Gazzetta n. 222 del 23 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 agosto 2011, n. 155
Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99»;
Visto in particolare l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010, relativo alla composizione dei consigli camerali, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri sulla base della classificazione ISTAT delle attivita' economiche e tenuto conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore nonche' dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore;
Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;
Vista la nota del 29 luglio 2011, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:
a) «Ministero» indica il Ministero dello sviluppo economico;
b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
d) «parametri» indica il numero delle imprese, l'indice di occupazione, il valore aggiunto di ogni settore e il diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore ad ogni singola camera di commercio;
e) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle unita' locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;
f) «addetti» indica le persone occupate nelle sedi delle imprese, nelle sedi secondarie e nelle unita' locali, con una posizione di lavoro indipendente o dipendente;
g) «indice di occupazione» indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;
h) «valore aggiunto» indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;
i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unita' locali, appartenente a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;
l) «ISIC» International Standard Industries Classification - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello delle Nazioni unite;
m) «NACE» Nomenclatura attivita' Comunita' europee - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita a livello di Unione europea;
n) «ATECO» - indica la classificazione delle attivita' economiche stabilita dall'ISTAT per l'Italia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interMinisteriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
(Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.
46.
- Si riporta testo dell'art. 53 della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2009, n. 176, supplemento ordinario:
«Art. 53 (Delega al Governo per la riforma della
disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la riforma della disciplina in materia di camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza
sulle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di assicurare uniformita' e coerenza
nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del
riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e
revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
nomina degli organi camerali al fine di consentire un
efficace funzionamento degli stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle
procedure relative alla rilevazione del grado di
rappresentativita' delle organizzazioni imprenditoriali,
sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio
quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri
compiti di interesse generale per il sistema delle imprese
nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di
nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un
sufficiente equilibrio economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle
camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle
professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in
coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio
sul territorio, nonche' valorizzazione del ruolo
dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e
semplificazione del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si
provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Al comma 1 dell'art. 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 580 del 1993:
«Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
consiglio e' determinato in base al numero delle imprese
iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle
ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei
consiglieri secondo le caratteristiche economiche della
circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle
assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria,
dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del
turismo e degli altri settori di rilevante interesse per
l'economia della circoscrizione medesima. Nella
composizione del consiglio deve essere assicurata la
rappresentanza autonoma delle societa' in forma
cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione
di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del
numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del
valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei
settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria
e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei
componenti il consiglio assicurando comunque la
rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e
dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza
autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela
degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati
dalle organizzazioni maggiormente rappresentative
nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza.
7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3, comma
1, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010:
«Art. 2 (Disposizioni di coordinamento). - 1. In sede
di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10,
comma 3, 12, comma 4, e 20, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto
legislativo, sono adottati entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno
successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli
articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge.
Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al
comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli
stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal
presente decreto legislativo.».
Note all'art. 1:
- Per il testo della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
vedere nelle note alle premesse.
- Per il testo del decreto legislativo 15 febbraio
2010, n. 23, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 2

Individuazione dei settori

1. I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attivita' economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento.
2. Il settore dell'artigianato e' individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge.
3. Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attivita' svolte da imprese, nonche' gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 10, comma 2, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, vedere nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto
1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199:
«Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E'
artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di
un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o
di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e
le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di
societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni
ed in accomandita per azioni, a condizione che la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il
socio unico sia in possesso dei requisiti indicati
dall'art. 2 e non sia unico socio di altra societa' a
responsabilita' limitata o socio di una societa' in
accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in
accomandita semplice, sempreche' ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati
dall'art. 2 e non sia unico socio di una societa' a
responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della
titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa
mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti
subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al
medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso,
presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o
in appositi locali o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In
ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
una sola impresa artigiana.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
580 del 1993:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».



 
Art. 3

Fonti

1. I dati relativi al numero delle imprese di ciascuna circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, sono elaborati dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese e il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della legge.
2. Il dato relativo all'indice di occupazione e' determinato sulla base del numero degli addetti fornito dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale e' determinato sulla base delle stime effettuate dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne.
4. Il dato del diritto annuale riscosso e' determinato, da ciascuna camera di commercio, in base alle proprie scritture contabili risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno.
5. I dati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono elaborati con l'assistenza dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, il quale, previa verifica della loro completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l' Istituto nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica, sul proprio sito internet istituzionale.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 580
del 1993, vedere nelle note all'art. 2.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 4

Procedure di calcolo per la ripartizione

1. Al fine di evitare duplicazioni:
a) le imprese artigiane e le societa' cooperative dei settori dell'agricoltura, industria e commercio nonche' degli altri settori diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa;
b) le imprese artigiane e le societa' cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori;
c) nel caso in cui i consigli camerali istituiscono specifici settori di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 5, comma 3, le imprese artigiane e le societa' cooperative appartenenti a tali settori vengono scorporate dall'artigianato e dalla cooperazione e utilizzate per la partecipazione all'assegnazione del seggio del settore di rilevanza particolare.
2. Il numero delle imprese, il valore aggiunto e l'ammontare del diritto annuale riscosso sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese, il valore aggiunto complessivo prodotto e l'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese nella circoscrizione provinciale.
3. Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori e' calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri.
4. Il quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere e' calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, ferma restando, in ogni caso,la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1 e comma 6, della
citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle
premesse.



 
Art. 5

Ripartizione dei consiglieri

1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'articolo 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in piu' o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.
2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unita' nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra piu' di uno di essi.
3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonche' delle specificita' economiche e delle tradizioni locali.
4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla meta' dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unita' superiore, e' portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 10, comma 2 e comma 6, della
citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle
premesse.



 
Art. 6

Piccole imprese

1. La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della legge, e' computata all'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.



Note all'art. 6:
- Per l'art. 10, comma 5, della citata legge n. 580 del
1993, vedere nelle note alle premesse.



 
Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995.
2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Romani
Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 111



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del
citato decreto legislativo n. 23 del 2010:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13,
14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificate dal presente decreto legislativo, si applicano
dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12,
comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza
degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le
procedure per la costituzione degli stessi a norma degli
articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, come modificati dal presente decreto
legislativo.».
«5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in
corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1,
primo periodo, vengono completate secondo la disciplina
vigente al momento del loro avvio. Le gestioni
commissariali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto proseguono fino all'esaurimento del
relativo mandato.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del
1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per
la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei
vari settori economici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 novembre 1995, n. 266.



 
Allegato A
(articolo 2, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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