Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89
Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia
di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( (soppressa) ));
b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, (( con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.»; ))
2) al comma 5:
a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ));
d) all'articolo 10, comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ;
e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.» ;
f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce (( condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ;
g) all'articolo 20:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» ));
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.» ));
3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave» ));
4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;
5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
(( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.» ));
h) all'articolo 21:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.» )) ;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
(( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.» )) ;
i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
(( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )).



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9, 10, 13,
19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2007, n.
72), come modificati dalla presente legge:
«Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto
legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che
accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione
nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con
il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno
a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono
che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile ufficialmente attestata.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica
l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»;
«Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1. I
cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo non superiore a tre
mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il
possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio
secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la
cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in
possesso di un passaporto in corso di validita'.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali
conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa
comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2,
nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti
ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»;
«Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino
dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si
applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria
ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e
c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione
complessiva personale dell'interessato, con particolare
riguardo alle spese afferenti all'alloggio sia esso in
locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a
un altro diritto soggettivo.
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che
non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso
di validita';
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di identita' si
applicano le medesime disposizioni previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
a cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio.»;
«Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla
questura competente per territorio di residenza la "Carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione",
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso
di validita';
b) di un documento rilasciato dall'autorita'
competente del Paese di origine o provenienza che attesti
la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare
a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del
familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere
dell'interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
del materiale usato per il documento.»;
«Art. 13(Mantenimento del diritto di soggiorno). - 1. I
cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno
le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che
gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il
sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante
e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli
7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli
stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali
condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di
ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
condizioni medesime.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento
per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento
di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di
cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori
subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel
territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In
tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro
famiglia non possono essere allontanati fino a quando i
cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti
nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di
aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati
esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
2002.»;
«Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e
al diritto di soggiorno permanente). - 1. I cittadini
dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria
in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente
previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni
cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente
decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione
del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito
autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da
altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i
suoi familiari non godono del diritto a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno
o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente
riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre
disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere
attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla
normativa vigente, fermo restando che il possesso del
relativo documento non costituisce condizione necessaria
per l'esercizio di un diritto.»;
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando
la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi
di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o
attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della
persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel
rispetto del principio di proporzionalita' e non possono
essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da
ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio
nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che
si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio
nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di
cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa
almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso
decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli
argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla
domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento
di allontanamento. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
che rientra nel territorio nazionale in violazione del
divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a
due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre
ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con
divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un
periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza
non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino
a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale
in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai
sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento.»;
«Art. 21 (Allontanamento per cessazione delle
condizioni che determinano il diritto di soggiorno). - 1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro
familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo'
altresi' essere adottato quando vengono a mancare le
condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo
quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso
da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari
al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere
valutato caso per caso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal
prefetto, territorialmente competente secondo la residenza
o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata
del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto
motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e'
adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della
sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con
il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita'
di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un
mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma
10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e'
consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di
adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del
Ministro degli affari esteri, da presentare presso un
consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di
cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso
sul territorio nazionale.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che
non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il
prefetto puo' adottare un provvedimento di allontanamento
coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
(( «Articolo 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.» )) .



Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
agosto 1989, n. 182.



 
Art. 3

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.» ;
b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:(( «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale» )) ;
c) all'articolo 13:
1) al comma 2:
a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso »;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), (( del presente articolo )) ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.»;
7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;
8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;
9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), (( del presente articolo )) ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;
d) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), (( del presente testo unico )) o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta (( di cui all'articolo 13, comma 3, )) da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis (( del presente articolo.» )) ;
3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo' chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis (( del presente articolo.)) Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del presente articolo, )) nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;
6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5» ));
e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:
(( «Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). )) - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. ))
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale (( ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. ))
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;
f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;
g) all'articolo 19:
1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.»;
(( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: ))
1) le parole: (( «sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, )) » sono soppresse;
2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti:(( «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati». ))
2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5, 10-bis, 13, 14,
16, 19 e 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' provvedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi
umanitari.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo
);
b) .
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza
di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso e' tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) .
e) superiore alle necessita' specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale puo' essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale
annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni
precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. Il permesso di
soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato
appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalita' e nei termini di cui al comma 2.
Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga resa entro
60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo'
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro venti giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.»;
«Art. 10-bis (Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in
violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28
maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a
10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero
allo straniero identificato durante i controlli della
polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.
4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto
il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2,
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura
penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso.
Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non
luogo a procedere.»;
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
4-bis; 4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da
parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e'
stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»;
«Art.14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita', da restituire al momento della partenza; b)
obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita'
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del
comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del
centro di identificazione e di espulsione di cui al comma
1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta
anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame
del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore puo' chiedere
al giudice di pace la proroga del trattenimento per un
periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'
chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante
sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della
mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento,
di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta
giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici
mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
e il respingimento anche prima della scadenza del termine
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice
di pace.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso
di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine
del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.»;
«Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione). - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del
codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna
per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, che impediscono
l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza
di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e
5-quater.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal
questore anche se la sentenza non e' irrevocabile, secondo
le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi in cui la condanna riguarda uno o piu' delitti
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5
e' il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto
motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli
organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello
straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo'
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 e' sospesa fino alla decorrenza dei termini di
impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente per il luogo di detenzione dello straniero con
la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma
5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende
l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all'articolo 19.»;
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.»;
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e
2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».



 
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo
590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e
secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 633,
primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 637, 638,
primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia di
sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione»;
c) articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del
testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi
alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
f) articolo 15, secondo comma, della legge 28
novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per
l'acquisto di nuove macchine utensili";
g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto";
m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990,
n. 107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive
n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti
semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
o) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27
settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n.
428";
p) [soppressa];
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada";
r) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva
n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";
s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi
1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni.».



 
Art. 5
Copertura finanziaria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante (( corrispondente )) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che e' versata )) su apposita contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo
dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170:
«30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro
25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere
dall'anno 2010, e dal comma 22, lettera l), valutati in
euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per
l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro
55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro
35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010
ed euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla
costruzione e ristrutturazione dei centri di
identificazione ed espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009,
64.796.000 euro per l'anno 2010 e 52.912.000 euro a
decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti di cui alla tabella 1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente
utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro
21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011
ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.».



 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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