Gazzetta n. 240 del 14 ottobre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2011
Proroga ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, degli Organismi collegiali operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma del sopra richiamato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. l della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto, altresi', l'art. 68 del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di riduzione degli organismi collegiali, secondo cui la perdurante utilita' dei medesimi organismi, introdotta dal citato art. 29, ai fini della proroga della durata, e' riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'art. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2009, concernente la proroga, per un biennio, degli organismi collegiali operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, comma 1 lettere a), d), e), f), g) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, ai sensi del sopra richiamato art. 68, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, il quale ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge, la partecipazione agli organismi collegiali di cui all'art. 68, del decreto-legge n. 112 del 2008 e' onorifica e puo' dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente ed eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in data 4 agosto 2010, che ha previsto indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
Vista la relazione a firma del Ministro per i beni e le attivita' culturali, trasmessa con nota prot. 8458 del 5 maggio 2011, concernente l'attivita' svolta dagli organismi sopra individuati, relativa agli anni 2009 e 2010, per i quali si valuta positivamente la perdurante utilita' e si propone, dunque, la ulteriore proroga per un biennio;
Preso atto, in particolare, che nella relazione sopra citata, il Ministro proponente rappresenta che tali organismi sono necessari allo svolgimento dei compiti affidati al Ministero, il quale risulta sprovvisto delle specifiche professionalita' in relazione alle competenze estremamente tecniche richieste per i componenti, e che i medesimi organismi forniscono un indispensabile supporto nel processo decisionale dell' Amministrazione al fine di garantire l'assunzione di determinazioni imparziali nei vari settori di intervento;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla proroga, per un ulteriore biennio, degli organismi di cui agli articoli l, 2, 3, 4 e 6, comma 1, lettere a), d), e), f), g) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1

1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, comma 1, lettere a), d), e), f), g), del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, sono prorogati per un biennio.
2. La partecipazione a tali organismi e' onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e i gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi, sono nominati, in via prioritaria, componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' in cui hanno sede gli organismi medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Galan
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
 
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