Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 settembre 2011
Riconoscimento, al sig. Braho Hemion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. BRAHO Hemion, nato il 28 marzo 1984 a Vlore (Albania) cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente Sig. Braho e' in possesso del titolo accademico Laurea in giurisprudenza, conseguito presso l' Universita' di Roma "Tor Vergata" in data 30 aprile 2009, ha inoltre documentato di essere iscritto al II anno del corso di dottorato di ricerca in "Storia e teoria del diritto XXV ciclo" presso l'Universita' di Roma "Tor Vergata";
Considerato che e' iscritto presso la "Dhoma Kombetare e Avokateve" dal 30 ottobre 2010;
Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri e atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Considerato che il sig. Braho Hemion e' in possesso di un permesso soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Roma del 23 luglio 2009;
Visto l'art. 49 co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Al Sig. BRAHO Hemion, nato il 28 marzo 1984 a Vlore (Albania) cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Avvocati" e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una materia (a scelta del candidato) tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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