Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORDINANZA 1 agosto 2011
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2011/2012. (Ordinanza n. 68).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami.»
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;
Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, e' propria del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca la competenza relativa:
alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
alla determinazione del calendario delle festivita' a rilevanza nazionale;
Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'»;
Vista l'ordinanza ministeriale 25 giugno 2010, n. 53 (" Calendario scolastico nazionale per l'anno 2010/2011"), in particolare l'art. 4, concernente l'effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte;
Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali "L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo";
Visto l'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 ("Educazione in eta' adulta - Istruzione e formazione"), per il quale "Le prove d'esame, per coloro per i quali e' previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attivita', anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati";
Considerato che e' ancora in atto la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Centri per l'istruzione degli adulti, appare opportuno soprassedere, anche per l'anno scolastico 2011/2012, alla somministrazione da parte dell'INVALSI della prova nazionale per gli studenti iscritti e frequentanti tali Centri;
Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2011/2012;
Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 19 luglio 2011;
Ritenuto di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell'adunanza del 19 luglio 2011.

Ordina:

Art. 1

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2011/2012, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 18 giugno 2012, con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potra' essere espletata il giorno 25 giugno ed il giorno 3 settembre, con inizio alle ore 8.30.
 
Art. 2

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) puo' essere effettuato in un'unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2012, in data da definirsi da parte dei singoli Centri, con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI.
 
Art. 3

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2011/2012 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2012 alle ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva verra' svolta il giorno 4 luglio 2012, alle ore 8.30.
 
Art. 4

Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico. Cio' al fine di venire incontro, nella misura piu' ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in eta' adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami e' rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ciascuna Istituzione scolastica puo' effettuare una sola sessione speciale di esami per l'anno scolastico.
 
Art. 5

Il calendario delle festivita', in conformita' alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico 2011/2012, e' il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sara' inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
Roma, 1° agosto 2011

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 16
 
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