Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 agosto 2011
Modalita' per la presentazione delle domande per il cofinanziamento delle attivita' promozionali da sostenere nel corso del 2012 da parte di istituti, enti e associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.


IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche di internazionalizzazione
e la promozione degli scambi

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata "Legge");
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato "Regolamento");
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla legge ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 - convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008- concernente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo" con il quale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, con provvedimento del Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, occorre definire - per l'anno 2012 - i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;
Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1
Finalita' del finanziamento

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.
Ai fini della presente circolare si intende per attivita' promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi della legge, gli istituti, gli enti, le associazioni rappresentative del sistema produttivo e imprenditoriale, a cui partecipino imprese associate dislocate in piu' regioni, nonche' le Camere di commercio italo - estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese da realizzare nel corso del 2012 previa specifica approvazione del Ministero.
Non sono ammissibili domande presentate da Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attivita' promozionale.
Sono altresi' esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attivita' in ambito comunale, provinciale e regionale e le ONLUS.
 
Art. 3
Domanda di ammissione al contributo

La domanda di contributo, da presentare in bollo, e' redatta secondo lo schema di cui al modello allegato A e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsita' in atti ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, meglio indicata nel medesimo modello A: statuto, atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio precedente, elenco degli associati, programma promozionale 2012, mandato (in caso di presentazione della domanda da parte della societa' di servizi).
Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, puo' dare mandato di esecuzione (da trasmettere in copia al Ministero) ad una societa' di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, e' la societa' di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.
La domanda di contributo deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi - Div. VIII - viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2011. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del Regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sono inammissibili.
 
Art. 4
Presentazione del programma promozionale

Alla domanda di finanziamento deve essere, altresi', unito un prospetto riepilogativo (Allegato B "Schema programma") del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.
Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C ("Scheda-progetto") e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C-bis).
Al momento della presentazione della domanda, il costo dei progetti dovra' essere presentato in forma di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La suddetta certificazione dovra' riportare la specifica di ogni azione con il dettaglio dei relativi costi.
I preventivi di spesa dovranno essere conservati presso la sede del soggetto beneficiario in caso di eventuali richieste da parte del Ministero.
Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel) e C-bis (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
Tenuto conto delle ridotte disponibilita' della dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non e' garantita la possibilita' del cofinanziamento pubblico.
 
Art. 5
Ammissibilita' del programma promozionale

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve:
avere validita' tecnico-economica. La validita' tecnico-economica e' valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;
risultare alle direttive per l'attivita' promozionale emanate dal Ministero;
essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;
riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale. E' considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.
risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
Qualora un medesimo progetto sia autonomamente presentato da piu' soggetti, il Ministero puo' finanziare unicamente il progetto piu' valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l'approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l'integrazione dei progetti.
Non sono ammissibili progetti che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero.
Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2012.
A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili e delle relative spese ammissibili: A) Tipologia dei progetti e spese ammissibili
Organizzazione e partecipazione a fiere estere Paesi UE (area ammissibile non superiore a 100 mq - Punto Italia) ed extra UE
affitto area espositiva;
allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design;
noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;
trasferta all'estero (viaggio, vitto e alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand (soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);
realizzazione, stampa e distribuzione, traduzione, di cataloghi redatti in lingua estera;
pubblicita' in lingua estera;
traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri ;
spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.
Partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it);
allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design. Detti allestimenti si intendono riferiti essenzialmente ad aree destinate ad iniziative di immagini collaterali all'evento fieristico;
noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;
realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, redatti in lingua estera;
pubblicita' in lingua estera
traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi fieristici (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri
spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.
Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicita' in lingua estera (riviste, radio e televisione, web)
pubblicita' in lingua estera;
traduzioni e interpretariato
Workshop, Incontri B2B, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari in Italia e all'estero anche in occasione di eventi fieristici, corsi di formazione professionale per operatori esteri
Affitto allestimento sale e noleggio attrezzature, per incontri fra operatori italiani ed esteri;
traduzioni e interpretariato; servizio hostess;
onorari per docenti secondo i tariffari vigenti previsti dall'UE entro i limiti del 20% del costo totale del relativo progetto e spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio,vitto e alloggio) per gli stessi (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici in Italia conferenze stampa, workshop seminari (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri B) Spese non ammissibili
Premesso che non sono ammesse le spese dalle quali non risulti il diretto collegamento con la componente promozionale dei singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono essere riconosciute:
Affitto area espositiva limitatamente al punto sub B2) "Partecipazione a fiere internazionali in Italia";
ricerche di mercato;
ricerca e selezione delle aziende in Italia e all'estero; spese di tele-marketing;
costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.);
oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni;
spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti;
spese di consulenza per gli allestimenti;
apertura e/o manutenzione sito internet anche se redatto in lingua estera;
realizzazione, stampa e distribuzione depliants, newsletters, brochure, materiale informativo sia in italiano che in lingua estera;
spese di web marketing
imposte e tasse;
acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi);
acquisto di beni strumentali;
apertura uffici di rappresentanza all'estero;
forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto;
spese riferite a singole imprese;
cene, serate di gala e benvenuto, catering, coffee break e buffet;
spese per servizi fotografici e cinematografici, intrattenimento musicale, ingaggio personalita' dello spettacolo e dello sport,
addobbi floreali;
spese relative ad acquisto biglietti di ingresso ad eventi fieristici;
spese per uffici stampa in Italia e all'estero;
spese per attivita' di recall telefonici;
pre-registrazione visitatori in occasione degli eventi promozionali;
personale locale per assistenza alle imprese, personale esterno, staff, servizi in loco per il funzionamento degli stand, personale di sicurezza e pulizia;
spese per commissioni di agenzia;
gadgets.
L'Ufficio nell'ambito della propria discrezionalita', potra' valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.
 
Art. 6
Risultati attesi

Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalita' di misurazione, gli indicatori e i relativi standard da utilizzare per misurare la qualita' delle iniziative e in particolare la valutazione dei risultati raggiunti. Si intendono per:
indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);
valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari)
valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto .
La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.
 
Art. 7
Approvazione del programma promozionale

Il Ministero comunica l'approvazione/non approvazione della domanda entro il 31 dicembre 2011.
Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 dicembre 2011.
Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura "con il co-finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico" e riportarne il logo.
 
Art. 8
Modifiche al programma promozionale

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.
Eventuali variazioni SOSTANZIALI: il programma potra' essere modificato solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente, per un massimo di 3 variazioni sostanziali (es.: presentazione di nuovi progetti, variazioni di azioni nell'ambito di un progetto). Tali variazioni devono essere presentate al Ministero per l'approvazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei progetti e delle azioni cui si riferiscono ed in ogni caso entro il 31 marzo 2011, pena l'inammissibilita'. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al contributo.
Eventuali variazioni NON SOSTANZIALI: le modifiche non sostanziali (ad es.: variazioni di date, ecc.) e le eventuali rinunce, devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione del progetto o azione cui si riferiscono.
 
Art. 9
Concessione e misura del finanziamento

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del "regolamento", la misura del finanziamento non puo' eccedere il limite del 50% delle spese effettivamente sostenute (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle Regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).
La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo sara' effettuata a conclusione della presentazione ed approvazione di tutte le rendicontazioni pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.
Il Ministero provvedera' alla emanazione dei singoli decreti di liquidazione del finanziamento, in base alla rendicontazione approvata e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.
Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicita', sponsorizzazioni e quote di partecipazione ai progetti, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.
Tenuto conto delle ridotte disponibilita' della dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non e' garantita la possibilita' del cofinanziamento pubblico.
 
Art. 10
Domanda di liquidazione e presentazione del rendiconto

Come previsto dall'art. 3 del "regolamento", entro i 3 mesi successivi dall'esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero il beneficiario dovra' inviare la domanda di liquidazione e presentare - in unica soluzione - la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G.
La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarita' della documentazione presentata (Allegato D), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato E) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato F).
Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico su CD o Pen Drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.
Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie, altri contributi e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario trasmettera' al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalita' di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato G), in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalita' di pagamento. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (L. 197/1991) e successive modificazioni, di cui da ultimo Art. 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, per gli importi superiori a Euro 5.000,00 non e' ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (banca, numero e data del bonifico).
Per gli importi inferiori a 5.000 euro il soggetto beneficiario - ove richiesto - dovra' trasmettere le copie conformi delle fatture debitamente quietanzate.
La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento.
 
Art. 11
Approvazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento

Nell'esame del rendiconto il Ministero:
esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;
valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato;
esclude le spese non ammissibili.
Al termine di tali verifiche, il Ministero procede all'approvazione della rendicontazione presentata e comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso.
L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla disponibilita' delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio.
Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validita'.
Nel caso di domanda presentata tramite societa' di servizi (cfr. art. 3) dovra' essere trasmessa la certificazione antimafia anche di quest'ultima.
 
Art. 12
Ispezioni e verifiche

Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo.
Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli in loco sulla esecuzione del programma promozionale e verifiche, anche dopo l'erogazione del contributo, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento.
In caso di dichiarazione mendace e falsita' in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, decade dall'ammissibilita' al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.
 
Art. 13
Reperimento delle fonti normative e dei modelli

I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it cliccando sul link "commercio internazionale" oppure www.mincomes.it seguendo il percorso "Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - A".
 
Art. 14
Come contattare il Ministero

L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento e' a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome e' riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.
Responsabile del procedimento e' il Dirigente della Divisione VIII.
 
Art. 15
Pubblicazione

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inserito nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it (www.mincomes.it).
Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: Celi
Seguono 8 allegati:

Modello A
Modello B
Modello C
Modello C-bis
Modello D
Modello E
Modello F
Modello G
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C-bis
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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