Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna».


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna»;
Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011;
Viste le istanze e controdeduzioni pervenute, nei termini e nei modi previsti, da parte del Consorzio di tutela dei vini Etna in merito alla proposta di disciplinare sopra citata, intese a precisare le modalita' di produzione della tipologia spumante, nonche' un aumento da due a quattro anni del periodo minimo di invecchiamento per la tipologia rosso riserva e a segnalare alcune correzioni da apportare ai nomi delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'allegato 1 del disciplinare di produzione dei vini;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana all'accoglimento delle istanze e controdeduzioni sopra citate;
Visto il parere espresso nella riunione del 14 e15 settembre 2011, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole all'accoglimento delle citate istanze e controdeduzioni;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Etna», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Etna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 5

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2011

Il capo dipartimento: Alonzo
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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