Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dall'associazione A.PRO.VI.TO., intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 14 e 15 settembre 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
ANNESSO
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «CAPALBIO».

Art. 1.
Denominazione

La Denominazione di origine controllata «Capalbio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva);
bianco;
rosato;
Vermentino;
Sangiovese;
Cabernet sauvignon;
Vin Santo.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
«Capalbio» bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
«Capalbio» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
«Capalbio» Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
«Capalbio» Cabernet sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello.
La linea di delimitazione inizia a sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad est e quindi a nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a nord-est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimita' della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la s.p. 81 in prossimita' del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a sud-est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso antiorario e prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla s.p. 56 in prossimita' del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso sud lungo la strada interpoderale che conduce alla s.s. 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' media dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Capalbio» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo' consentire altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per la tipologia «Vin Santo», nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato, mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
La tipologia «Capalbio» rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve a bacca rossa.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (40% per la tipologia «Vin Santo»), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% (40% per la tipologia «Vin Santo»), decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Capalbio» rosso, sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno, ha diritto alla qualificazione «riserva».
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 300 litri per un periodo minimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta;
l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Capalbio» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Capalbio» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: ampio, vinoso;
sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Capalbio» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato, fresco;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Capalbio» Cabernet sauvignon:
colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con note speziate tipiche;
sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Capalbio» rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: ampio, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Capalbio» bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Capalbio» Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Capalbio» Vin Santo:
colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 12,00% svolto;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
acidita' volatile massima: 30 meq/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino.

Art. 8.
Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml.
Tuttavia, per le tipologie «Capalbio» Vin Santo e «Capalbio» rosso riserva, e per quelle recanti la menzione «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro di volume nominale fino a 3 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
 
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