Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 29 luglio 2011
Attribuzioni delegate dal Ministro della giustizia, Sen. Nitto Francesco Palma, ai Sottosegretari di Stato Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e Sen. Giacomo Caliendo.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia la Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Sen. Giacomo Caliendo;
Visto il decreto 5 giugno 2008 con il quale il Min. Alfano ha conferito la delega di talune competenze ai Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011 con il quale sono state accettate le dimissioni del Ministro On. Avv. Angelino Alfano ed e' stato nominato Ministro della giustizia il Sen. dott. Nitto Francesco Palma;
Ritenuta l'esigenza di procedere nuovamente al conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attivita' richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.
 
Art. 2

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati e alla firma dei relativi atti e provvedimenti: Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati:
1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia civile e alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani.
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilita' ed alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
3. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi e alla Direzione generale del bilancio e della contabilita'.
4. Dipartimento per la giustizia minorile, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. Sen. Giacomo Caliendo:
5. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia penale.
6. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, alla Direzione generale dei Magistrati.
7. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, alla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna.
 
Art. 3

E' altresi' delegato al Sottosegretario Caliendo il compimento degli atti urgenti ed improcrastinabili relativamente a competenze delegabili per legge e non delegate in via ordinaria ai Sottosegretari di Stato, in caso di assenza o impedimento del Ministro e con informazione allo stesso.
 
Art. 4

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 5

Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potesta' del Ministro:
a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;
c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;
d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
e) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia penale: rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto ad eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale;
f) autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;
g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale;
h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;
i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
j) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
k) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
m) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.
Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 16, foglio n. 349
 
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