Gazzetta n. 181 del 5 agosto 2011 (vai al sommario)
LEGGE 27 luglio 2011, n. 128
Nuova disciplina del prezzo dei libri.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita' generali

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita' letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2
Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita' di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e' consentita la possibilita' di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche' non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E' comunque fatta salva la facolta' dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali e' consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'.
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.



Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 40 e 41 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
21 aprile 1998, e' il seguente:
«Art. 40 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate,
dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche
di rilievo internazionale;
f) l'attivita' regolamentare in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di
commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.»
«Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo
40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari,
d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'articolo
52, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
e) la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonche'
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di
ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di
formazione professionale, tecnica e manageriale per gli
operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 .
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli
attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
lettera b).».
- Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.153 del 4
luglio 2006, e' il seguente:
«Art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore
della distribuzione commerciale). - 1. Ai sensi delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il
corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di
assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di
prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, le attivita' commerciali, come individuate
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i
seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso
di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di
attivita' commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti
e delle bevande;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra
attivita' commerciali appartenenti alla medesima tipologia
di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta
salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari
di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura
domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata
di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite
promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le
limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate
all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei
periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione
per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di
gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali di disciplina del settore della
distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle
disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.».
- Il testo degli articoli 22 e 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, e' il
seguente:
«Art. 22 (Sanzioni e revoca). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
19 del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000
a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
e' proceduto al pagamento della sanzione mediante
oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il
titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di
vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due
anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad
un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di
vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad
un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il
sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di
vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
(Omissis).»
«Art. 29 (Sanzioni). - 1. Chiunque eserciti il
commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla
autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il
permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle
attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti
per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla
deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La
recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e'
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita'
entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo
proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno
solare per periodi di tempo complessivamente superiori a
quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu'
provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e
annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28;
4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso
di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma
2-bis dell'articolo 28.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale
hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero
da ordinanze ingiunzioni di pagamento.».



 
Art. 3
Efficacia e abrogazione.
Relazione al Parlamento

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e' abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali
e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001, e' il
seguente:
«Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri). - 1. Il
prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul
territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o
dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di
imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su
apposito allegato.
2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei
libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad
un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non
superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del
comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti
prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di
elevata qualita' formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche
parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma
artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore
precedente la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che
siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto
effettuato dalla libreria o da altro venditore al
dettaglio;
h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di
rapporti associativi;
i) libri venduti nell'ambito di attivita' di
commercio elettronico;
i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei
pubblici.
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo
effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare
rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai
sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita'
scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, educative ed universita', i quali siano
consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via
preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei
singoli volumi che le compongono.
6.
7. La vendita di libri al consumatore finale,
effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente
articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i
relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le
violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore
individuazione:
a) della misura massima dello sconto di cui ai commi
2 e 4;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e
4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o
delle modalita' di vendita per i quali consentire le
deroghe alla disciplina del prezzo fisso.».



 
Art. 4
Clausola di neutralita' finanziaria

1. I comuni provvedono alle attivita' di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1257):
Presentato dall'on. Ricardo Franco Levi il 5 giugno 2008.
Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, X, e questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 29 aprile 2010; il 20 e 27 maggio 2010; il 3, 16 e 30 giugno 2010; il 7 luglio 2010.
Assegnato nuovamente alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 13 luglio 2010, con pareri delle commissioni I, II, V, X e questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 14 luglio 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2281):
Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 20 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 2010; il 6 e 12 ottobre 2010; il 3 e 17 novembre 2010.
Esaminato in aula il 22 febbraio 2011; ed approvato, con modificazioni, il 2 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 1257-B):
Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, V e X.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 e 29 marzo 2011; il 6 e 13 aprile 2011.
Assegnato nuovamente alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, l'8 giugno 2011 con pareri delle commissioni I, V e X.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa l'8 giugno 2011 ed approvato, con modificazioni, il 22 giugno 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2281-B):
Assegnato alla 7ª commissione, in sede referente, il 1° luglio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 6 luglio 2011.
Esaminato in aula il 14 luglio 2011 ed approvato il 20 luglio 2011.
 
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