Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2011
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3968).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3942 del 17 maggio 2011, n. 3945 del 13 giugno 2011, n. 3950 del 30 giugno 2011 e n. 3959 del 10 agosto 2011;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Vista la nota del Commissario delegato, prot. 13092/AG del 29 giugno 2011;
Viste le note del Commissario delegato prot. 11548/AG del 9 giugno 2011 e prot. 15752/AG e prot. 15754/AG del 4 agosto 2011;
Viste la nota del Commissario delegato prot. 16187/AG del 12 agosto 2011 e la nota del Ministro per le politiche europee - Settore legislativo prot. UL 1720 del 30 agosto 2011;
Vista la nota del sindaco dell'Aquila prot. 2899 del 26 settembre 2011;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato a provvedere al ripristino dei locali dell'edificio B1 - blocco «Olbia» e dell'edificio F1 della caserma della Guardia di finanza dell'Aquila «M.A.V.M. Mar. Magg. Vincenzo Giudice», utilizzati per l'organizzazione del G8 e per assicurare l'assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, avvalendosi del Comandante *pro-tempore del Reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, quale soggetto attuatore, al quale non spetta alcun compenso.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 691.090,01, si provvede a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione di cui all'art.14, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 2009.
 
Art. 2

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune di Anversa degli Abruzzi la somma complessiva di euro 1.311,28, al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 638.107,64, al comune di Cansano la somma complessiva di euro 6.393,00, al comune di Castelvecchio Calvisio la somma complessiva di euro 24.702,46; al comune di Collepietro la somma complessiva di euro 50.986,00; al comune di Corfinio la somma complessiva di euro 3.401,52, al comune di Lucoli la somma complessiva di euro 37.215,48, al comune di Navelli la somma complessiva di euro 36.144,52, al comune di San Benedetto in Perillis la somma complessiva di euro 10.505,00, al comune di Sant'Eusanio Forconese la somma complessiva di euro 15.482,21, al comune di Sulmona la somma complessiva di euro 39.463,57 al fine di consentire agli stessi enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello *status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 863.712,68, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.
 
Art. 3

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, e' sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione ed al Vice Commissario per i beni culturali le risorse provenienti dalle donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato dei garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui realizzazione e' affidata rispettivamente al comune dell'Aquila ed al medesimo Vice Commissario per i beni culturali. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
 
Art. 4

1. Al fine di consentire la ripresa dell'economia nel territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009, le imprese con sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, beneficiarie delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui ai capi II e IV della legge regione Abruzzo 20 luglio 2002, n. 16, e dei relativi regolamenti di attuazione 13 novembre 2002, n. 3, possono concedere parzialmente o totalmente in locazione gli immobili oggetto delle suddette agevolazioni anche in assenza di una situazione di conclamata crisi aziendale, in deroga all'art. 26, lettera e), della legge regione Abruzzo n. 16/2002 ed agli articoli 36, lettera e) e 61, lettera f) del relativo regolamento di attuazione n. 3/2002.
2. I contratti di locazione posti in essere ai sensi del comma 1 non possono avere durata superiore ad un anno dalla cessazione dello stato di emergenza.
 
Art. 5

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
«2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i sindaci possono tener conto altresi' delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unita' immobiliare di proprieta' adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio puo' trovare, altresi', applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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