Gazzetta n. 185 del 10 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 luglio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Kupchanko Sandu Nataliya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.


IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;
Visto il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Sandu Nataliya, nata a Chernivtsi (Ucraina) il giorno 11 giugno 1975, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Dyplom Molodshogo Specialista ЗA n. 009691», conseguito in Ucraina nell'anno 1993, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 tre, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;
Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Valle d'Aosta;
Accertato che la richiedente ha conseguito il titolo di cui chiede il riconoscimento con il cognome di Kupchanko;
Visto l'estratto per riassunto dal Registro pubblico degli atti di matrimonio da cui si evince che la richiedente a seguito di matrimonio, ha assunto cognome di Sandu;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione esibita dalla richiedente;
Vista la nota prot. n. 19670-P in data 19 marzo 2009 con la quale si e' comunicato alla sig.ra Sandu Nataliya, che il riconoscimento del titolo in questione, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;
Considerato che la richiedente e' risultata non idonea nelle sessioni di prova attitudinale svoltesi in data 29 luglio 2009, 4 febbraio 2010, 27 ottobre 2010;
Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale la sig.ra Sandu Nataliya e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1

1. Il titolo «Dyplom Molodshogo Specialista ЗA n. 009691» conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola di base di Medicina di Ivano-Frankivsk (Ucraina) dalla sig.ra Kupchanko Nataliya, nata a Chernivtsi (Ucraina) il giorno 11 giugno 1975, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.
 
Art. 2

1. La sig.ra Sandu Nataliya e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: Leonardi
 
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