Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2011 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 settembre 2011
Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011.


IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 settembre 2011, ha attribuito ai Comitati promotori dei referendum popolari nn. 1 e 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011, il rimborso delle relative spese sostenute;
Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta

E' resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.
Roma, 28 settembre 2011

Il Presidente: Fini Il Segretario generale: Zampetti
 
Allegato

XVI LEGISLATURA
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160/2011

Oggetto: Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Comitati promotori dei referendum popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011.
Riunione di mercoledi' 28 settembre 2011

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;
viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimita' delle richieste di referendum in oggetto;
viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio 2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le suddette richieste di referendum popolare;
visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati dei referendum in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento del quorum di validita' di partecipazione al voto;
vista la propria deliberazione n. 152 del 21 luglio 2011 con la quale, non risultando pervenute, alla data della medesima deliberazione, le richieste di rimborso da parte dei Comitati promotori dei promotori dei referendum n. 1 e n. 2, questo Ufficio di Presidenza ha attribuito il rimborso connesso ai soli Comitati promotori dei referendum n. 3 e n. 4 della consultazione referendaria in oggetto;
viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei deputati presentate in data 21 settembre 2011 dai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2, riguardanti rispettivamente: «Modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione» e «Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma»;
preso atto, infine, che il 1° agosto 2011 e' pervenuta alla Camera una lettera con la quale lo Studio legale Maietta, in nome e per conto del «Comitato AcquaLiberaTutti» e del suo presidente dott. Antonio Iannamorelli, «diffida la Presidenza della Camera all'erogazione del rimborso elettorale connesso alla consultazione referendaria» in oggetto, chiedendone al tempo stesso l'accreditamento sul conto corrente intestato al Comitato medesimo;
ritenuto che detta pretesa appare manifestamente priva di base giuridica in quanto il Comitato istante non figura tra i Comitati promotori dei referendum del 12-13 giugno 2011;
considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dai suddetti Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2;

Delibera
Art.1.

1. E' attribuito ai Comitati promotori dei referendum n. 1 e n. 2 di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno.
2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica soluzione in esito al trasferimento della occorrente provvista finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.
Art. 3.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.
Art. 4.

1. La presente deliberazione e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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