Gazzetta n. 197 del 25 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. 144
Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 6, comma 4-bis;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), ed in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, all'articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, commi 6 e 15;
Ritenuto che il predetto articolo 7, comma 6, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che i posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci in posizione di fuori ruolo istituzionale, presso gli enti previdenziali soppressi, tra i quali l'Ipsema, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 7, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in modo permanente;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, concernente la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 2005, recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, concernente le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle strutture trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010, e il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni e attribuzioni

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.
- Il testo degli articoli 45 e 46 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 45. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.".
"Art. 46. Aree funzionali.
1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a)
b)
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei
lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.".
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
"Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche.
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998).
1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e
la disciplina degli uffici, nonche' la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in
funzione delle finalita' indicate all'articolo 1, comma 1,
previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 9.
Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le
amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di
personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree
funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della
mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano
annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su
base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo
professionale. Le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione
del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti
dalla dotazione organica puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4-bis. Il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al
comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
che individuano i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui
sono preposti.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.".
- Il testo della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita'
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53.
- Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il testo del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Il testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153.
- Il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.".
- Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., e' il seguente:
"376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici.
Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi
titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice
Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a
sessantacinque e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O. , e' il seguente:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi.
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri
esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.".
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative) e' il seguente:
"Art. 2. Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale.
1. Al fine di contribuire alle iniziative volte al
mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di
comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic
Communications in Afghanistan, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2010 la proroga della convenzione fra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. e la NewCo Rai International, a valere
sulle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro
660.000.
2. Fino alla ratifica del nuovo accordo di
collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5
marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad
assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla
apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., nel limite massimo di spesa gia' previsto per la
convenzione a legislazione vigente.
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La gestione liquidatoria dell'Ente irriguo
Umbro-toscano cessa entro 24 mesi dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive
modificazioni, al fine di consentire al commissario ad
acta, nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009,
di garantire la continuita' amministrativa del servizio
pubblico, nonche' la gestione e la definizione dei rapporti
giuridici pendenti sino all'effettivo trasferimento delle
competenze al soggetto costituito o individuato con
provvedimento delle regioni interessate, assicurando
adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. Al termine della procedura liquidatoria, il
Commissario e' tenuto a presentare il rendiconto della
gestione accompagnato dalla relazione sull'attivita'
svolta. Dal differimento del termine ultimo di durata della
gestione liquidatoria di cui al periodo precedente, non
dovranno derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli
onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla
meta'. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se,
prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli
atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di
coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche'
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno
2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2011».
6. Il termine del 31 marzo 2010 di cui all'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 205, e' prorogato al 31 dicembre 2010.
7. All'onere derivante dalla disposizione di cui al
comma 6, pari a 204.000 euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
7-bis. All'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole: «ivi inclusa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri,» sono soppresse;
b) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «In considerazione delle esigenze generali di
compatibilita' nonche' degli assetti istituzionali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento delle economie, corrispondenti a una
riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento
della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15
per cento di quella di livello non generale, con l'adozione
di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque
conto dei criteri e dei principi di cui al presente
articolo».
7-ter. All'onere conseguente al minor risparmio
derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis,
quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante
soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo,
di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre
2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.
8-ter. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si
provvede con le modalita' indicate al citato articolo 74,
comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008.
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano
adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30
giugno 2010 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla
predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad
essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei
commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano
subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo
17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, il
personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della
polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente,
nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle
del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresi'
escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui
all'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale
reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre
2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in
via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure
assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e
8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in
materia di limitazione delle assunzioni.
8-septies. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e
terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78
del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di
bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo
17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte
definitivamente.
8-octies. All'articolo 42-bis, comma 2, penultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2010».
8-novies. Per le sole violazioni commesse dal 10 marzo
2009 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continuano ad applicarsi
le norme di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14; per tali violazioni le
scadenze fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al
30 settembre e al 31 marzo 2009 sono prorogate
rispettivamente al 30 settembre e al 10 marzo 2010.
8-decies. All'articolo 12, comma 2, della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo le parole: «delle amministrazioni
pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «o di altri organismi
di diritto pubblico».".
- Il testo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008 n. 121 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2008, n. 114, e' il seguente:
"Art. 1 . Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 13
novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della
salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, e' il seguente:
"2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
«10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
«13) Ministero della salute»;
b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «e
verifica dei suoi andamenti,» sono inserite le seguenti:
«ivi incluso il settore della spesa sanitaria,»;
c) all'articolo 24, comma 1, lettera b), dopo le
parole: «ed al monitoraggio della spesa pubblica», sono
inserite le seguenti: «ivi inclusi tutti i profili
attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
d) all'articolo 47-bis, comma 2, dopo le parole: «di
coordinamento del sistema sanitario nazionale,» sono
inserite le seguenti: «di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per tutti i profili di
carattere finanziario,»;
e) all'articolo 47-ter, comma 1, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) alla lettera a), le parole: «programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali» sono sostituite
dalle seguenti: «programmazione tecnico-sanitaria di
rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio
delle attivita' tecniche sanitarie regionali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di
rientro regionali»;
2) alla lettera b), le parole: «organizzazione dei
servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato
giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale»
sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione dei servizi
sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico
del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili di carattere finanziario»;
3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) monitoraggio della qualita' delle attivita'
sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali
delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce
annualmente al Parlamento».".
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n.
125, S.O., e' il seguente:
"Art. 7. Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti.
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare.»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello
di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente «con
esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
8. Le competenze attribuite al consiglio di
amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra
norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed
assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie
determinazioni.
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo
6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.".
- Il testo del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia
di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8
della L. 14 febbraio 2003, n. 30), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2004, n. 110.
- Il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza pubblica),e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33
della legge 18 giugno 2009, n. 69) , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 2011, n. 6, S.O., e' il
seguente:
"Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e
all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e'
sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per
riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di
firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche
mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione
autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica
avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identita'
personale, della validita' dell'eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento
sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24,
comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo
di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali),
abrogato dal presente regolamento, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n.
223.
- Il testo del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 5 ottobre 2005 (Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni
economiche del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
2005, n. 285.
- Il testo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 aprile 2007 (Linee guida per l'attuazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404
a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2007, n. 152.
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 45 e 46, del citato
decreto legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note
alle premesse.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.



 
Art. 2

Organizzazione

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in dieci direzioni generali coordinate da un segretario generale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per il quale e' prevista una posizione di livello dirigenziale generale, disciplinati da apposito regolamento. Il Ministero e', altresi', articolato nella rete territoriale disciplinata dal Capo II del presente decreto.
2. (comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).



Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009 e' il seguente:
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo, n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione di.rigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
- Per il testo dell'articolo 7, comma 6, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 3

Segretario generale

1. Il Segretario generale del Ministero, il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero esercitando le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' del Ministero, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, per l'esame delle questioni di carattere generale e di particolare rilievo;
b) definizione, d'intesa con le direzioni generali competenti, delle determinazioni da assumere in sede di Conferenza dei servizi per interventi di carattere intersettoriale;
c) coordinamento delle attivita' del Ministero in materia di risorse umane, organizzazione e sinergie con gli enti vigilati, nonche' in materia di pianificazione, programmazione economico finanziaria, bilancio e controllo di gestione;
d) vigilanza sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento degli uffici del Ministero e coordinamento delle attivita' di programmazione previste all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di integrita' e trasparenza;
e) coordinamento delle attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione dei programmi di attivita' del Ministero, ivi inclusi quelli indicati nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali competenti, in tutte le materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
f) coordinamento delle attivita' di programmazione degli uffici territoriali del Ministero;
g) indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e su Italia Lavoro S.p.A.;
h) coordinamento delle attivita' di programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (Sistan), operante presso l'Istituto nazionale di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
i) coordinamento delle attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali, in raccordo con le direzioni generali competenti, nonche' la relativa cura dei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
l) coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del Ministero;
m) assicura i rapporti e la collaborazione con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Presso il Segretariato generale e' incardinato il Servizio ispettivo, che assicura l'attivita' ispettiva diretta alle verifiche strumentali volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto del principio di buon andamento. Il Servizio ispettivo effettua verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonche' sulla corretta attuazione dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e delle disposizioni contemplate all'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi, nonche' verifiche e controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. Al servizio ispettivo sono assegnati cinque dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui uno con funzione di coordinatore. Nell'esercizio delle proprie funzioni il servizio ispettivo puo' avvalersi degli uffici territoriali del Ministero, nonche' di personale, in possesso di titoli ed esperienza in materia, che opera all'interno dell'amministrazione.
3. Il Segretario generale svolge, altresi', funzioni di coordinamento, nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonche' cura gli atti di indirizzo rivolti agli enti pubblici vigilati dal Ministero.
4. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo, n. 165 del 2001, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo, n. 300 del 1999, e' il seguente:
"Art. 6. Il segretario generale.
1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello
sono costituite da direzioni generali puo' essere istituito
l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale,
ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro.
Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa,
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi
e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli
uffici e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro
efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al
Ministro.".
- Il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2009, e' il seguente:
"Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance.
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.
Art. 11. Trasparenza.
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.".
- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L.
15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 10. Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori.
1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca,
dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia
scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e
contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.".
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 1989 n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222.
- Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo, n. 150 del 2009, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo dell'articolo 1, commi da 56 a 65, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), e' il seguente:
"Art. 1. 56. Le disposizioni di cui all'articolo 58,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le
disposizioni di legge e di regolamento che vietano
l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di
lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attivita' professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale puo' essere concessa
dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda,
nella quale e' indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la
trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attivita'
lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un
conflitto di interessi con la specifica attivita' di
servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa ricoperta dal dipendente,
pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
l'attivita' lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni,
all'amministrazione nella quale presta servizio,
l'eventuale successivo inizio o la variazione
dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
al comma 57, per il restante personale che esercita
competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza
pubblica, con esclusione del personale di polizia
municipale e provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei
singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni
provvedono, con decreto del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad
indicare le attivita' che in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di
quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali
possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa
autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il
limite percentuale della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale
prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 , puo' essere arrotondato per eccesso
onde arrivare comunque all'unita'.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale
costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi e'
destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti
dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la
mobilita' del personale esclusivamente per le
amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante
trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non
utilizzati per le predette finalita' costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al
personale e' fatto divieto di svolgere qualsiasi altra
attivita' di lavoro subordinato o autonomo tranne che la
legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta
ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga
adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la
mancata comunicazione di cui al comma 58, nonche' le
comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono
giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro
disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e
costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il
restante personale, sempreche' le prestazioni per le
attivita' di lavoro subordinato o autonomo svolte al di
fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di
appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso
associazioni di volontariato o cooperative a carattere
socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, finalizzate
all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei
rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere
costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della
funzione pubblica che puo' avvalersi, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dei predetti servizi
ispettivi, nonche', d'intesa con il Ministero delle finanze
ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in
vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono cessare
tutte le attivita' incompatibili con il divieto di cui al
comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico,
comunque denominati, producono effetto dalla data della
relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene
data precedenza ai familiari che assistono persone
portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento,
malati di mente, anziani non autosufficienti, nonche' ai
genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli
enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di
dipendenti inferiore alle cinque unita'.".
- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo, n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi.
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato
prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993,
convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del
decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni
dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del
D.Lgs n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del D.Lgs n. 387
del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.".
- Il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza), e' il seguente:
"Art. 3. Ordinamento degli enti.
1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente
decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2
dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere
generale.
2. Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, L. 29
febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze."
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 3. Gestione del bilancio.
1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".



 
Art. 4
Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il
bilancio e la logistica

1. La direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica si articola in tredici uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi, dei processi e delle strutture degli uffici territoriali, anche attraverso i processi di sinergia con gli enti pubblici vigilati; programmazione delle attivita', coordinamento operativo, monitoraggio e verifica dei risultati degli uffici territoriali, in raccordo con le direzioni generali e nell'ambito del coordinamento dell'azione amministrativa esercitata dal segretariato generale; servizi generali, amministrazione, logistica e coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento alle sedi centrali e territoriali del Ministero; politiche del personale e relativa gestione, fabbisogno, formazione; conferimento degli incarichi dirigenziali; valutazione e politiche premianti delle performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali, ivi incluso il personale ispettivo sulla base dell'attivita' di programmazione della direzione generale dell'attivita' ispettiva; contrattazione integrativa e relazioni sindacali; contenzioso, procedimenti disciplinari e recupero del danno erariale; istruttoria conferimento onorificenze; attivita' legate all'attuazione delle misure in materia di trasparenza; pianificazione, progettazione, realizzazione e sviluppo dei sistemi informativi e delle soluzioni applicative; applicazioni delle disposizioni in materia di amministrazione digitale; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti, comunicazione dati, telefonia, internet, sito web dell'amministrazione; gestione del centro servizi; gestione amministrativo-contabile; programmazione e gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni finanziari e strumentali; programmazione e procedure di gestione del patrimonio di acquisizione beni e servizi anche informatici; programmazione e procedure di gestione del patrimonio; contrattualistica e gestione unificata delle spese di carattere strumentale per il funzionamento dell'amministrazione.
 
Art. 5
Direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia
di lavoro e politiche sociali

1. La direzione generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; cura le relazioni con i mezzi di comunicazione, d'intesa con l'ufficio stampa, e provvede alla produzione editoriale dell'amministrazione, nonche' alla raccolta dei dati e delle informazioni prodotti all'esterno inerenti all'attivita' dell'amministrazione; cura le attivita' di relazione con il pubblico, attraverso la gestione degli sportelli urp centrali in raccordo con gli urp periferici; gestione del centro di contatto al fine di sviluppare le relazioni con i cittadini e le imprese, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; cura l'analisi dei processi comunicativi interni all'amministrazione; cura il monitoraggio dei servizi offerti e di gradimento degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna, anche attraverso la gestione della intranet; elaborazione del piano di comunicazione annuale, raccordandosi anche con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, tenuto conto delle politiche settoriali perseguite dalle direzioni generali; gestione del portale web, coordinando la redazione dei contenuti e dei servizi, in raccordo con la direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica.



Note all'art. 5:
- Il testo della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.



 
Art. 6

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

1. La direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro si articola in dieci uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: elaborazione di programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione e dell'occupabilita' del capitale umano; predisposizione di programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilita'; analisi e monitoraggio sugli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione; vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale; attuazione della disciplina in materia di formazione professionale e gestione del Fondo di rotazione di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni; finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di Italia Lavoro S.p.A.; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita'; controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223; disciplina dei contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; disciplina dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; disciplina delle misure di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; disciplina dell'esonero dal contributo per la disoccupazione involontaria; lavori socialmente utili; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e delle attivita' comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, ferme restando le competenze delle regioni; coordinamento, gestione e controllo dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo; vigilanza nelle materie di competenza sugli organismi di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n.196, e successive modificazioni; attivita' giuridico - legali e contenzioso nelle materie di competenza; promozione e coordinamento, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con le regioni, delle politiche di orientamento e formazione e gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; attivita' di coordinamento in materia di aiuti di stato alla formazione; riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e articoli 40 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.



Note all'art. 6:
- Il testo del'articolo 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e'
il seguente:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali.
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,».".
- Il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), e' il seguente:
"Art. 1-ter. Fondo per lo sviluppo.
1. Per consentire la realizzazione nelle aree di
intervento e nelle situazioni individuate ai sensi
dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione, di interventi per la creazione di
nuove iniziative produttive e di riconversione
dell'apparato produttivo esistente, con priorita' per
l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni
statali, nonche' per promuovere azioni di sviluppo a
livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione
dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso
interventi volti alla creazione di infrastrutture
tecnologiche, in relazione ai connessi effetti
occupazionali, e' istituito presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo
sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995. Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria
del predetto Fondo e' stabilita in 10 milioni di euro.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1,
comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i
criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori
industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei
soggetti a cui e' attribuita la gestione dei programmi di
sviluppo locale connessi.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, puo' avvalersi delle societa' di
promozione industriale partecipate dalle societa' per
azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonche' della
GEPI S.p.a.
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1
sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1
possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati,
della quota di finanziamento a carico del bilancio dello
Stato per l'attuazione di programmi di politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite dalla legge 16
aprile 1987, n. 183 , e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.".
- Il testo della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(Legge-quadro in materia di formazione professionale), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n.
362.
- Per il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo, n. 419 del 1999, si veda nelle note
all'articolo 3.
- Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
- Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299.
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge, n.
148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993, e' il seguente:
"Art. 5. Contratti di solidarieta'.
1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista
nell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863,
nonche' dal comma 5 del presente articolo, puo' essere
stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero,
settimanale o mensile.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi
dell'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, con
una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento,
beneficiano di una riduzione dell'ammontare della
contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta
per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione
salariale. La misura della riduzione e' del 25 per cento ed
e' elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle
aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli
obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in
cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore
al 30 per cento, la predetta misura e' elevata,
rispettivamente, al 35 e 40 per cento. La presente
disposizione trova applicazione con riferimento alla
contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino
alla data di scadenza del contratto di solidarieta' e
comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione
salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1, D.L. 30
ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla
L. 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini
dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della L. 23 luglio
1991, n. 223 .
4. L'ammontare del trattamento di integrazione
salariale corrisposto per i contratti di solidarieta'
stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il
31 dicembre 1995, e' elevato, per un periodo massimo di due
anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a
seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo
all'impresa e' corrisposto, mediante rate trimestrali, un
contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa
non dovuto a seguito della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di
solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di
due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta
istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
a norma dell'art. 4, comma 15, della L. 23 luglio 1991, n.
223 ; l'ammissione e' disposta, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque
giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, qualora
l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e
comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche
a tutte le imprese alberghiere, nonche' alle aziende
termali pubbliche e private operanti nelle localita'
termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco
delle localita' termali cui si applicano le suddette
disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione
che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla
meta' della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di
ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23
luglio 1991, n. 223 , e' ridotto a dodici mesi. I
trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese
beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione
salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere
autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95
miliardi con riferimento all'intero periodo di
anticipazione.
10. Nel contratto di solidarieta' vengono determinate
anche le modalita' attraverso le quali l'impresa, per
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario
contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo
contratto.
11. Per i contratti di solidarieta' gia' stipulati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ove le parti non provvedano a
disciplinare la materia di cui al comma 10, puo'
provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del
lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10
comporta una corrispondente riduzione del trattamento di
integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal
comma 5.
13. Alle finalita' del presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le
modalita' di rimborso alle gestioni previdenziali
interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1,
comma 5.".
- Il testo dell'articolo 2, comma 28, della citata
legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento
di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di
crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilita', nonche' delle categorie e
settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori
sociali. Nell'esercizio della potesta' regolamentare il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.".
Il testo dell'articolo 5, della citata legge n. 196 del
1997, abrogato dal d. lgs 10 settembre 2003, n. 276, recava
"Interventi specifici per i lavoratori temporanei.".
- Il testo dell'articolo 118, della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001),
e' il seguente:
"Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono
stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani
individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai
medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province
autonome territorialmente interessate, affinche' ne possano
tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
- Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

- Il testo degli articoli 40 e 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286), e' il seguente:
"Art. 40. Casi particolari di ingresso per lavoro.
1. Il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando
richiesto, e' rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori
di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo
articolo, senza il preventivo espletamento degli
adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo
unico. Si osservano le modalita' previste dall'articolo
30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal
presente articolo. Il nullaosta al lavoro e' rilasciato al
di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4, del testo unico.
2. Salvo diversa disposizione di legge o di
regolamento, il nullaosta al lavoro non puo' essere
concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di
lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la
proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non
puo' superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il
nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato.
La validita' del nullaosta deve essere espressamente
indicata nel provvedimento.
3. Salvo quanto previsto dai commi 9, lettera a), 12,
14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2
dell'articolo 27 del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto
d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il
nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni
dalla data del rilascio, osservate le disposizioni degli
articoli 31, commi 1, limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu' elevati
limiti temporali previsti dall'articolo. 5, comma 3,
lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e
il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al
presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel
nullaosta al lavoro o, se questo non e' richiesto, per il
tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessita'.
5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera a), del testo unico, il nullaosta al lavoro si
riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di
conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria,
qualificano l'attivita' come altamente specialistica,
occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel
rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS,
ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29
dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di
durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita
e predeterminata nel tempo, non puo' superare, incluse le
eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni.
Al termine del trasferimento temporaneo e' possibile
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso
l'azienda distaccataria.
6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere b) e c), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo
indeterminato dell'universita' o dell'istituto di
istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che
attesti il possesso dei requisiti professionali necessari
per l'espletamento delle relative attivita'.
7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere
presentata o direttamente dall'interessato, corredandola
del contratto relativo alla prestazione professionale da
svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di
assunzione in qualita' di lavoratore subordinato, nonche'
del titolo di studio o attestato professionale di
traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste,
rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da
ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente
vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo
straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.
8. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il
contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. Il nullaosta al lavoro non puo'
essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di
cittadini stranieri.
9. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 27 del testo
unico, si riferisce agli stranieri che, per finalita'
formativa, debbono svolgere in unita' produttive del nostro
Paese:
a) attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio
funzionale al completamento di un percorso di formazione
professionale,
ovvero
b) attivita' di addestramento sulla base di un
provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco
assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.
10. Per le attivita' di cui alla lettera a) del comma 9
non e' richiesto il nullaosta al lavoro e il visto di
ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato
su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, nei limiti del contingente annuo
determinato ai sensi del comma 6 dell'articolo 44-bis. Alla
richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto
ai sensi delle norme attuative dell'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione. Per le
attivita' di cui al comma 9, lettera b), il nullaosta al
lavoro viene rilasciato dallo Sportello unico, su richiesta
dell'organizzazione presso la quale si svolgera'
l'attivita' lavorativa a finalita' formativa. Alla
richiesta deve essere allegato un progetto formativo,
contenente anche indicazione della durata
dell'addestramento, approvato dalla regione.
11. Per i lavoratori, di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera g), del testo unico, il nullaosta al lavoro puo'
essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana
o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie
sedi, rappresentanze o filiali, e puo' riguardare,
soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato,
intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere
o servizi particolari, per i quali occorre esperienza
specifica nel contesto complessivo dell'opera o del
servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.
L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento
minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di
categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonche' il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti dall'ordinamento italiano.
12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera h), del testo unico, dipendenti da societa'
straniere appaltatrici dell'armatore chiamati all'imbarco
su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi
complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre
1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di
legge che disciplinano la materia e non e' necessaria
l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso
sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure
semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo
5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della
nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali
o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si
osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del
permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in
vigore per il rilascio dei visti di transito.
13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27,
comma 1, lettera i), del testo unico, e' previsto l'impiego
in Italia, di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con
regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero,
per la realizzazione di opere determinate o per la
prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto
stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi
il nullaosta al lavoro da richiedersi a cura
dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di
lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera
deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul
territorio italiano lo stesso trattamento minimo
retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria
applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonche' il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del
testo unico, il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice
fiscale, e' rilasciato dalla Direzione generale per
l'impiego - Segreteria del collocamento dello spettacolo di
Roma e dall'Ufficio speciale per il collocamento dei
lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per
un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo
proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo' essere
concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per
consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente
per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo
datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta e' comunicato,
anche per via telematica, allo Sportello unico della
provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
15. I visti d'ingresso per gli artisti stranieri che
effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata
e, comunque, inferiore a 90 giorni, sono rilasciati al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, con il vincolo che gli artisti interessati non
possano svolgere attivita' per un produttore o committente
di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e'
stato rilasciato.
16. Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera p), e comma 5-bis, del testo unico, il
nullaosta al lavoro e' sostituito dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla
richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico,
della societa' destinataria delle prestazioni sportive,
osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
La dichiarazione nominativa di assenso e' richiesta anche
quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso
di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa
d'assenso e' comunicata, anche per via telematica, allo
Sportello unico della provincia ove ha sede la societa'
destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La
dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di
soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati
anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi
stranieri tra societa' sportive nell'ambito della medesima
federazione.
17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui
al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote
stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4,
del testo unico. Al fine dell'applicazione dell'articolo
27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote d'ingresso
stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le
prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e
sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni
sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai
preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi
familiari puo' essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle
quote fissate dall'articolo 27, comma 5-bis, del testo
unico.
18. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso
rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario
minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla
federazione sportiva nazionale di appartenenza della
societa' destinataria della prestazione sportiva.
19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il
nullaosta al lavoro non e' richiesto.
20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r), del testo unico, il nullaosta al lavoro e'
rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad
un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi.
Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di
programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani,
il nullaosta al lavoro non puo' avere durata superiore a
tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con
un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al
lavoro puo' essere rilasciato dallo Sportello unico
successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio
dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un
periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu'
di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
21. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente
gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto
dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia
pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione
degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite
specifica procedura. Le societa' di lavoro interinale
possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale
personale previa acquisizione della copia del contratto
stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le
cooperative sono legittimate alla presentazione della
richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente
l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio
della medesima.
22. Gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far
ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di
lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro
autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto
di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. In tali
casi, lo schema di contratto d'opera professionale e',
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del
lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la
quale, accertato che, effettivamente, il programma
negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato,
rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e'
necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro
autonomo, in applicazione della presente disposizione.
23. Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno
di cui al presente articolo possono essere rinnovati,
tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di
lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa
presentazione, da parte del richiedente, della
certificazione comprovante il regolare assolvimento
dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il nullaosta non puo' essere utilizzato
per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del
testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro
a condizione che la qualifica di assunzione coincida con
quella per cui e' stato rilasciato l'originario nullaosta.
Si applicano nei loro confronti l'articolo 22, comma 11,
del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente
regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del
presente articolo non possono essere convertiti, salvo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.".
"Art. 49. Riconoscimento titoli abilitanti
all'esercizio delle professioni.
1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in
Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed
elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni
competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente
regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese
non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il
riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni
corrispondenti.
1-bis. Il riconoscimento del titolo puo' essere
richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda,
provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in
Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo
delle professioni sanitarie e', comunque, condizionato al
riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.
2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale
conseguita.
3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti
legislativi di cui al comma 2, per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui e'
presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, puo' stabilire, con proprio
decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una
misura compensativa, consistente nel superamento di una
prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento
della predetta misura compensativa, nonche' i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo'
avvalere delle regioni e delle province autonome.
3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
si trova all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
per studio, per il periodo necessario all'espletamento
della suddetta misura compensativa.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
specifiche direttive della Unione europea.".



 
Art. 7
Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro

1. La direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: partecipazione a tutte le attivita' di rilievo internazionale, per quanto di competenza e cura dei rapporti con Unione europea, Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e Consiglio d'Europa; tutela delle condizioni di lavoro, applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia; partecipazione al comitato di cui all'articolo 5 e presidenza della Commissione di cui all'articolo 6, nonche' supporto al Comitato di cui all'articolo 232 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008; promozione delle politiche riguardanti la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in raccordo con le altre amministrazioni competenti in materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; gestione del Fondo speciale infortuni; attivita' di analisi e studio in materia di mobbing, nonche' raccolta e verifica delle denunce pervenute in materia; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; analisi della contrattazione collettiva e del costo di lavoro; certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro ed alla tutela della maternita'; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per richiesta di CIGS e di esame congiunto per mobilita' dei lavoratori ed al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.



Note all'art. 7:
- Il testo degli artt. 5, 6 e 232 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
S.O., e' il seguente:
"Art. 5. Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale
delle attivita' di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, e' istituito il Comitato per l'indirizzo
e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ed e' composto da:
a) tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali;
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un
rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire
la piu' completa attuazione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza,
i piani di attivita' e i progetti operativi a livello
nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai
comitati regionali di coordinamento e dai programmi di
azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformita'
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorita' della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono
consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni
intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno
annuale.
5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro.
1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e' istituita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La
Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali che la presiede;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarieta'
sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alla materia
dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo
sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di
salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da
trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai
presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione
dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto
dei profili di rischio e degli indici infortunistici di
settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche
tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.".
"Art. 232. Adeguamenti normativi.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite biologici relativi agli
agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri
esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e
sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della
salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,
tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del
supporto organizzativo e logistico della Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le
parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione
professionale e biologici obbligatori predisposti dalla
Commissione europea, sono altresi' stabiliti i valori
limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono
aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre
determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma
2, in relazione al tipo, alle quantita' ed alla esposizione
di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di
sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma
2, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri
per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e
irrilevante per la salute dei lavoratori di cui
all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate
comparativamente rappresentative, sentite le associazioni
dei prestatori di lavoro interessate comparativamente
rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al
presente articolo, la valutazione del rischio basso per la
sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e'
comunque effettuata dal datore di lavoro.".
Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n.
30), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
2003, n. 235, S.O.



 
Art. 8

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro

1. La direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento dei servizi per il lavoro e dei sistemi informativi al fine di supportare le politiche per l'occupazione; attivita' coordinate con le regioni per l'implementazione della rete dei servizi per il lavoro; coordinamento sul sistema informativo del mercato del lavoro e gestione delle comunicazioni obbligatorie, coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; esercizio delle funzioni e attivita' dirette a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto del principio di sussidiarieta'; attivita' connesse all'attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento alla mobilita' e al distacco; raccordo con gli altri Paesi membri UE e con gli organismi comunitari competenti per gli adempimenti connessi alla programmazione e attuazione delle politiche e azioni riferite ai servizi per il lavoro; monitoraggio sulla qualita' dei servizi per il lavoro e sul rispetto della normativa vigente in materia; attivita' connesse alla valutazione dell'efficacia ed efficienza delle azioni realizzate in attuazione delle politiche occupazionali; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; adempimenti connessi a specifiche disposizioni dell'Unione europea e in particolare la redazione dei piani annuali di azione con riferimento ai servizi per il lavoro; indirizzo e coordinamento in materia di collocamento ordinario e speciale; attivita' di indirizzo, coordinamento ed iniziative per l'inserimento ed il reinserimento nel lavoro dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati; attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; attuazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante disciplina del collocamento della gente di mare; attivita' di promozione dell'occupazione femminile; attivita' di promozione delle pari opportunita' per l'inserimento occupazionale; supporto all'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; analisi e studio sulla normativa di settore; promozione delle pari opportunita' sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita'; supporto Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.



Note all'art. 8:
- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del
collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2,
comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006, n. 161.
- l testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a
norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006
n.133, S.O.
- Il testo dell'articolo 6, della legge 28 novembre
2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005), e' il seguente:
"Art. 6. Riassetto normativo in materia di pari
opportunita'.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di pari opportunita',
secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuazione di strumenti di prevenzione e
rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare
per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso,
la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale,
anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita'
previsti in sede di Unione europea e nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento e semplificazione del linguaggio
normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni
e duplicazioni.".
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo, n. 198 del 2006, e' il seguente:
"Art. 8. Costituzione e componenti.
(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3,
4, e 7)
1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi
di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita'
tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o,
per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere
costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta
salva l'integrazione quando pervengano le designazioni
mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche di genere;
b) sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della giustizia, del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dello sviluppo economico, del
Dipartimento per le politiche della famiglia e del
Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato
dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;
c) cinque dirigenti o funzionari del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in rappresentanza delle
Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela
delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali,
per le politiche per l'orientamento e la formazione, per
l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;
c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita', di cui uno indicato dalle organizzazioni dei
dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti.".



 
Art. 9

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in nove uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: gestione dei trasferimenti agli enti previdenziali; analisi e attuazione della normativa relativa ai regimi previdenziali; coordinamento e applicazione della normativa previdenziale inerente all'assicurazione generale obbligatoria (AGO- IVS), fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, previdenza per i lavori familiari; sgravi contributivi; analisi e attuazione della normativa previdenziale e assistenziale relativa gli enti privati; alta vigilanza, indirizzo e attivita' in materia di previdenza complementare; riconoscimento della personalita' giuridica dei fondi pensione e scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo in interazione con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); vigilanza generale giuridico - amministrativa degli enti previdenziali, sulla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e nomina dei componenti degli organi collegiali; vigilanza economico-finanziaria sugli enti di assicurazione sociale e di previdenza; analisi dei bilanci tecnici finalizzata alla verifica della sostenibilita' e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti previdenziali pubblici; vigilanza sui criteri di selezione del rischio nella gestione patrimoniale e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali; vigilanza sugli andamenti gestionali degli enti previdenziali e assicurativi in raccordo con i rappresentanti del Ministero presso i collegi dei sindaci degli enti medesimi; esame dei regolamenti di amministrazione e di contabilita' degli enti previdenziali e della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip); sicurezza sociale comunitaria e internazionale; convenzioni internazionali; rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali in materia previdenziale; coordinamento della struttura di supporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale; direttive e vigilanza sugli istituti che regolano gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e l'assicurazione della gente di mare; ordinamento, vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale; prestazioni previdenziali temporanee e connesse contribuzioni; inquadramento nei settori economici delle imprese con attivita' plurime.
 
Art. 10

Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali

1. La direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta acquisti; promozione delle politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori, incluse le politiche di contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori fuori dalla famiglia di origine e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, nell'ambito delle competenze spettanti per legge; promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita'; gestione dei trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, incluso il finanziamento dei diritti soggettivi; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunita'; sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; attivita' di coordinamento e applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento a pensione e assegno sociale e trattamenti di invalidita'; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attivita' di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea (UE), Consiglio d'Europa, Organizzazione Internazionale del lavoro (OIL), Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
 
Art. 11

Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali

1. La direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: promozione e sostegno delle attivita' svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della societa' attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato e associazionismo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai comitati di gestione per il volontariato e dai relativi centri di servizio per il volontariato. Supporto alle attivita' degli organismi collegiali incardinati presso la direzione generale: osservatorio nazionale per l'associazionismo, osservatorio nazionale per il volontariato. Attivita' connesse all'attuazione della normativa relativa alla disciplina dell'impresa sociale; promozione delle politiche di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; progettazione e attuazione delle attivita' relative ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche del lavoro; attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazioni del terzo settore previste dalle normative vigenti e rapporti con l'Agenzia delle entrate.
 
Art. 12
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione

1. La direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; interconnessione dei sistemi informativi nel trattamento dei dati sull'immigrazione; promozione e cura delle iniziative afferenti alle politiche attive ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, in raccordo con la direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; monitoraggio del mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri in raccordo con la direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; supporto all'attivita' del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, in ordine ai compiti di vigilanza sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; sviluppo e gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; sviluppo della cooperazione internazionale per le attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonche' per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo, n. 286 del 1998, e' il seguente:
"Art. 33. Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei
minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attivita' delle
amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per
gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo.".



 
Art. 13

Direzione generale per l'attivita' ispettiva

1. La Direzione generale per l'attivita' ispettiva si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: coordinamento e indirizzo delle attivita' ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all'attivita' ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l'attivita' di monitoraggio; programmazione e monitoraggio dell'attivita' di vigilanza in materia di sicurezza e salute del lavoro relativamente a cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica degli ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali; programmazione delle attivita' ispettive, ivi inclusa, la gestione, la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo e del personale del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, in raccordo con la direzione per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica; segreteria della commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; attivita' derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; supporto tecnico-giuridico alle strutture territoriali del Ministero in ordine alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro e legislazione sociale; coordinamento delle attivita' di prevenzione e promozione svolte presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto all'attivita' di trattazione del contenzioso di provvedimenti e degli atti connessi all'attivita' ispettiva; attivita' di coordinamento del centro studi attivita' ispettiva; attivita' inerenti alla vigilanza in materia di trasporti su strada; coordinamento dei controlli sull'adeguamento delle macchine ed attrezzature alle direttive di mercato; attivita' di coordinamento delle vigilanze c.d. speciali; attivita' di studio e analisi dei fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare e mappatura dei rischi, al fine dell'orientamento dell'attivita' di vigilanza; attivita' internazionale e partecipazione ad organismi comunitari ed internazionali.



Note all'art. 13:
- Il testo degli articoli 3, 8 e 9 del citato decreto
legislativo, n.124 del 2004, e' il seguente:
"Art. 3. Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza.
1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza.
1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la
congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone
indirizzi ed obiettivi strategici e priorita' degli
interventi ispettivi e segnala altresi' al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti
organizzativi da apportare al fine di assicurare la
maggiore efficacia dell'attivita' di vigilanza. Per gli
adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al
comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
243.
2. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un
sottosegretario delegato, in qualita' di presidente; dal
direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate;
dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie locali;
dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti
dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei
lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
I componenti della Commissione possono farsi rappresentare
da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere
invitati a partecipare i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, i Direttori degli altri enti
previdenziali, i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione
nazionale per la emersione del lavoro non regolare ed il
comandante del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato
del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su
questioni di carattere generale attinenti alla problematica
del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il
compito di definire le modalita' di attuazione e di
funzionamento della banca dati di cui all'articolo 10,
comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di
rilevazione degli illeciti in materia di lavoro, di
previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al
sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
coordinamento.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente
invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta
alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di
bilancio.".
"Art. 8. Prevenzione e promozione.
1. Le direzioni regionali e provinciali del lavoro
organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
eventualmente anche in concorso con i CLES e con le
Commissioni regionali e provinciali per la emersione del
lavoro non regolare, attivita' di prevenzione e promozione,
su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
finalizzata al rispetto della normativa in materia
lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento
alle questioni di maggior rilevanza sociale, nonche' alle
novita' legislative e interpretative. Durante lo
svolgimento di tali attivita' il personale ispettivo non
esercita le funzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della attivita' ispettiva di tipo
istituzionale emergano profili di inosservanza o di non
corretta applicazione della normativa di cui sopra, con
particolare riferimento agli istituti di maggiore
ricorrenza, da cui non consegua l'adozione di sanzioni
penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
indicazioni operative sulle modalita' per la corretta
attuazione della predetta normativa.
3. La direzione generale e le direzioni regionali e
provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e
associazioni, attivita' di informazione ed aggiornamento,
da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi soggetti,
mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di
convenzione e' definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli
organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri
volti a uniformare l'azione dei vari soggetti abilitati
alla certificazione dei rapporti di lavoro ai sensi degli
articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
svolte, secondo le rispettive competenze, anche dagli enti
previdenziali, nel rispetto delle indicazioni e direttive
della direzione generale.
Art. 9. Diritto di interpello.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i
consigli nazionali degli ordini professionali, possono
inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite
posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione delle normative di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La
Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa
con le competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati
dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili.".
- Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo, n. 81 del 2008 e' il seguente:
"Art. 12. Interpello.
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale
degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali,
nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione
per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli
composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle
regioni e delle province autonome. Qualora la materia
oggetto di interpello investa competenze di altre
amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con
rappresentanti delle stesse. Ai componenti della
Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di
cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l'esercizio delle attivita' di vigilanza.".



 
Art. 14

Direzioni regionali e territoriali del lavoro

1. La rete territoriale degli uffici del Ministero e' articolata in direzioni regionali e territoriali del lavoro che esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. Le direzioni regionali e territoriali, quali strutture organizzative territoriali del Ministero, dipendono organicamente e funzionalmente dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica che impartisce direttive, in raccordo con la funzione esercitata dal segretariato generale al fine di assicurare l'unita' dell'azione amministrativa e garantire il coordinamento dei programmi. Le direzioni regionali e territoriali del lavoro esercitano le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa vigente, anche nella prospettiva della progressiva integrazione logistica e funzionale con gli enti previdenziali ed assistenziali.
3. Le direzioni regionali del lavoro sono costituite nel numero di diciotto, di cui nove articolate ciascuna in tre uffici dirigenziali di livello non generale, e otto articolate ciascuna in due uffici dirigenziali di livello non generale e una articolata in un ufficio dirigenziale di livello non generale. Le direzioni regionali coordinano, in particolare, l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, anche attraverso le procedure di riesame normativamente previste, e sviluppano, in attuazione di quanto previsto al comma 1, rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Al fine di ottimizzare l'efficacia dei processi di lavoro e razionalizzare lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto, le direzioni regionali del lavoro esercitano nei confronti delle direzioni territoriali insistenti nell'ambito territoriale di riferimento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, funzioni di:
a) programmazione e coordinamento delle attivita' operative;
b) programmazione economico finanziaria attraverso l'elaborazione dei piani attuativi di intervento;
c) gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
d) gestione amministrativa delle risorse umane;
e) indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei livelli di servizio;
f) monitoraggio del livello di trasparenza ed imparzialita' dell'azione istituzionale;
g) monitoraggio sull'attuazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali;
h) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto.
5. Le direzioni territoriali del lavoro, costituite nel numero di settantaquattro ed articolate ciascuna in un ufficio dirigenziale di livello non generale, sono preposte all'esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero. Nell'ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitano, in particolare, funzioni di:
a) coordinamento e razionalizzazione dell'attivita' di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
b) vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito;
c) tutela anche civilistica delle condizioni di lavoro;
d) prevenzione, promozione e informazione per la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale;
e) vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) autorita' territoriale competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge, al controllo sull'osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del Ministero, per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro;
g) mediazione delle controversie di lavoro;
h) certificazione dei contratti di lavoro;
i) gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.
6. Nell'ambito provinciale in cui hanno sede, le direzioni regionali del lavoro esercitano anche i compiti operativi propri della direzione territoriale del lavoro.
7. Alla riorganizzazione delle strutture territoriali si provvede ai sensi del successivo articolo 16, nel limite massimo di centodiciotto posti di funzione di livello dirigenziale non generale di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo.
8. Ai direttori regionali del lavoro e ai direttori territoriali del lavoro e' conferito un incarico di livello dirigenziale non generale.



Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come
modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 , il
conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni
e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive
del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di
cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del
1997, relativamente alle materie di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
interessate dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1,
costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli
articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 59 del 1997 :
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di
entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
nonche' procedimenti di autorizzazione per attivita'
lavorativa all'estero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema
informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e
coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.".
- Per i riferimenti del decreto- legislativo, n.124 del
2004, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente:
"Art. 13. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e'
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per
territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore
minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento
di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal
Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita' del presente articolo,
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla
applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente dai servizi
sanitari e tecnici istituiti presso le predette
amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori di cui all' articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita
l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro nelle seguenti attivita', nel quadro del
coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:
a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche
comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivita' lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali svolge attivita' di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio
di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze
in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
restano ferme le competenze in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorita'
marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli
uffici di sanita' aerea e marittima, alle autorita'
portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza
dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di
polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. L'Amministrazione della giustizia puo' avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri,
nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle
strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e'
esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli
articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni,
assegnato agli uffici che svolgono attivita' di vigilanza,
non puo' prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del
territorio nazionale, attivita' di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti,
come individuati dal presente decreto.".
- Il testo degli articoli 13,17 e 18 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)
"Art. 13. Atti di accertamento.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni
di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell' articolo 333 e del primo e secondo comma dell'
articolo 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.".
"Art. 17. Obbligo del rapporto.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L. 20
giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.
Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorita' competente
a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.".



 
Art. 15

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, che costituisce parte integrante.
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali secondo quanto previsto dall'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 16

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di duecentouno posti di funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti ivi compresi le direzioni regionali e territoriali del lavoro, si provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su proposta delle direzioni generali interessate, sentite le organizzazioni sindacali, con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. I posti di funzione di livello dirigenziale non generale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono individuati nel numero complessivo di nove. All'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale si provvedera' con specifico regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n.
400 del 1988, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, e' il seguente:
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance.
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".



 
Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della solidarieta', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2007, recante ricognizione delle strutture e delle risorse finanziarie ed umane trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarieta' sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2008.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e efficienza. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 139. La sezione del controllo nell'adunanza del 7 luglio 2011, con deliberazione n. 13/2011/P ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione del comma 2 dell'articolo 2.



Note all'art. 17:
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo, n. 300 del 1999, si veda nelle note
all'articolo 16.



 
Tabella A (prevista dall'art. 15, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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