Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 162
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modificazioni;
Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 e dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'attuazione della direttiva n. 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, sul riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2011;
Visto il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, e successive modificazioni, recante norme in materia di spedizioni di rifiuti;
Vista la decisione della Commissione 2007/589/CE del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE e la relativa deliberazione n. 14 del 10 aprile 2009 del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nelle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 con il quale viene istituito l'Istituto superiore per la ricerca e per la protezione ambientale (ISPRA);
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 18 maggio 2011;
Acquisiti i pareri dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto reca le disposizioni per la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO 2 ) e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra, da conseguirsi con il massimo livello possibile di efficienza e sostenibilita' ambientale nonche' di sicurezza e tutela della salute della popolazione, il presente decreto stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico di CO 2 in formazioni geologiche idonee.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta l'art. 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Legge comunitaria 2009, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea):
«Art. 16 (Recepimento della direttiva 2009/31/CE). - 1.
Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione
della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio e recante modifica della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il
Governo e' tenuto al rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 2, nonche' dei principi e criteri
direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo.
Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve
comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui
all'art. 1, comma 4, della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per le politiche europee,
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto anche dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che le attivita' di stoccaggio geologico
di biossido di carbonio siano svolte in base ad
autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del
Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita'
di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito dall'art. 8,
comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai
fini della definizione e del monitoraggio delle misure per
garantire la sicurezza del confinamento di biossido di
carbonio nelle formazioni geologiche, nonche', laddove
previsto, sentite le amministrazioni locali competenti;
b) prevedere che la concessione sia rilasciata a
seguito di attivita' di indagine svolte, con oneri a carico
dei richiedenti la concessione, in regime di autorizzazione
al fine di valutare l'idoneita' delle formazioni geologiche
interessate, anche attraverso prove di iniezione;
c) prevedere misure per garantire la sicurezza del
confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni
geologiche, mediante studi, analisi e attivita' di
monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con
oneri a carico dei titolari delle concessioni;
d) stabilire gli obblighi in fase di chiusura e
post-chiusura dei siti, ivi inclusa la prestazione delle
garanzie finanziarie di cui all'art. 19 della citata
direttiva 2009/31/CE, da parte dei concessionari e le
modalita' di trasferimento delle responsabilita' alle
autorita' competenti;
e) stabilire adeguate garanzie tecniche, economiche e
finanziarie a carico dei richiedenti le autorizzazioni e le
concessioni per lo svolgimento delle attivita' di cattura,
trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio;
f) prevedere forme continue e trasparenti di
informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli
impianti di stoccaggio geologico di biossido di carbonio,
ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di
esplorazione fino alla fase di post-chiusura.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 1959, n. 87, S.O.
- La legge 26 aprile 1974, n. 170 (Disciplina dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,
come modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 maggio 1974, n.
129.
- Il decreto legislativo n. 164 del 2000 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), come modificata dalla legge 8
febbraio 2005, n. 15, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, 122, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990,
n. 192.
- La legge n. 15 del 2005 e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 21 febbraio 2005, n. 42.
- Il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
(Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1996, n. 293, S.O.
- La direttiva 92/91/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 novembre 1992, n. L 348.
- La direttiva 92/104/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1992, n. L 404.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
- La direttiva 96/92/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
gennaio 1997, n. L 27 - Entrata in vigore il 19 febbraio
1997.
- La direttiva n. 98/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 luglio 1998, n. L 204 - Entrata in vigore il 10 agosto
1998.
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144:
«Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di
trasporto, stoccaggio e distribuzione, il Governo e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire
conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio
di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato del gas
naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel
rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i
relativi obblighi, l'universalita', la qualita' e la
sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in considerazione del crescente
ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado
di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano
dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno
1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui
siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o
altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e
trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure affinche' nei piani e nei
programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e
di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove
infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo
razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del
gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del
mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella
loro contabilita' interna conti separati per le attivita'
di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e
conti consolidati per le attivita' non rientranti nel
settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o
distorsioni della concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie
condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione
europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione
dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per
assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di
reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una
apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'), come modificato dal decreto legislativo 27
dicembre 2004, n. 330, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
agosto 2001, n. 189, S.O.
- Il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2005, n. 25.
- La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio
1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge
1° giugno 2002, n. 120 sono pubblicati rispettivamente
nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1994, n. 23, S.O. e nella Gazz.
Uff. 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
- La direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a
effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio, sono pubblicate rispettivamente
nella nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275 - Entrata in
vigore il 25 ottobre 2003 - e nella G.U.C.E. 10 ottobre
1996, n. L 257 - Entrata in vigore 30 ottobre 1996.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento),
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93, S.O.
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14
aprile 2006, n. 88, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 12
luglio 2006, n. L 190.
- La decisione della Commissione 2007/589/CE del 18
luglio 2007, e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007,
n. L 229.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125,
(Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno
2007, n. 139.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123:
«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, in conformita' all'art. 117 della Costituzione e
agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della
tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo
alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati,
realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni
vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle
peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
quelli presenti nella pubblica amministrazione, come gia'
indicati nell'art. 1, comma 2, e nell'art. 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
rispetto delle competenze in materia di sicurezza
antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
nonche' assicurando il coordinamento, ove necessario, con
la normativa in materia ambientale;
c) applicazione della normativa in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per determinate
categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche
tipologie di lavoro o settori di attivita';
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle
attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente
formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
con particolare riguardo alle piccole, medie e micro
imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino della normativa in materia di macchine,
impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e
dispositivi di protezione individuale, al fine di operare
il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema
pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione
delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione
della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilita' del preposto,
nonche' della natura sostanziale o formale della
violazione, attraverso:
1) la modulazione delle sanzioni in funzione del
rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi,
confermando e valorizzando il sistema del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) determinazione delle sanzioni penali
dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero
alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a
euro ventimila per le infrazioni formali, della pena
dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di
particolare gravita', della pena dell'arresto fino a tre
anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
casi;
3) previsione della sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad
euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione
penale;
4) la graduazione delle misure interdittive in
dipendenza della particolare gravita' delle disposizioni
violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti
e le facolta' attribuiti alla persona offesa, con
riferimento ai reati commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) previsione della destinazione degli introiti
delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla
prevenzione, a campagne di informazione e alle attivita'
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie
locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
attraverso idonei percorsi formativi, con particolare
riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
della figura del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo;
h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attivita' e delle politiche in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato
all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla
promozione dello scambio di informazioni anche sulle
disposizioni italiane e comunitarie in corso di
approvazione, nonche' ridefinizione dei compiti e della
composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e
delle province autonome di cui all'art. 117 della
Costituzione, della commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle
buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
m) previsione di un sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto istituzionale fondato
sull'organizzazione e circolazione delle informazioni,
delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire
la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o
duplicazione di interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti
sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri,
regioni e province autonome, Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo
sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
delle associazioni e degli istituti di settore a carattere
scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della
salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la
definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
progetti formativi, con particolare riferimento alle
piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche
attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli investimenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e
micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL,
nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali
dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
la semplicita' delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione della cultura
della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attivita' scolastica ed universitaria e nei percorsi
di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture
centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei
principi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, al fine di rendere piu' efficaci gli
interventi di pianificazione, programmazione, promozione
della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati
verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e
carenze negli interventi e valorizzando le specifiche
competenze, anche riordinando il sistema delle
amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
essi equiparati in relazione all'adozione delle misure
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e
delle lavoratrici;
s) revisione della normativa in materia di appalti
prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia della responsabilita'
solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di
meccanismi che consentano di valutare l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private,
considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale
elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica;
2) modificare il sistema di assegnazione degli
appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire
che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano
essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entita' e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture
oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalita' di attuazione della
sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti
modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
lavorazioni ed esposizioni, nonche' ai criteri ed alle
linee guida scientifici piu' avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della
malattia;
u) rafforzare e garantire le tutele previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'interpello
previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a
quesiti di ordine generale sull'applicazione della
normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire
tempestivamente la risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono
disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di
sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle
prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati
nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma
2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro della solidarieta' sociale,
limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma
2, nonche' gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente
comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
5, disposizioni integrative e correttive dei decreti
medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal
presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale
fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni.
7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui
al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
- Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2009, n. 180, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno
2008, n. 147, S.O.:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- La legge 23 luglio 2009, n. 99, e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Note all'art. 1:
- La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, e' pubblicata nella G.U.U.E.
5 giugno 2009, n. L 140.
- La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. L 175. Entrata in vigore
il 3 luglio 1985.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60/CE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000,
n. L 327. Entrata in vigore il 22 dicembre 2000.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2001/80/CE, e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 novembre 2001,
n. L 309. Entrata in vigore il 27 novembre 2001.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2004/35/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
L 143. Entrata in vigore il 30 aprile 2004.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2006/12/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n.
L 114. Entrata in vigore il 17 maggio 2006.
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2008/1/CE, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 gennaio 2008, n.
L 24.
- Per i riferimenti al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, vedere nelle note
alle premesse.



 
Art. 2

Ambito di applicazione e divieti

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO 2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).
2. E' vietato lo stoccaggio di CO 2 nella colonna d'acqua.



Note all'art. 2:
- La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), e' stata ratificata con
legge del 2 dicembre 1994, n. 689, pubblicata nella Gazz.
Uff. 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.



 
Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) stoccaggio geologico di CO 2 : l'iniezione, accompagnata dal confinamento, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee prive di scambio di fluidi con altre formazioni;
b) colonna d'acqua: la massa d'acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;
c) sito di stoccaggio: l'insieme del volume della formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO 2 , della sua proiezione in superficie, nonche' degli impianti di superficie e di iniezione connessi;
d) formazione geologica: una suddivisione litostratigrafica all'interno della quale e' possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti inclusi i giacimenti esauriti e semi esauriti;
e) complesso di stoccaggio: il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante in grado di incidere sull'integrita' e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, cioe' le formazioni di confinamento secondario;
f) fuoriuscita: qualsiasi rilascio o perdita di CO 2 dal complesso di stoccaggio;
g) unita' idraulica: uno spazio poroso collegato idraulicamente in cui la trasmissione della pressione puo' essere misurata e che e' delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dalla chiusura stratigrafica o dall'affioramento della formazione;
h) esplorazione: la valutazione del complesso di stoccaggio potenziale eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO 2 per mezzo di attivita' di indagine del sottosuolo, che puo' includere le perforazioni, al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia del complesso di stoccaggio potenziale, anche attraverso l'effettuazione di prove di iniezione;
i) licenza di esplorazione: un atto emanato a norma del presente decreto che autorizza le attivita' di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate ed il relativo ambito territoriale;
l) gestore: soggetto che detiene o gestisce il sito di stoccaggio o al quale, ai sensi della legislazione nazionale, e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del sito di stoccaggio;
m) autorizzazione allo stoccaggio: un atto emanato a norma del presente decreto, che attribuisce in concessione lo stoccaggio geologico di CO 2 in un sito di stoccaggio e che specifica le condizioni alle quali lo stoccaggio puo' aver luogo;
n) modifica sostanziale: una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che puo' avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato;
o) flusso di CO 2 : un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2 ;
p) rifiuto: le sostanze definite come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
q) pennacchio di CO 2 : il volume di CO2 diffuso nella formazione geologica;
r) migrazione: lo spostamento di CO 2 all'interno del complesso di stoccaggio;
s) irregolarita' significativa: un'irregolarita' nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO 2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l'ambiente o la salute umana;
t) rischio significativo: la combinazione della probabilita' del verificarsi di un danno e della sua entita' che non puo' essere ignorata senza mettere in discussione la finalita' del presente decreto;
u) provvedimenti correttivi: qualsiasi misura adottata per correggere un'irregolarita' significativa o per bloccare la fuoriuscita di CO 2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;
v) chiusura: la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO 2 nel sito di stoccaggio interessato;
z) fase di post-chiusura: il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilita';
aa) rete di trasporto: la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO 2 al sito di stoccaggio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 183, comma 1, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
(omissis).».
- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI:
un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti
incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994,
n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di
seguito CDM: un'attivita' di progetto approvata da una o
piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto
approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai
sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del
Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra:
l'autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 4;
d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla
rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione,
del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il
monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e
successive modificazioni;
d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli
operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009
della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi
aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo
3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a
effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o
il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una
delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato
A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attivita'
interessata;
e-bis) credito di emissione: unita' di credito di
emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma
del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le
seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito
AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi
dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative
decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del
protocollo medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito
RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi
degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle
relative decisioni adottate a norma della Convenzione
UNFCCC o del Protocollo medesimo;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un
impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del
medesimo;
h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e
altre attivita' direttamente associate che hanno un
collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo
sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione
di energia elettrica, anche in combinazione con altri
flussi energetici appartenente al settore termoelettrico
cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di
assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti
derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti
da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e
l'energia presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di
riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1°
gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1°
gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un
impianto che esercita una o piu' attivita' indicate
nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di
modifiche significative alla natura o al funzionamento
dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica
alla Commissione europea del Piano nazionale di
assegnazione;
m-bis) operatore aereo: la persona che opera un
aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle
attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis,
o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non
identificata, il proprietario dell'aeromobile;
m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un
operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al
pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il
trasporto di passeggeri, merci o posta;
m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia:
operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei
per il quale e' specificato che l'operatore aereo e'
amministrato dall'Italia;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni:
documento contenente le modalita' per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni rilasciate per le attivita'
di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis;
n-ter) piano di monitoraggio delle
"tonnellate-chilometro": documento contenente le modalita'
per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi
alle tonnellate-chilometro per le attivita' di trasporto
aereo elencate nell'allegato A-bis;
o) pubblico: una o piu' persone nonche' le
associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una
tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo
periodo di riferimento o nei periodi di riferimento
successivi, valido unicamente per rispettare le
disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente
al medesimo;
p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE)
2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo
ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito
denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni
rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente:
una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO 2 ) o
una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra
elencato nell'allegato B che abbia un equivalente
potenziale di riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai
sensi dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare le
dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei
amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo
quanto stabilito dall'art. 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata
nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il
Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7,
del protocollo medesimo;
u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito
denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni
rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi'
per:
a) autorita' nazionale competente: l'autorita'
competente ai fini dell'attuazione della direttiva
2003/87/CE di cui all'art. 3-bis;
a-bis);
a-ter);
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla
direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE (22);
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva
2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine
di includere le attivita' di trasporto aereo nel sistema
comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio
dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di
emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di
collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in
esercizio corrisponde con la data di primo parallelo
dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente
identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a
effetto serra rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di
riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1°
gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima
del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento
successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha
inizio il 1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a
partire dal 1° gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote
di emissione di cui all'art. 10;
l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni
misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote
di emissioni: di seguito denominato "Registro", banche di
dati in formato elettronico secondo quanto definito
nell'art. 14;
m-bis) riserva speciale: quantita' di quote di
emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a
partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli
operatori aerei di cui all'art. 3-quinquies, comma 1.».
- Per i riferimenti alla direttiva 96/61/CE del
Consiglio, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 4

Organo tecnico

1. Per l'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato: «Ministero dell'ambiente», si avvalgono come organo tecnico del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, di seguito denominato: «Comitato». A tale fine il Comitato e' integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell'ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2.
2. E' istituita nell'ambito del Comitato la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO 2 , di seguito denominata: «Segreteria tecnica». La Segreteria tecnica e' composta da 13 unita', con comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui una con funzioni di coordinatore. I membri della Segreteria tecnica sono nominati dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui quattro fra il personale di dette amministrazioni, due dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), due dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), un rappresentante designato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), un rappresentante designato dal Ministero dell'interno, un rappresentante designato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni».
3. La Segreteria tecnica in casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attivita'.
4. Il Comitato propone le modifiche al regolamento previsto dal comma 10 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente decreto.
5. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di fornire supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente nell'ambito delle seguenti attivita':
a) gestione ed aggiornamento del Registro di cui all'articolo 5, comma 1;
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1;
c) elaborazione dei dati ai fini dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1;
d) valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile di cui all'articolo 7, comma 5;
e) esame delle istanze ai fini dell'assegnazione delle licenze di esplorazione di cui all'articolo 8, comma 2, delle modifiche ed integrazioni di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di cui all'articolo 12 e delle modifiche, dei riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze di cui all'articolo 17;
g) approvazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2;
h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica di cui all'articolo 22, comma 2;
i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio di cui all'articolo 23, comma 4;
l) esame della relazione di cui all'articolo 24, comma 2;
m) promozione del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 29 per la risoluzione delle controversie relative all'accesso alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio;
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 33.



Note all'art. 4:
- Per i riferimenti alla direttiva 2003/87/CE, vedere
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del citato
decreto legislativo n. 216 del 2006:
«Art.3-bis (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come
definite all'art. 3. Il Comitato ha sede presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e
organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
Autorita' nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
4. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo
economico;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello
sviluppo economico;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle
quote di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all'art. 9, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dello sviluppo economico;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti sulla base delle modalita' definite
nell'ambito della decisione di assegnazione;
e) calcolare e pubblicare la quantita' totale e
annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento
a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il
quale e' stata inoltrata la domanda alla Commissione a
norma dell'art. 3-quater, comma 3;
f) definire le modalita' di presentazione da parte
del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle
lettere a) e c), nonche' i criteri e le modalita' con cui
tali osservazioni sono tenute in considerazione;
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 4;
h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 7;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni
e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e
loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate a titolo gratuito;
m) approvare ai sensi dell'art. 12-bis i
raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita'
elencata nell'allegato A;
n) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 14;
o) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
p) definire i criteri di svolgimento delle attivita'
di verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che
hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di
emissioni a norma dell'art. 15, comma 7 e 7-bis;
r) adottare eventuali disposizioni interpretative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla
decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
s) definire le modalita' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
t) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, commi 5 e
5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato
F;
u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la
relazione di cui all'art. 20-bis, comma 2, e alla
Commissione europea la relazione di cui all'art. 23;
z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del
PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a
titolo oneroso;
aa) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all'art. 14;
bb) svolgere attivita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
attraverso la partecipazione, con propri componenti
all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui
all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre
riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti
l'applicazione del Protocollo di Kyoto;
cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente,
anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata
trasmissione della comunicazione di cui all'art. 15, comma
5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il
Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state
monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'art.
13, comma 3;
dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento
degli operatori aerei che interrompono l'attivita'
conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui
registri.
5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione
di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo.
7. Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri,
di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello
sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Per
l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb)
ed al comma 5 il Consiglio direttivo e' integrato da due
membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per
l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio
direttivo e' integrato da un membro nominato dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I direttori generali delle competenti direzioni del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri
di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri
rimangono in carica quattro anni.
9. La Segreteria tecnica e' composta da quindici membri
di elevata qualifica professionale, con comprovata
esperienza in materia ambientale e nei settori interessati
dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito
denominato: "GSE".
10. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico; il regolamento dovra' assicurare la
costante operativita' e funzionalita' del Comitato in
relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve
adottare ai sensi del presente decreto.
11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del
comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera
c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del
pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera
c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello
sviluppo economico;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere r), s) e t) del comma 4;
f) la relazione di cui al comma 3.
12. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
13. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro
ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati.
14. Per le attivita' di cui al comma 5, il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro
costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro
presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di
attivita' non riconducibili a quelle di cui all'art. 26,
comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei
gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun
emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.



 
Art. 5

Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2

1. E' istituito presso il Comitato, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO 2 , di seguito Registro.
2. Il Registro contiene le indicazioni riguardanti:
a) infrastrutture di trasporto esistenti e progettate;
b) le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato;
c) l'elenco dei siti di stoccaggio di CO 2 chiusi, dei siti di stoccaggio di CO2 per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilita' ai sensi dell'articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprendente anche mappe e sezioni relative alla loro estensione territoriale e le informazioni disponibili utili per valutare se il CO2 stoccato sara' confinato completamente e in via permanente.
3. Il Comitato provvede alla gestione e all'aggiornamento del Registro ed assicura l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche consentendo la consultazione per via telematica.
4. Le informazioni contenute nel Registro di cui al comma 1 devono essere tenute in debito conto nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di opere o attivita' che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO 2 .



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.



 
Art. 6
Creazione e gestione della banca dati centrale e acquisizione di dati
esistenti

1. E' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una banca dati alla quale dovranno confluire, nei formati stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente, su proposta del Comitato, i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attivita' di esplorazione e di stoccaggio di CO 2 , secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 7, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attivita' minerarie e di ricerca scientifica pregresse. Gli operatori segnaleranno le potenziali criticita' derivanti dalla eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO 2 che saranno valutate nell'ambito delle istruttorie tecniche di cui agli articoli 11 e 16.
3. E' garantita la riservatezza del complesso dei dati messi a disposizione nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del presente decreto.
4. Nel caso di siti di stoccaggio di CO 2 per i quali e' stata presentata richiesta di autorizzazione o chiusura, i gestori forniscono per l'inserimento nella banca dati, nei formati stabiliti, almeno le seguenti informazioni:
a) caratterizzazione degli strati rocciosi utilizzati nel sito di stoccaggio di CO 2 per mezzo dei dati geologici disponibili, comprensiva di mappe e sezioni che ne riproducano l'estensione spaziale;
b) caratterizzazione delle acque di formazione presenti negli strati rocciosi e delle condizioni di pressione predominanti;
c) valutazione o rilevazione delle differenze di pressione negli strati rocciosi derivanti dallo stoccaggio;
d) ulteriori informazioni disponibili, in base alle quali possa essere valutato se il CO 2 stoccato potra' essere completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato;
e) rilevazione o valutazione degli effetti ambientali associati allo stoccaggio.
5. Il Ministero dello sviluppo economico promuove la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazione per lo scambio di dati geologici, geofisici e geominerari acquisiti durante le attivita' minerarie pregresse.



Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.



 
Art. 7

Analisi e valutazione del potenziale di stoccaggio

1. Il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati elaborati dal Comitato, sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, individuano, con apposito decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio non e' permesso.
2. L'individuazione delle zone all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio ai sensi del presente decreto e le aree nelle quali lo stoccaggio e' permesso e' soggetta a Valutazione ambientale strategica ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli articoli 8, 11, 12 e 16 del presente decreto.
4. Successivamente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, le licenze di esplorazione e le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie rilasciate ai sensi del comma 3, sono soggette a conferma.
5. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacita' di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica, tenuto conto delle indicazioni fornite dagli operatori di cui al comma 2 dell'articolo 6 o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO 2 in formazioni geologiche idonee, disponibili in materia.
6. L'idoneita' di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I e solo se non vi e' un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
7. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO 2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.
8. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO 2 sia relativa ad una area gia' oggetto di titolo minerario, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente valutano la compatibilita' dell'attivita' di stoccaggio con le attivita' gia' in atto, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera m) della fase 1 dell'Allegato 1. In particolare non potranno essere effettuate perforazioni che intercettino giacimenti e sistemi geologici connessi interessati da attivita' di coltivazione di minerali solidi.
9. Per lo stoccaggio di CO 2 non possono essere utilizzate formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo.
10. Sono esclusi dallo stoccaggio di CO 2 i Comuni classificati in zona sismica 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4 il proponente dell'impianto dovra' allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 334 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n.
106, S.O.:
«Art. 334 (Parere dell'autorita' militare per talune
opere e lavori). - 1. E' richiesto il parere del Comandante
territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti
strutturali significative interessanti grandi comunicazioni
stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonche'
per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti
minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti
industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad
altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali,
oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio
nazionale le opere vengano compiute.
2. Il parere e' espresso nel termine di novanta giorni.
Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il
predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere
favorevole.».
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003 (Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica), e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 8 maggio 2003, n. 105, S.O.



 
Art. 8

Licenze di esplorazione

1. Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza.
2. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, secondo la procedura di cui all'articolo 11.
3. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attivita', secondo quanto previsto all'allegato III.
4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione di iniezione di CO 2 .
5. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato puo' richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonche' il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine. La regione territorialmente interessata e' sentita ai fini della concessione della proroga.
6. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO 2 . Durante il periodo di validita' della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza.
7. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;
e) nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:
1) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
2) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonche' l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
f) la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione.
8. Per il periodo di validita' della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneita' del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO 2 .
9. La modifica o integrazione delle attivita' di esplorazione autorizzate e' consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato.



Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 9

Utilizzo del suolo di terzi

1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali e' consentito, ai fini dell'indagine, durante i rispettivi orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni e' consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell'abitazione.
3. L'intenzione di condurre attivita' di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine.
4. Il titolare della licenza e' tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano piu' necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facolta' di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio.
5. Qualora, a seguito delle attivita' autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza e' tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, vedere nelle note alle
premesse.



 
Art. 10

Revoca della licenza di esplorazione

1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:
a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;
b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;
c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.
2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso e' tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 11

Norme procedurali per il rilascio della licenza di esplorazione

1. La domanda per il rilascio della licenza di esplorazione e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'atto della domanda il richiedente presenta quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'articolo 27, comma 1. Nella domanda il richiedente deve specificare le finalita' dell'indagine e gli obiettivi tecnici che si intendono conseguire. Inoltre dovra' essere indicata l'area di indagine riportata in una mappa nella scala adeguata nonche' il programma dei lavori con la descrizione delle attivita' esplorative che intende eseguire.
2. La domanda viene pubblicata sui siti web del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentate ulteriori istanze in concorrenza che insistono sulla stessa area.
3. Per l'espletamento dell'istruttoria tecnica relativa a ciascuna licenza di esplorazione a terra, la Segreteria tecnica e' integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione territorialmente interessata nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio della licenza di esplorazione, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
5. La licenza di esplorazione e' rilasciata entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2. La regione rende l'intesa di cui all'articolo 8, comma 2, entro 120 giorni dal termine di scadenza della concorrenza fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte II.
6. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, entro 180 giorni dal termine di scadenza della concorrenza di cui al comma 2, qualora ne ravvisi i presupposti, rifiuta, dandone motivazione, la licenza di esplorazione.
7. Agli effetti del presente decreto, la licenza di esplorazione comprende ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere necessario per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 8.
8. In caso di concorrenza di cui al comma 2 la licenza e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata dai richiedenti, in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terra' conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalita' di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.



Note all'art. 11:
- Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990,
vedere nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82
del 2005, vedere nelle note all'art. 6.



 
Art. 12

Autorizzazioni allo stoccaggio

1. La realizzazione, gestione, monitoraggio e chiusura di un sito di stoccaggio di CO 2 sono soggette a preventiva autorizzazione.
2. Le autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente con procedimento unico secondo la procedura di cui all'articolo 16. Nell'ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri di tutte le amministrazioni interessate, l'esito della procedura della valutazione d'impatto ambientale e l'intesa con la regione interessata.
3. I soggetti proponenti devono dimostrare di avere le capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento delle attivita', secondo quanto previsto dall'allegato III.
4. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio di un'autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito, e' data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l'esplorazione sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validita' della licenza di esplorazione.
5. Nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneita' del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO 2 .
6. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su indicazione del Comitato, procede nei confronti del gestore secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla sospensione dell'attivita' autorizzata per un tempo determinato.
7. In caso di inadempienze gravi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente procede alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio e all'eventuale chiusura del sito, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
8. Lo stoccaggio geologico di CO 2 per volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, e' autorizzato con procedure semplificate di cui al comma 12 dell'articolo 16.
9. Le opere necessarie allo stoccaggio di CO 2 e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio, cosi' come individuate nella domanda di autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 13, sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relativo al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni.



Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 327 del 2001, vedere note alle
premesse.



 
Art. 13

Domande di autorizzazione allo stoccaggio

1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti:
a) dati anagrafici del richiedente;
b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto;
c) denominazione del sito di stoccaggio di CO 2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata;
d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso;
e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell'articolo 7, comma 6;
f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate;
g) il programma dei lavori con la descrizione delle attivita';
h) disponibilita' e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO 2 e quello di stoccaggio;
i) quantitativo totale di CO 2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO2 , portate e pressioni di iniezione, nonche' ubicazione degli impianti di iniezione;
l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO 2 da stoccare;
m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto;
n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonche' a limitarne le conseguenze;
o) piano di monitoraggio a norma dell'articolo 19, comma 2;
p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarita' tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO 2 , nonche' le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci;
q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell'articolo 23, comma 4;
r) prova che la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 avra' validita' ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione;
s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'articolo 27.
2. Le domande di autorizzazione relative allo stoccaggio di cui al comma 8 dell'articolo 12, contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), p), q) ed s) del comma 1 e le finalita' delle attivita' proposte.
 
Art. 14
Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni
allo stoccaggio

1. L'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:
a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'articolo 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;
b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;
c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO 2 non rechino danno al benessere della collettivita' e agli interessi privati prevalenti;
e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 ;
g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettivita'.
2. L'autorizzazione allo stoccaggio puo' essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle societa' autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
 
Art. 15

Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio

1. L'autorizzazione contiene i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, ed i dati sulle unita' idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO 2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO 2 per la procedura di valutazione dell'accettabilita' dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell'articolo 19 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
f) l'obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, la regione territorialmente interessata e per conoscenza il Comitato in caso di qualunque irregolarita' o rilascio di CO 2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
h) le disposizioni per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17;
i) l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente, a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attivita' di stoccaggio.
 
Art. 16
Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio
ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione
europea

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e al Comitato esclusivamente su supporto informatico. L'operatore garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda e' pubblicata sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio e per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di esplorazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della prima istanza, possono essere presentate ulteriori istanze che insistono sulla stessa area.
3. Per l'istruttoria tecnica relativa a ciascuna autorizzazione la Segreteria tecnica e' integrata da un rappresentante designato da ciascuna regione, da un rappresentante designato da ciascuna provincia e da un rappresentante designato da ciascun comune territorialmente interessati nell'ambito delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, convoca apposita Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e' rilasciato dalla competente autorita' secondo quanto disposto dalle disposizioni vigenti in materia.
5. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente rilascia o rifiuta, entro 180 giorni dalla presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio, salvo richieste di integrazioni alla documentazione. In tal caso il termine per la presentazione della documentazione integrativa viene fissato in un massimo di novanta giorni con contestuale sospensione dei lavori istruttori fino alla presentazione della documentazione integrativa.
6. La regione rende l'intesa nel termine di 120 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.
7. Agli effetti del presente decreto, l'autorizzazione allo stoccaggio comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre le autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio di compatibilita' ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio e l'intesa con la regione interessata. Il procedimento unico per il conferimento della autorizzazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni.
8. In caso di concorrenza di cui all'articolo 11, comma 2, l'autorizzazione allo stoccaggio e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata in base a criteri che verranno stabiliti con decreti ministeriali da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al presente comma, la valutazione tecnica della documentazione terra' conto nell'ordine dei seguenti criteri: programma lavori presentato dai richiedenti; modalita' di svolgimento degli stessi, con particolare riferimento alla sicurezza e salvaguardia ambientale; tempi programmati e costi.
9. Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione della Commissione europea le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione e informa la Commissione europea di tutti gli schemi di provvedimento di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altra documentazione presa in considerazione per l'adozione della decisione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente, prima del rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, acquisiscono l'eventuale parere non vincolante espresso dalla Commissione europea.
11. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione.
12. Alle domande di autorizzazione relative allo stoccaggio geologico di CO 2 effettuato ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi, di cui al comma 8 dell'articolo 12, non si applicano i commi 2, 9, 10 e 11.



Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 82
del 2005, vedere nelle note all'art. 6.
- Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990,
vedere nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 17
Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza
dell'autorizzazione allo stoccaggio

1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entita' di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.
2. Il gestore non puo' mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la regione territorialmente interessata, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione;
b) se le comunicazioni di cui all'articolo 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'articolo 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarita' significative;
c) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3, del presente decreto;
d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20.
4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO 2 ai sensi dell'articolo 23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attivita' di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'articolo 23, comma 6, a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio e' messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16.
5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO 2 e' gestito dal Ministero dello sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attivita' di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.



Note all'art. 17:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 304, comma 1, e
305, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del
2006:
«Art. 304 (Azione di prevenzione). - 1. Quando un danno
ambientale non si e' ancora verificato, ma esiste una
minaccia imminente che si verifichi, l'operatore
interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie
spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in
sicurezza.
(Omissis).
Art. 305 (Ripristino ambientale). - 1. Quando si e'
verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare
senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione
alle autorita' di cui all'art. 304, con gli effetti ivi
previsti, e, se del caso, alle altre autorita' dello Stato
competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre
l'obbligo di adottare immediatamente:
a) tutte le iniziative praticabili per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con
effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo
di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed
effetti nocivi per la salute umana o ulteriori
deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle
specifiche istruzioni formulate dalle autorita' competenti
relativamente alle misure di prevenzione necessarie da
adottare;
b) le necessarie misure di ripristino di cui all'art.
306.
(Omissis).».



 
Art. 18

Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO 2

1. Il flusso di CO 2 puo' essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:
a) sia composto prevalentemente da CO 2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio;
b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute;
c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui all'articolo 14 o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b);
d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento.
2. Il gestore e' tenuto a:
a) iniettare flussi di CO 2 solo se sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;
b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO 2 conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi.
3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, in funzione dello stato delle conoscenze tecniche nonche' sulla base di linee guida comunitarie.
 
Art. 19

Monitoraggio

1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO 2 prima dello stoccaggio e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle societa' che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle sostanze di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e d).
2. L'attivita' di monitoraggio e' definita nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed e' trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), e da questo approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera e). Il piano e' aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione.
3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all'articolo 21, si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di:
a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO 2 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I;
b) rilevare irregolarita' significative;
c) rilevare migrazioni di CO 2 ;
d) rilevare fuoriuscite di CO 2 ;
e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi potabile ed irriguo, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonche' sulle eventuali attivita' minerarie preesistenti;
f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'articolo 22;
g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrita' del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO 2 stoccato sara' completamente confinato in via permanente.
4. Gli studi, le analisi e le attivita' di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti indipendenti.



Note all'art. 19:
- Si riporta l'art. 13 del citato decreto legislativo
n. 216 del 2006:
«Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il
gestore di un impianto e' tenuto al rispetto delle
prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi
dell'art. 4 sia nelle disposizioni di attuazione della
decisione sul monitoraggio e rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal
Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di
quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e
rendicontazione.
3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua
il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile
che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e
rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio
delle emissioni, dal momento della sua approvazione da
parte del Comitato.
4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna
il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3,
in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque,
a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di
ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto
serra.
5. Le modalita' di trasmissione dell'aggiornamento di
cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del
Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato
medesimo.».



 
Art. 20

Relazione da parte del gestore

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:
a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 19 secondo le modalita' e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
b) i quantitativi e le proprieta' dei flussi di CO 2 , con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell'articolo 18, comma 2, lettera b);
c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4;
d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio.
2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all'articolo 17, il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'articolo 6.
 
Art. 21

Vigilanza e controllo

1. Tutte le attivita' di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO 2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attivita' di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 , trovano applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni.
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;
b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 4;
c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.
3. Ai fini delle attivita' di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed e' a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'articolo 27.
4. L'attivita' di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.
5. L'attivita' di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.
6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24.
7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:
a) nel caso di irregolarita' significative o di fuoriuscite ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
b) nel caso in cui le relazioni di cui all'articolo 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;
c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumita' pubblica.
8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalita' dalla legislazione vigente.
9. Dopo ogni ispezione e' predisposta una relazione sull'esito dell'attivita' ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformita' alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.



Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 128 del 1959, vedere nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
624 del 1996, vedere nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 22, 23 e 24 della citata
legge n. 241 del 1990:
«Art. 22 (Definizioni e principi in materia di
accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli
interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,
che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura
del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti
di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce
principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3,
5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di
una pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte
di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando
la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i
documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Art. 23 (Ambito di applicazione del diritto di
accesso). - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 si
esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e
dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'art. 24.
Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i
mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».



 
Art. 22

Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarita' significative

1. In caso di fuoriuscite o irregolarita' significative il gestore e' tenuto immediatamente a:
a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarita' significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);
b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entita';
c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi.
2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, puo' prescrivere in qualsiasi momento ulteriori provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore e' tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p). Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono altresi', in qualsiasi momento, adottare direttamente provvedimenti correttivi.
3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti.
4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.
5. In caso di fuoriuscite e' previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.
 
Art. 23

Obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura

1. Le attivita' di chiusura di un sito di stoccaggio di CO 2 sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata.
2. Un sito di stoccaggio e' chiuso:
a) se le condizioni indicate nell'autorizzazione relativamente alla chiusura sono soddisfatte;
b) su richiesta motivata del gestore;
c) in seguito alla revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4.
3. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera a) o b), e fino al trasferimento della responsabilita' del sito ai sensi dell'articolo 24, il gestore continua ad essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni informative e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto nel presente decreto, nonche' di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma degli articoli da 304 a 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il gestore ha l'obbligo di sigillare il sito di stoccaggio e di smantellare gli impianti di iniezione.
4. Gli obblighi di cui al comma 3 sono ottemperati sulla base di un piano relativo alla fase di post-chiusura che il gestore predispone facendo riferimento alle migliori prassi e secondo i criteri fissati nell'allegato II. Un piano provvisorio per la fase di post-chiusura deve essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera q), e da questi approvato a norma dell'articolo 15, comma 1, lettera g). Prima della chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera a) o b), del presente articolo, il piano provvisorio relativo alla fase di post-chiusura e':
a) trasmesso per approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata ed al Comitato dopo l'eventuale aggiornamento, tenendo conto dell'analisi dei rischi, delle migliori prassi e dei miglioramenti tecnologici;
b) approvato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente d'intesa con la regione territorialmente interessata come piano definitivo per la fase di post-chiusura.
5. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma del comma 2, lettera c), il Ministero dello sviluppo economico e' responsabile del monitoraggio e dei provvedimenti correttivi secondo quanto disposto dal presente decreto, nonche' di tutti gli obblighi relativi alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e delle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Gli obblighi relativi alla fase di post-chiusura fissati nel presente decreto sono soddisfatti sulla base del piano provvisorio, eventualmente aggiornato, relativo alla fase di post-chiusura di cui al comma 4 del presente articolo.
6. I costi relativi ai provvedimenti di cui al comma 5 sono a carico del gestore che vi fa fronte con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'articolo 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore medesimo.



Note all'art. 23:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
152 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 305, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, vedere nelle note all'art. 17.



 
Art. 24

Trasferimento di responsabilita'

1. Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), tutti gli obblighi relativi al monitoraggio e ai provvedimenti correttivi in conformita' delle prescrizioni del presente decreto, alla restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni, e alle azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'articolo 304, comma 1, e dell'articolo 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono trasferiti al Ministero dello sviluppo economico che interviene di sua iniziativa o su richiesta del gestore, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) tutti gli elementi disponibili indicano che il CO 2 stoccato sara' completamente confinato in via permanente;
b) e' trascorso un periodo non inferiore a venti anni, a meno che il criterio di cui alla lettera a) sia soddisfatto prima del termine di detto periodo;
c) sono stati soddisfatti gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;
d) il sito e' stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati.
2. Prima del trasferimento, in considerazione delle conoscenze acquisite in fase di monitoraggio post-chiusura sul comportamento di CO 2 all'interno del sito di stoccaggio, il gestore presenta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, alla regione territorialmente interessata e per conoscenza al Comitato, una dettagliata relazione conclusiva da cui si evinca in particolare:
a) la conformita' tra il comportamento effettivo del CO 2 iniettato ed il comportamento ricavato dai modelli;
b) l'integrita' costruttiva del sistema di chiusura;
c) assenza di irregolarita' significative o fuoriuscite individuabili;
d) la sussistenza di tutte le condizioni che possano garantire la stabilita' futura a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 .
3. Se il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente ritengono che le condizioni di cui ai commi 1 e 2, non siano soddisfatte, il Comitato richiede informazioni aggiuntive, indicando al gestore le relative motivazioni.
4. Quando e' stato accertato che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente, predispone uno schema di decreto di autorizzazione del trasferimento di responsabilita' allo stesso Ministero dello sviluppo economico. Il progetto di decisione precisa il metodo usato per determinare che le condizioni di cui al comma 2, lettera d), sono state soddisfatte cosi' come eventuali prescrizioni aggiornate per la sigillazione del sito di stoccaggio e lo smantellamento degli impianti di iniezione.
5. I termini e le modalita' di trasferimento di responsabilita' vengono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la regione territorialmente interessata, da emanarsi entro 24 mesi dall'individuazione delle aree di cui all'articolo 7, comma 1.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea le relazioni di cui al comma 4, entro un mese dalla loro ricezione, ai fini dell'espressione del prescritto parere non vincolante.
7. Il Ministero dello sviluppo economico notifica la decisione finale alla Commissione europea, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere espresso dalla Commissione europea.
8. Dopo il trasferimento di responsabilita', le ispezioni periodiche di cui all'articolo 21, comma 6, cessano e il monitoraggio, che puo' essere ridotto ad un livello tale che consenta comunque la rilevazione di fuoriuscite o di irregolarita' significative, viene effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, cui e' stata trasferita la responsabilita', tramite il Comitato e gli organi di vigilanza a valere sul contributo finanziario di cui all'articolo 26 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. Se sono rilevate fuoriuscite o irregolarita' significative, il monitoraggio e' intensificato secondo le modalita' piu' opportune per valutare l'entita' del problema e l'efficacia dei provvedimenti correttivi.
9. In caso di colpa da parte del gestore, tra cui casi di dati incompleti, occultamento di informazioni utili, negligenza, frode o mancato esercizio della dovuta diligenza, il Ministero dello sviluppo economico effettua le azioni di ripristino utilizzando le risorse di cui all'articolo 26. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, dopo il trasferimento di responsabilita' un ulteriore recupero dei costi non e' piu' possibile.



Note all'art. 24:
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 304, comma 1, e 305,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
vedere nelle note all'art. 17.



 
Art. 25

Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria, da prestare a norma dell'articolo 1 della legge n. 348 del 1982, deve garantire il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione comprese le prescrizioni per la fase di chiusura e post-chiusura, nonche' gli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono fissati i criteri per la determinazione dell'entita' della garanzia finanziaria di cui al comma 1.
3. La garanzia finanziaria, deve operare a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico entro i 15 giorni successivi, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito. Per tale motivo, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile e l'operativita' della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il gestore adegua periodicamente la garanzia finanziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente, per tener conto delle modifiche del rischio di fuoriuscita valutato e dei costi stimati di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata a norma del presente decreto nonche' degli obblighi derivanti dall'inclusione del sito di stoccaggio nel decreto legislativo n. 216 del 2006, e successive modificazioni.
5. La garanzia finanziaria o gli altri strumenti equivalenti di cui al comma 1 restano validi e effettivi, oltre la durata dell'autorizzazione, in caso di:
a) chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera a) o b), fino al trasferimento delle responsabilita' secondo quanto stabilito all'articolo 24 fermo restando l'adempimento degli obblighi finanziari di cui all'articolo 26;
b) revoca di un'autorizzazione allo stoccaggio a norma dell'articolo 17, comma 3:
1) fino al rilascio di una nuova autorizzazione allo stoccaggio;
2) se la chiusura e' avvenuta a norma dell'articolo 23, comma 2, lettera c), fino al trasferimento di responsabilita' ai sensi dell'articolo 24, a condizione che gli obblighi finanziari di cui all'articolo 26 siano stati adempiuti.



Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 348
del 1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie
a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti
pubblici):
«Art. 1. - In tutti i casi in cui e' prevista la
costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro
ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei
seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54
del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo
1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi.».
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.
216 del 2006, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 26

Meccanismo finanziario

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinata l'entita' del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24 e le relative modalita' di versamento.
2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO 2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilita' e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilita' e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonche' i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana.
3. Nel decreto di trasferimento di responsabilita' di cui all'articolo 24 deve essere stabilito, in particolare:
a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilita';
b) le modalita' di quantificazione delle spese;
c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.
 
Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri relativi alle attivita' di cui agli articoli: 4; 6, comma 1; 7, comma 3; 8, commi 2, 5, 7 e 9; 12, commi 2, 6, 7 e 8; 14, comma 3; 17; 19, comma 2; 21, commi 3, 5 e 6; 23, commi 2 e 4, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate con gli stessi criteri e modalita', almeno ogni due anni.
3. Gli introiti derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, poste al carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per l'effettuazione delle attivita' di cui allo stesso comma 1. A tal fine, i suddetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 96 del 2010, ad appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.
4. Le somme relative alle tariffe previste dal presente decreto vanno versate dai gestori prima dell'effettuazione delle relative attivita'.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto al comma 1.



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
96 del 2010:
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e a controlli). -
1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli,
si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».



 
Art. 28

Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO 2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalita' trasparenti e non discriminatorie.
2. L'accesso di cui al comma 1 e' garantito secondo modalita' stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto conto della:
a) capacita' di stoccaggio disponibile o che puo' essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell'articolo 7 e della capacita' di trasporto disponibile o che puo' essere ragionevolmente resa disponibile;
b) parte degli obblighi di riduzione di CO 2 assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 ;
c) necessita' di negare l'accesso in caso di incompatibilita' delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
d) necessita' di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.
3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacita' o di collegamento. Il diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato.
4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinche' il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacita' o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui cio' risulti economico o se il potenziale cliente e' disposto a sostenerne i costi, a condizione che cio' non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO 2 .
 
Art. 29

Risoluzione delle controversie

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all'articolo 28, comma 2, puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'articolo 4.
 
Art. 30

Cooperazione transnazionale

1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.
 
Art. 31

Informazione del pubblico

1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO 2 conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i contenuti e le modalita' di diffusione delle informazioni.
 
Art. 32

Comunicazione dei dati alla Commissione europea

1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all'articolo 5, comma 1.
2. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.
 
Art. 33

Sanzioni

1. Chiunque svolge attivita' di realizzazione, gestione o monitoraggio di un sito di stoccaggio di CO 2 senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 12 e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 150.000 euro.
2. Il gestore che non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
3. Il gestore che non presenta la relazione annuale di cui all'articolo 20, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
4. Gli enti autorizzati allo stoccaggio che non comunicano al Ministero dello sviluppo economico le operazioni di trasformazione societaria ovvero le cessioni di ramo d'azienda che comportano il trasferimento dell'autorizzazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
5. Il gestore che non osserva le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
6. Il gestore che non rispetta il piano di monitoraggio approvato, nonche' gli obblighi, le condizioni e le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere e), g) ed h), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.
7. Il gestore che non osserva l'obbligo di informazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
8. Competente ad emettere ingiunzione di pagamento delle sanzioni e' il Comitato di cui all'articolo 4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili con il presente decreto.



Note all'art. 33:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
1981, n. 329, S.O.



 
Art. 34

Modifiche degli allegati

1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari apportate dalla Commissione europea.
 
Art. 35
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni

1. All'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 e' consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».
2. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».
3. All'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, per gli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 megawatt, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO 2 .
16-ter. L'autorita' competente, sulla base della documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In tal caso il gestore provvede a riservare un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO 2 .».
4. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 7-bis) e' inserito il seguente:
«7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.».
5. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, il punto 9) e' sostituito dal seguente:
«9) Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km;
per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici, e;
per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO 2 ) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.».
6. All'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 17) e' aggiunto il seguente:
«17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato e' pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».
7. All'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo la lettera af) e' inserita la seguente:
«af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato.».
8. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO 2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;».
9. All'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera n) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;».
10. All'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 6.8 e' aggiunto il seguente:
«6.8-bis. Cattura di flussi di CO 2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».
11. All'allegato 5 alla parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, dopo il punto 12-bis e' aggiunto il seguente:
«12-ter. Gestione dei siti di stoccaggio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.».



Note all'art. 35:
- Per i riferimenti al testo del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, modificato dal presente
decreto, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 36
Salvaguardia delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare

Frattini, Ministro degli affari esteri

Palma, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
Allegato I
(previsto dall'articolo 7, comma 6)
CRITERI PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE DEL POTENZIALE
COMPLESSO DI STOCCAGGIO E DELL'AREA CIRCOSTANTE DI CUI ALL'ARTICOLO
7, COMMA 6

La caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante di cui all'articolo 7, comma 6, si articola in tre fasi secondo le migliori prassi al momento della valutazione e i criteri esposti di seguito. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente possono autorizzare deroghe a uno o piu' dei criteri stabiliti a condizione che il gestore abbia dimostrato che la caratterizzazione e la valutazione che ne risultano consentano di determinare gli elementi indicati all'articolo 7. Fase 1: Raccolta dei dati
Devono essere raccolti dati sufficienti a creare un modello geologico statico tridimensionale (3-D) e volumetrico per il sito di stoccaggio e il complesso di stoccaggio, compresa la roccia di copertura (caprock), e per l'area circostante, comprese le zone collegate per via idraulica. I dati devono riferirsi almeno alle seguenti caratteristiche intrinseche del complesso di stoccaggio:
a) geologia e geofisica;
b) idrogeologia (in particolare, esistenza di acque freatiche destinate al consumo);
c) ingegneria della roccia serbatoio (compresi calcoli volumetrici del volume dei vuoti ai fini dell'iniezione di CO 2 e della capacita' di stoccaggio finale);
d) geochimica (tassi di dissoluzione, tassi di mineralizzazione);
e) geomeccanica (permeabilita', pressione di fratturazione, coefficienti di elasticita');
f) sismicita' e movimenti del suolo;
g) presenza e condizione di vie naturali e artificiali, inclusi pozzi e trivellazioni che potrebbero costituire vie per la fuoriuscita di CO 2 .
Occorre documentare le seguenti caratteristiche dell'area circostante il complesso:
h) domini circostanti il complesso di stoccaggio che possono essere interessati dallo stoccaggio di CO 2 nel sito di stoccaggio;
i) distribuzione della popolazione nella regione che insiste sul sito di stoccaggio;
l) prossimita' a risorse naturali protette (in particolare le aree della rete Natura 2000 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997 sulle modalita' di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, acque freatiche potabili e idrocarburi ed al decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357);
m) attivita' nell'area e nel sottosuolo circostante il complesso di stoccaggio e possibili interazioni con tali attivita' (ad esempio, esplorazione, produzione e stoccaggio di idrocarburi, impiego di acquiferi a fini geotermici e uso di riserve idriche sotterranee);
n) vicinanza alla o alle possibili fonti di CO 2 (comprese le stime della potenziale massa complessiva di CO2 disponibile a condizioni economicamente vantaggiose ai fini dello stoccaggio) e a reti di trasporto adeguate. Fase 2: Creazione del modello terrestre geologico tridimensionale
statico
Sulla scorta dei dati rilevati nella fase 1, si deve creare un modello o una serie di modelli geologici statici e tridimensionali del complesso di stoccaggio da selezionare, compresa la roccia di copertura e le aree collegate per via idraulica e i fluidi, utilizzando simulazioni numeriche 3D della roccia serbatoio. Tali modelli devono caratterizzare il complesso in termini di:
a) struttura geologica della trappola fisica;
b) caratteristiche geomeccaniche, geochimiche e di flusso della roccia serbatoio, carico litostatico (copertura, strati impermeabili, orizzonti porosi e permeabili) e formazioni circostanti;
c) caratterizzazione del sistema di fratturazione e presenza di eventuali vie di fuoriuscita antropogeniche;
d) superficie ed estensione verticale del complesso di stoccaggio;
e) volume dei vuoti (compresa la distribuzione della porosita');
f) distribuzione dei fluidi nelle condizioni di riferimento;
g) altre caratteristiche rilevanti.
L'incertezza associata a ciascuno dei parametri utilizzati per creare il modello deve essere valutata elaborando una serie di scenari per ciascun parametro e calcolando i limiti di confidenza del caso. E' necessario valutare anche l'eventuale incertezza associata al modello in se'. Fase 3: Caratterizzazione del comportamento dinamico dello
stoccaggio, caratterizzazione della sensibilita', valutazione del
rischio
Per la caratterizzazione e la valutazione si utilizza un modello dinamico, comprendente varie simulazioni dell'iniezione di CO 2 nel sito di stoccaggio a vari intervalli di tempo utilizzando il modello geologico statico tridimensionale del complesso di stoccaggio costruito nella fase 2. Fase 3.1: Caratterizzazione del comportamento dinamico di stoccaggio
Devono essere presi in esame quanto meno i seguenti fattori:
a) possibili portate e caratteristiche dei flussi di CO 2 ;
b) efficacia dell'interazione accoppiata dei diversi processi (vale a dire le modalita' di interazione dei singoli processi nel o nei simulatori);
c) processi reattivi (ossia le modalita' in cui le reazioni di CO 2 iniettato con i minerali in situ sono integrate nel modello);
d) tipo di simulatore della roccia serbatoio utilizzato (per convalidare alcuni risultati possono essere necessarie varie simulazioni);
e) simulazioni a breve e a lungo termine (per determinare il destino e il comportamento di CO 2 nei decenni e nei millenni, compreso il tasso di dissoluzione di CO2 in acqua).
Il modello dinamico deve consentire di determinare i seguenti elementi:
f) pressione e temperatura della formazione di stoccaggio quale funzione del tasso di iniezione e del totale cumulativo di iniezione nel tempo;
g) superficie e diffusione verticale di CO 2 rispetto al tempo;
h) natura del flusso di CO 2 nella roccia serbatoio, compreso il comportamento di fase;
i) meccanismi e tassi di intrappolamento di CO 2 (compresi i punti di fuoriuscita e gli strati impermeabili laterali e verticali);
l) sistemi di confinamento secondari nell'ambito del complesso di stoccaggio globale;
m) capacita' di stoccaggio e gradienti di pressione nel sito di stoccaggio;
n) rischio di fratturazione della(e) formazione(i) geologica(che) di stoccaggio e della copertura;
o) rischio di penetrazione di CO 2 nella copertura;
p) rischio di fuoriuscite dal sito di stoccaggio (ad esempio, da pozzi abbandonati o non chiusi adeguatamente);
q) tasso di migrazione (in serbatoi aperti);
r) tassi di impermeabilizzazione delle fratture;
s) cambiamenti nella chimica dei fluidi delle formazioni e reazioni conseguenti (ad esempio modifica del pH, formazione di minerali) e applicazione del modello reattivo per la valutazione degli effetti;
t) spostamento dei fluidi di formazione;
u) aumento della sismicita' e deformazione a livello di superficie. Fase 3.2: Analisi di sensibilita'
Sono necessarie varie simulazioni per determinare la sensibilita' della valutazione rispetto alle ipotesi formulate su determinati parametri. Le simulazioni si basano sull'alterazione dei parametri nel modello geologico statico e sulla modifica delle funzioni e delle ipotesi di base durante la modellizzazione dinamica. In caso di notevole sensibilita' la valutazione dei rischi deve tenerne conto. Fase 3.3: Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi deve comprendere, tra l'altro, i seguenti elementi:
3.3.1. Caratterizzazione dei rischi.
La caratterizzazione dei rischi e' effettuata valutando la potenziale fuoriuscita dal complesso di stoccaggio, come determinato attraverso il modello dinamico e la caratterizzazione della sicurezza descritta in precedenza. Tra i vari elementi da considerare devono figurare i seguenti:
a) possibili vie di fuoriuscita;
b) potenziale entita' delle fuoriuscite per le vie identificate (tassi di flusso);
c) parametri critici che incidono sulle possibili fuoriuscite (ad esempio pressione massima nella roccia serbatoio, tasso massimo di iniezione, temperatura, sensibilita' alle varie ipotesi del o dei modelli terrestri geologici statici);
d) effetti secondari dello stoccaggio di CO 2 compreso lo spostamento di fluidi di formazione e le nuove sostanze che si formano con lo stoccaggio di CO2 ;
e) altri fattori che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio le strutture fisiche associate al progetto).
La caratterizzazione dei pericoli dovrebbe comprendere la gamma completa delle potenziali condizioni di esercizio, al fine di testare provare la sicurezza del complesso di stoccaggio.
3.3.2. Valutazione dell'esposizione - la valutazione deve basarsi sulle caratteristiche ambientali e sulla distribuzione e attivita' della popolazione umana che vive sopra il complesso di stoccaggio in relazione al potenziale comportamento e alla destinazione finale della CO 2 che puo', in parte, fuoriuscire dalle possibili vie individuate nella fase 3.3.1.
3.3.3. Valutazione degli effetti - la valutazione deve tener conto della sensibilita' di specie, comunita' o habitat particolari in relazione alle fuoriuscite possibili individuate nella fase 3.3.1. Se opportuno, deve comprendere gli effetti dell'esposizione a concentrazioni elevate di CO 2 nella biosfera, compresi i suoli, i sedimenti marini e le acque bentoniche (asfissia, ipercapnia) e alla riduzione del pH in tali ambienti a seguito della fuoriuscita di CO2 . La valutazione deve esaminare anche gli effetti di altre sostanze eventualmente presenti nei flussi di CO2 che fuoriescono (impurita' presenti nel flusso di iniezione o sostanze nuove che si formano con lo stoccaggio di CO2 ). Tali effetti devono essere esaminati a varie scale temporali e spaziali ed essere associati a fuoriuscite di CO2 di diversa entita'.
3.3.4. Caratterizzazione del rischio: la valutazione deve comprendere la sicurezza e l'integrita' del sito a breve e a lungo termine, compresa la valutazione del rischio di fuoriuscita alle condizioni di utilizzo proposte, e gli impatti su ambiente e salute nello scenario peggiore. La caratterizzazione del rischio deve basarsi sulla valutazione dei pericoli, dell'esposizione e degli effetti e deve comprendere una valutazione delle fonti di incertezza individuate durante le fasi di caratterizzazione e valutazione del sito di stoccaggio e, ove fattibile, una descrizione delle possibilita' di ridurre l'incertezza.
 
Allegato II
(previsto dall'articolo 19, comma 2)
CRITERI PER LA PREPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
MONITORAGGIO DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, E PER IL MONITORAGGIO NELLA
FASE DI POST-CHIUSURA
1. Preparazione e aggiornamento del piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, e' predisposto in conformita' dell'analisi di valutazione del rischio effettuata nella fase 3 dell'allegato I e aggiornato secondo i criteri indicati di seguito al fine di soddisfare le disposizioni riguardanti il monitoraggio istituite all'articolo 19, comma 3.
1.1. Preparazione del piano.
Il piano di monitoraggio deve fornire indicazioni precise sul monitoraggio da predisporre nelle principali fasi del progetto, in particolare il monitoraggio di riferimento, il monitoraggio in fase di esercizio e in fase di post-chiusura. Per ciascuna fase e' necessario precisare i seguenti elementi:
a) parametri monitorati;
b) tecnica di monitoraggio utilizzata e motivazione della scelta;
c) ubicazione del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo spaziale;
d) frequenza del monitoraggio e logica del campionamento sotto il profilo temporale.
I parametri da monitorare devono essere tali da soddisfare le finalita' del monitoraggio; in ogni caso il piano deve comunque comprendere il monitoraggio in continuo o intermittente dei seguenti elementi:
e) emissioni fuggitive di CO 2 nell'impianto di iniezione;
f) flusso volumetrico di CO 2 nella testa pozzo di iniezione;
g) pressione e temperatura di CO 2 nella testa pozzo di iniezione (per determinare il flusso di massa);
h) analisi chimica del materiale iniettato;
i) temperatura e pressione del serbatoio (per determinare il comportamento di fase e lo stato di CO 2 ).
La tecnica di monitoraggio deve essere scelta in base alle migliori prassi disponibili al momento della progettazione. Devono essere prese in esame e utilizzate come opportune le seguenti opzioni:
l) tecnologie in grado di rilevare la presenza, l'ubicazione e le vie di migrazione di CO 2 nelle formazioni sub-superficiali e in superficie;
m) tecnologie in grado di fornire informazioni sul comportamento pressione-volume e la distribuzione orizzontale/verticale del pennacchio di CO 2 al fine di perfezionare i modelli di simulazione in 3-D fino a modelli geologici in 3-D della formazione di stoccaggio di cui all'articolo 7 e all'allegato I;
n) tecnologie in grado di fornire una area adeguata di copertura per cogliere informazioni su eventuali vie di fuoriuscita potenziali non rilevate in precedenza in tutta la superficie del complesso di stoccaggio e oltre, in caso di irregolarita' significative o di migrazione di CO 2 al di fuori del complesso di stoccaggio.
1.2. Aggiornamento del piano.
I dati rilevati con il monitoraggio devono essere riordinati e interpretati. I risultati ottenuti devono essere confrontati con il comportamento previsto nella simulazione dinamica pressione-volume in 3-D e del comportamento di saturazione realizzata nella caratterizzazione della sicurezza prevista dall'articolo 7 e dall'allegato I, fase 3.
Se si registra una deviazione significativa tra il comportamento osservato e quello previsto, il modello in 3-D deve essere ricalibrato per rispecchiare il comportamento osservato. La ricalibratura deve basarsi sulle osservazioni dei dati ottenuti nell'ambito del piano di monitoraggio e, se e' necessario per corroborare le ipotesi di ricalibrazione, e' necessario ottenere dati supplementari.
Le fasi 2 e 3 dell'allegato I devono essere ripetute con i modelli in 3-D ricalibrati per produrre nuovi scenari di pericolo e tassi di flusso e per rivedere e aggiornare la valutazione dei rischi.
Se, a seguito del raffronto con i dati storici e della ricalibrazione del modello, sono individuate nuove fonti di CO 2 , vie di fuoriuscita e tassi di flusso o constatate significative deviazioni rispetto a valutazioni precedenti, il piano di monitoraggio deve essere aggiornato di conseguenza. 2. Monitoraggio nella fase di post-chiusura
Il monitoraggio nella fase di post-chiusura deve fondarsi sulle informazioni raccolte ed elaborate con i modelli durante l'applicazione del piano di monitoraggio di cui all'articolo 19, comma 2, e al punto 1.2 del presente allegato. Il monitoraggio in questa fase deve servire, in particolare, a fornire le informazioni necessarie per determinare quanto indicato all'articolo 24.
 
Allegato III
(previsto dall'articolo 8, comma 3)

DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

1. La licenza di esplorazione e l'autorizzazione allo stoccaggio sono conferite ai soggetti richiedenti che dispongano di requisiti di ordine generale, di capacita' tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, e, secondo condizioni di reciprocita', a persone giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i soggetti giuridici di nazionalita' italiana allo stoccaggio sotterraneo di CO 2 nel territorio ricadente sotto la loro giurisdizione. I richiedenti devono possedere nella Comunita' Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.
2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente deve fornire:
a) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validita', provvisto della dicitura antimafia e dell'inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Nel caso di associazione (RTI o Consorzio), il suddetto certificato e' prodotto da ciascun componente l'associazione;
b) se appartenente ad uno Stato membro dell'Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a). Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l'Ente o la Societa' richiedente;
c) dall'oggetto sociale deve risultare che le attivita' del soggetto richiedente comprendono attivita' minerarie o produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi;
d) copia autentica dello Statuto e dell'Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente puo' essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale.
3. Per quanto riguarda la capacita' economica, il soggetto richiedente deve presentare:
a) copia dei bilanci, regolarmente approvati, degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della societa', per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della societa';
b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investiment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento). In alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente puo' fornire il rating di merito creditizio;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni.
4. Non sono attribuite licenze di esplorazione e concessioni di stoccaggio a societa' aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro.
5. Per quanto riguarda le capacita' tecniche, gli enti di cui al comma 1 devono produrre la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalita' di cui agli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e in lingua italiana, la documentazione prodotta nella lingua del Paese del richiedente puo' essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera:
a) relazione con descrizione delle principali attivita' svolte in campo minerario o nella produzione e trasporto di energia elettrica e termica o trasporto fluidi, in Italia o all'estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla societa' controllante o al gruppo societario di appartenenza;
b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attivita' descritte nella relazione di cui alla lettera a). Tale attestazione deve comprendere l'organigramma aziendale, nonche' i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell'ambito della geologia, dei giacimenti, dell'ambiente e sicurezza e della gestione operativa. E' necessario da parte dell'impresa comprovare l'inserimento effettivo e stabile all'interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati.
6. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, le societa' possono presentare qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare quanto richiesto (ad esempio, le informazioni elencate relative a societa' controllanti, controllate o collegate e, in generale, al gruppo societario di appartenenza).
7. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate ogni due anni. Deve altresi' essere aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonche' il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 per gli enti avente sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalita' gia' indicate al comma 2 per gli enti avente sede legale in altri Stati.
 
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