Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 agosto 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Focherini Gabriella, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Focherini Gabriella, nata a Parma il 9 luglio 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di «servizio sociale» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale», sez. B;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Fachhochschule Dortmund», in data 30 giugno 2004 e la laurea italiana in «Lingue e letterature straniere» presso l'Istituto universitario di lingue moderne in data 28 marzo 1992;
Preso atto che ha ottenuto il «Staatlich anerkannte Diplom Sozialpadagogin» il 1° luglio 2004;
Vista la documentazione attestante attivita' professionale;
Considerato che nella conferenza di servizi del 9 novembre 2010, con il conforme parere del rappresentante di categoria, era stato espresso parere favorevole sia per la sez. B, senza applicazione di misure compensative, sia la sez. A con applicazione di misure compensative e che la sig.ra Focherini aveva optato per il riconoscimento per la sezione B e che per tale motivo era stato emesso il decreto di riconoscimento dell' 8 febbraio 2011;
Preso atto che l'istante ha fatto richiesta successiva di poter ottenere il decreto per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso per la sez. A;
Considerato comunque, come gia' stabilito nella conferenza del 9 novembre 2010, che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di assistente sociale sez. A in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Focherini Gabriella, nata a Parma il 9 luglio 1959, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Assistenti sociali» sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie (scritte e orali): 1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane, 2) metodologie e modelli di servizio sociale per la programmazione. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez A.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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