbinati a valori numerici, individuano il descrittore che e' espressione della sensazione percepita e registrano il relativo valore;
c) la somma dei citati valori numerici rappresenta la valutazione dell'assaggiatore; la mediana delle valutazioni dei singoli rappresenta il giudizio del panel (la mediana consiste nel punteggio intermedio che risulta ordinando dal piu' basso al piu' alto i punteggi espressi dai singoli componenti del panel);
d) il produttore ha facolta' di imbottigliare solo il prodotto risultato idoneo, che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 240.
L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.
I contenitori in cui e' confezionato l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualita' ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:
tipo A: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato:
altezza totale: cm 15;
diametro massimo: cm 5,20;
altezza collo: cm 5,00;
diametro minimo del collo: cm 1,80;
diametro bocca del collo: cm 2,90;
diametro della base: cm 5,00;
tipo B: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml:
altezza totale: cm 19;
diametro massimo: cm 6,50;
altezza collo: cm 6,50;
diametro minimo del collo: cm 2,30;
diametro bocca del collo: cm 3,50;
diametro della base: cm 6,30;
tipo C: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 50 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml:
altezza totale: cm 12,9;
diametro massimo: cm. 4,4;
altezza collo: cm 4,5;
diametro minimo del collo: cm 1,6
diametro bocca del collo : cm 1,8
diametro della base : cm 4,33.
Possono inoltre essere utilizzati contenitori monodose in vetro, con capacita' da ml 5 a ml 10, forma, caratteristiche, modalita' di confezionamento e sigillatura diverse.
L'operazione di imbottigliamento viene effettuata alla presenza dell'OdC, che accerta l'integrita' del sigillo sul recipiente della partita presentata. I contenitori, una volta riempiti, sono tappati; il tappo viene legato con spago; spago e tappo sono coperti con la ceralacca, sulla quale verra' impresso un sigillo riportante gli acronimi ABTRE - DOP e un simbolo che permetta di classificare il prodotto secondo le categorie di cui all'art. 6.
I contenitori vengono poi consegnati al produttore, insieme al corrispondente numero di bollini adesivi. Questi riporteranno una numerazione progressiva che consentira' la tracciabilita' del prodotto.

Art. 8.
Designazione e presentazione

La designazione in etichetta e/o pendaglio della denominazione di cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.
La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione «Denominazione di origine protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.
In etichetta e/o pendaglio potra', altresi', comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «Denominazione di origine protetta» o «D.O.P.».
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.
La locuzione «tradizionale» puo' essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui e' indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.
E' vietato per l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» indicare ogni riferimento all'annata di produzione; e' consentita la citazione «extra vecchio» per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneita' chimica e sensoriale in conformita' alle indicazioni di seguito descritte.
Il prodotto idoneo viene contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali descritta all'art. 6. Sulla bottiglietta deve essere applicato un bollino colorato, rispettivamente «bollino aragosta» nel caso «a)»; «bollino argento» nel caso «b)»; «bollino oro» nel caso «c)» per il quale e' consentita la citazione «extra vecchio».
I bollini sopracitati devono essere conformi alla seguente descrizione e devono essere numerati progressivamente come indicato all'art. 7.
Il bollino ha le dimensioni di cm 3,2×3 per le bottigliette da 100 e 250 ml, e dimensioni proporzionalmente variabili per le altre capacita'. L'altezza minima del bollino apposto sulle bottigliette di capacita' di 50 ml e' cm 2,5. E' composto da una fascetta che riporta la numerazione progressiva identificativa della partita imbottigliata, sovrapposta a un cerchio all'interno del quale e' riportata la frase «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» in carattere True Type Copperplate Gothic Bold corpo 7,58 pt, e «DOP» all'interno di un rettangolo. Lungo i bordi corre un ornamento costituito da una linea parallela al bordo, di colore nero. Il bollino e' riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche piu' Pantone Oro 871C, Argento 8001C, Aragosta 8943C (C20, M70, Y100, K6). La resa cromatica puo' cambiare a seconda del supporto su cui si stampa.
Nello spazio vuoto, all'interno del bollino, i produttori singoli o associati possono apporre proprie indicazioni o raffigurazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico


I contenitori monodose devono essere inseriti in confezioni sigillate tali da permettere l'apposizione delle diciture e dei bollini sopra indicati. Su tali confezioni, l'altezza minima del bollino e' cm 2.
Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalita' di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta e/o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualita' particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.
Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
 
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