Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, ed in particolare l'articolo 7-bis, come introdotto dall'articolo 2-ter del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso;
Ravvisata la necessita' di apportare al suddetto regolamento le opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2010;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2001, n. 284

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal Comitato e' sospesa fino alla decisione definitiva del giudice civile quando, dopo l'impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.
Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda e' revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione delle somme gia' corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale, quando il giudice dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e l'azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo, si sia definitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola eccedenza delle somme gia' corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di cui al comma 1, l'azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con l'accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis della legge 22
dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo
mafioso):
«Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1.
Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni
al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice
civile, della ripetizione delle somme gia' liquidate dal
Comitato per effetto di una sentenza di condanna al
pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice
dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 129 del codice di
procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per
morte del reo;
b) la ripetizione delle somme gia' elargite a titolo
di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del
reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei
confronti dei successori del reo si sia conclusa con la
soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001, n. 284, reca: «Regolamento di attuazione della
legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 284 del 2011:
«Art. 15 (Revoca e riforma). - 1. La deliberazione di
accoglimento della domanda e' revocata con delibera del
Comitato:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di
revisione la sentenza di condanna di cui all'art. 4, comma
1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in
giudicato;
b) qualora in sede di definizione dell'impugnativa
della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero
della sentenza di condanna al pagamento della
provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento
concesso.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda e'
riformata con delibera del Comitato qualora in sede di
definizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera
b), sia stato modificato l'ammontare del risarcimento
dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2, la
cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi
indicati, avvisa il Comitato dei fatti rilevanti per
l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma.
4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di revoca o di
riforma si osservano le disposizioni di cui all'art. 13.».
- Si riporta il testo dell'art. 129 del codice di
procedura penale:
«Art. 129 (Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o
che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio
con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.».



 
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