Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 14 e 15 settembre 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
ANNESSO
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «BIANCO DI PITIGLIANO».

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Bianco di Pitigliano»;
«Bianco di Pitigliano» superiore;
«Bianco di Pitigliano» spumante;
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Bianco di Pitigliano», «Bianco di Pitigliano» superiore e «Bianco di Pitigliano» spumante:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto, comprendente:
gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano;
il territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della parte occidentale compresa tra il confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Trasubbie, del torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancole-Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d'Orneta, fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano;
il territorio comunale di Manciano, con l'esclusione dell'estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; a ovest e a sud allo stesso limite di comune; a est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue detta strada fino a innestarsi, in localita' Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di Case Poggio Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case Pinzuti e infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni pianeggianti e umidi.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
3. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Bianco di Pitigliano» e «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore a tonnellate 12,50 per ettaro in coltura specializzata Tuttavia, la resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Pitigliano» superiore non deve essere superiore a tonnellate 11 per ettaro in coltura specializzata.
6. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
7. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
8. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol, mentre per la tipologia «superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,50% vol.
10. Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «spumante» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano e Scansano, in provincia di Grosseto, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo.
2. In deroga a quanto stabilito al primo comma del presente articolo, le operazioni di vinificazione, nonche' quelle di conservazione e invecchiamento, previste per la tipologia «Bianco di Pitigliano» Vin Santo possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto ed in quello delle province limitrofe di Pisa, Livorno e Siena.
3. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per il «Bianco di Pitigliano» Vin Santo nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
4. La resa massima di uva in vino dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano», all'atto dell'immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
6. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 500 litri per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta;
l'immissione al consumo del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non puo' avvenire prima del 1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Pitigliano»:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» superiore:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» spumante:
colore: paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato;
sapore: da dosaggio zero a dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
colore: dal paglierino, all'ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 12,00% svolto;
acidita' totale: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell'allegato 1 e alle fattorie, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' nel rispetto delle normative vigenti in materia.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» di cui all'art.1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
2. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml.
3. Tuttavia, per le tipologie con menzione «superiore» e «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a norma di legge.
4. I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacita' non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
 
Allegato 1

Elenco dei Comuni:
Pitigliano
Sorano
Manciano
Scansano.
Elenco delle frazioni e delle localita':
nel comune di Pitigliano:
Casone
Collina
Conatelle
Filetta
La Rotta
La Prata
Malpasso
Il Piano
Valle Palombata
Corano
Bagnolungo
Fratenuti
Felcetoni
San Martino - Madonna delle Grazie
Pietramora
Poggio Grillo
Porcile - Vallelunga
Crocignano
Naioli
Vallebuia
Bellavista
Belvedere
Poggio Lombardello
Gradone
Selvicciola
Trigoli
Vacasio
Doganella
Annunziata
Fiora - Meletello
Felcetoni
Poggio Rota
Rusceti
San Pietro
Turiano
Valle Morta
Valle Orsaia
Formica
Poggio Cavalluccio
Rimpantoni
Roccaccia
Rompicollo
Pantano
Poggio lepre
Ortale
Sconfitta
Vuglico
Pian di Morrano
Bottinello
Ornelleta
Pantalla
Pian D'Arciano
Porcarecce
Ripignano
Spinicci
Insuglieti - Le Sparne
Pian di Conati
nel comune di Sorano:
Filetta
Vignamurata
Pian di Conati
Elmo
Montebuono
nel comune di Manciano:
Montemerano
Saturnia
Marsiliana
Poggio Murella
Poggio Fuoco
San Martino
 
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