Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 maggio 2011
Indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei contratti di sviluppo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro del Turismo del 24 settembre 2010, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2010, n. 300 (di seguito indicato decreto del 24 settembre 2010);
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Considerata la necessita' di adottare le direttive di cui all'art. 3 , comma 5 del decreto del 24 settembre 2010, allo scopo di avviare l'applicazione della misura d'intervento denominata «Contratto di sviluppo»;
Considerata altresi' la necessita' di impartire all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A le opportune indicazioni affinche', in sede di prima applicazione, siano favoriti gli interventi da realizzare in aree di crisi, anche al fine di utilizzare le risorse gia' disponibili attribuite al Ministero dello sviluppo economico dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009 ;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli indirizzi operativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto del 24 settembre 2010, per la gestione dei Contratti di sviluppo per la concessione di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.
 
Art. 2
Soggetto gestore

1. Le funzioni riguardanti la gestione dei Contratti di sviluppo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.A, nel seguito denominata «Agenzia», secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le funzioni di cui al comma 1 saranno svolte sulle base delle presenti direttive, nonche' di eventuali ulteriori indicazioni impartite dal Ministero dello sviluppo economico, nel seguito denominato «MiSE», e sottoposte al controllo da parte dello stesso, in base a quanto previsto da apposita convenzione tra il MiSE e l'Agenzia, di cui all'art. 6 del decreto del 24 settembre 2010.
 
Art. 3
Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del 24 settembre 2010 sono:
a) il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente;
b) le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti.
2. Il proponente assume nei confronti dell'Agenzia la qualifica di interlocutore formale dei soggetti aderenti. L'Agenzia si riserva, ove necessario, di interloquire direttamente con ciascuna delle imprese aderenti informandone il proponente.
3. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, il proponente ne assicura l'interdipendenza funzionale e la coerenza con un unico disegno di sviluppo produttivo, economico, occupazionale e territoriale.
 
Art. 4
Progetti d'investimento

1. I progetti d'investimento ammissibili sono quelli indicati all'art. 4 del decreto del 24 settembre 2010.
2. Nel caso in cui il programma includa piu' progetti, l'Agenzia ne verifichera' la coerenza strategica e l'impatto in termini di reciproca utilita' nei confronti delle diverse imprese partecipanti, nonche' l'unitarieta' sotto il profilo imprenditoriale, risultando i singoli investimenti funzionali alla produzione di determinati beni o servizi.
3. Gli eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale di cui al Titolo IV del decreto del 24 settembre 2010, debbono risultare funzionali al programma di sviluppo, nonche' strettamente connessi e sussidiari ai progetti di investimento contemplati dal programma medesimo.
 
Art. 5
Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse con la sottoscrizione del contratto, subordinatamente alla formale assunzione degli impegni finanziari a carico del MiSE ovvero, ove occorra, delle Regioni che partecipano al finanziamento medesimo, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria e sulla base della valutazione tecnico-economica e finanziaria effettuata sull'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, di cui al successivo art. 6, corredata di tutta la documentazione indicata all'art. 7 del decreto del 24 settembre 2010.
L'Agenzia sulla base della valutazione del progetto e successivamente alla negoziazione con il proponente, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, individua nell'ambito delle categorie di aiuto applicabili tra quelle vigenti ed operative al momento della presentazione dell'istanza, la/e tipologia/e di agevolazione, che meglio risponde alle esigenze del progetto proposto e le concede nei limiti di quanto disposto dal decreto del 24 settembre 2010 con riferimento al divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle ottenute nella forma di benefici fiscali e di garanzia.
2. In sede di prima applicazione sono applicabili, anche in combinazione tra loro, le tipologie di aiuto di cui:
a) legge 15 maggio 1989, n. 181, ad eccezione della partecipazione al capitale;
b) regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007;
c) decreto ministeriale del 23 luglio 2009 e successivi provvedimenti attuativi.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia si terra' conto in ogni caso del reg. (CE) n. 800/2008.
 
Art. 6
Termine iniziale per la presentazione della domanda

1. Le domande di accesso alla procedura di negoziazione possono essere presentate a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia tutte le variazioni, relative ai dati forniti al momento della presentazione dell'istanza di accesso e della documentazione allegata, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.
 
Art. 7

Istruttoria dell'istanza di accesso della proposta di Contratto di
sviluppo

1. L'istanza di accesso e la documentazione a corredo vengono esaminate dall'Agenzia in ordine cronologico di presentazione, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dell'istanza stessa. In particolare l'Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati agli artt. 2, 3 e 4 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia procede alla valutazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in base alla sussistenza dei criteri di valutazione riportati nell'allegato 4 del citato decreto e con particolare riferimento alle «priorita' per la finanziabilita' del programma» di cui al medesimo allegato 4 che, in sede di prima applicazione, ferma restando la priorita' fissata per le aree del Mezzogiorno, sono ordinate come segue:
1) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma;
2) idoneita' del programma a realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
3) capacita' del programma di miglioramento dell'impatto sull'ambiente;
4) intensita' dell'apporto finanziario dei soggetti beneficiari;
5) entita' dell'eventuale cofinanziamento regionale.
2. Per le imprese turistiche ai criteri di cui al comma 1 si aggiungono quelli specificamente indicati nel citato allegato 4 del decreto del 24 settembre 2010.
3. La valutazione e' condotta dall'Agenzia sulla base delle informazioni desumibili dalle istanze di accesso alle agevolazioni.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di accesso l'Agenzia provvede a dare comunicazione scritta al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione/i interessate circa l'ammissibilita' dell'istanza ovvero i motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assegnando in quest'ultimo caso al soggetto proponente il termine di 10 giorni per l'eventuale presentazione di osservazioni e/o documenti.
5. Per le istanze ritenute ammissibili, l'Agenzia, verificata la compatibilita' dell'istanza con le risorse finanziarie disponibili, sulla base delle indicazioni fornite dal MiSE, avvia la negoziazione con il soggetto proponente al fine di verificare la validita' e la fattibilita' del programma di sviluppo e di fornire eventuali prescrizioni per la definizione della proposta definitiva del Contratto di sviluppo, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta al MiSE e alla Regione/Regioni interessate circa l'ammissibilita' dell'istanza di accesso, ovvero entro 60 giorni dalla predetta comunicazione nel caso in cui sia necessario indire apposita conferenza di servizi come previsto dall'art. 11 del decreto del 24 settembre 2010, l'Agenzia, tenuto conto dei pareri preliminari eventualmente espressi dal MiSE e dalla/e Regione/i interessata/e ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del 24 settembre 2010, conclude la fase di negoziazione e invia al soggetto proponente al Mise ed alla/e Regione/i interessata/e comunicazione scritta circa l'esito della stessa. I predetti termini sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del 24 settembre 2010, per la eventuale produzione, da parte del proponente e/o degli aderenti e/o degli enti pubblici coinvolti, della documentazione o delle integrazioni eventualmente richieste dall'Agenzia.
 
Art. 8
Proposta definitiva di Contratto di sviluppo
e documentazione progettuale

1. La proposta definitiva del programma, corredata degli elementi indicati all'art. 8 del decreto del 24 settembre 2010 e sottoscritta dal legale rappresentante del proponente e degli eventuali altri soggetti beneficiari, deve pervenire all'Agenzia, in forma cartacea ed in formato elettronico.
 
Art. 9
Valutazione della proposta definitiva
di Contratto di sviluppo

1. L'Agenzia verifica che la proposta definitiva di Contratto di sviluppo sia redatta secondo le modalita' prescritte e descriva compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo, con particolare riguardo agli elementi indicati all'art. 8, comma 2 del decreto del 24 settembre 2010. L'Agenzia verifica altresi' la completezza della documentazione presentata a corredo della proposta definitiva di Contratto di sviluppo. La Regione o le Regioni interessate, entro 30 giorni dal ricevimento di detta proposta, provvedono a comunicare all'Agenzia le proprie osservazioni ed il proprio parere, nonche' l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo. L'Agenzia provvede a dare immediata comunicazione al MiSE circa le osservazioni ed il parere trasmessi dalla Regione o dalle Regioni interessate, nonche' circa l'eventuale disponibilita' delle stesse al cofinanziamento e la misura dello stesso; qualora la Regione o le Regioni interessate non trasmettano entro il predetto termine le proprie osservazioni ed il proprio parere, l'Agenzia da' comunicazione al MiSE in merito al decorso del termine.
2. L'Agenzia esamina la proposta definitiva di Contratto di sviluppo e la documentazione progettuale di cui al comma 1 entro 45 giorni dal ricevimento delle stesse. L'Agenzia valuta il programma di sviluppo ed i progetti di investimento nel rispetto della normativa vigente. Le istruttorie saranno svolte secondo gli standard in uso presso l'Agenzia per la gestione degli strumenti agevolativi con particolare riferimento alla verifica della completezza delle proposte di Contratti di sviluppo, alla verifica dell'affidabilita' economico-finanziaria dei soggetti, alla validita' tecnica, economica e commerciale dei programmi e singoli progetti, all'ammissibilita', pertinenza e congruita' delle spese inserite nei progetti di investimento. L'Agenzia, laddove lo ritenga necessario, potra' richiedere al proponente ed alle imprese aderenti chiarimenti o integrazioni alla documentazione fornita, che dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena l'improcedibilita' della domanda. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il predetto termine di 45 giorni, relativo all'esame della proposta definitiva di Contratto di sviluppo e della documentazione progettuale, resta sospeso; tale sospensione del termine e' ammessa una sola volta. Nel caso in cui, la richiesta non puo' essere soddisfatta nel predetto termine di 7 giorni, il soggetto proponente comunica tempestivamente all'Agenzia, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i motivi ostativi alla presentazione della documentazione integrativa richiesta. L'Agenzia, sulla base delle motivazioni addotte, valuta la congruita' della richiesta del soggetto proponente e dispone il termine massimo per la presentazione della documentazione necessaria.
3. L'Agenzia comunica le proposte definitive ritenute ammissibili al MiSE, anche ai fini della eventuale notifica alla Commissione europea. Entro 15 giorni il MiSE indica all'Agenzia, mediante apposita comunicazione scritta, eventuali modifiche, integrazioni da apportare alla proposta nonche' richiedere all'Agenzia eventuali supplementi istruttori anche in ordine alla compatibilita' delle iniziative presentate con le prescrizioni relative all'utilizzo delle risorse disponibili per il finanziamento dei Contratti di sviluppo. In assenza di rilievi da parte del MiSE, decorso tale termine l'Agenzia approva la proposta di Contratto di sviluppo dandone contestuale comunicazione al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate, specificando, per ciascuno dei progetti, investimenti ammessi e relative agevolazioni nonche' le informazioni inerenti i principali elementi che saranno recepiti dal contratto. In caso di cofinanziamento regionale, l'Agenzia acquisisce dalla Regione o dalle Regioni interessate gli atti attestanti la deliberazione di detto cofinanziamento. In caso di rilievi da parte del MiSE l'Agenzia pone in essere tutte le azioni necessarie ai fini del recepimento delle modifiche e/o integrazioni proposte avviando, laddove necessario, una fase di confronto con il soggetto proponente e dando comunicazione al MiSE del risultato dell'attivita' di cui sopra. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione, in assenza di ulteriori rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia approva la proposta di contratto.
4. Nel caso in cui la proposta definitiva di Contratto di sviluppo non sia ritenuta ammissibile, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, al MiSE e alla Regione o alle Regioni interessate l'esito negativo dell'istruttoria e le relative motivazioni. In tale caso il procedimento si intende concluso.
5. Ai fini della valutazione dei programmi di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, l'Agenzia si avvale di un Esperto scientifico iscritto all'albo di cui al D.M. 7 aprile 2006, indicato dal MiSE. I compensi spettanti al predetto Esperto sono portati in detrazione dal contributo spettante ai beneficiari.
 
Art. 10
Sottoscrizione del Contratto di sviluppo

1. Con riferimento a quanto disposto all'art. 10 del decreto del 24 settembre 2010, il Contratto di sviluppo e' predisposto dal MiSE avvalendosi dell'Agenzia.
2. L'Agenzia sottoscrive il Contratto di sviluppo entro 10 giorni dall'approvazione della proposta definitiva di contratto, tenuto conto delle risorse disponibili e delle eventuali prescrizioni relative all'utilizzo delle stesse.
3. In caso di proposte di contratto soggette ad obblighi di notifica alla Commissione europea, l'Agenzia sottoscrive il contratto entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del MiSE degli esiti della procedura di notifica.
 
Art. 11
Variazioni del Contratto di sviluppo
e valutazione delle stesse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 le variazioni riguardanti i soggetti beneficiari sono ammissibili solo se conseguenti a fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda o ramo di azienda interessati dalla proposta di contratto di sviluppo, risultanti da atto pubblico. Le operazioni di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente comunicate all'Agenzia.
2. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si concludano positivamente, l'Agenzia ne da' comunicazione al MiSE. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MiSE, l'Agenzia autorizza le variazioni dandone comunicazione allo stesso Ministero. Nelle more dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle predette variazioni, restano sospese le erogazioni.
3. Laddove le verifiche di cui all'art. 12 del decreto del 24 settembre 2010 si concludano negativamente, si applicano le disposizioni del successivo art. 12.
 
Art. 12
Revoche

1. Nel caso in cui l'Agenzia verifichi la sussistenza di condizioni per la revoca parziale o totale delle agevolazioni o del contratto, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 19 del decreto del 24 settembre 2010 e con riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi che ne motivano la concessione, la stessa propone al MiSE la revoca per la necessaria autorizzazione. Decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia, in assenza di rilievi da parte del MISE, detta autorizzazione si intende concessa e l'Agenzia procede nella revoca.
2. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione ad uno o piu' dei progetti d'investimento e/o di ricerca e prevalente sviluppo sperimentale del programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto, l'Agenzia verifichera' che permanga la validita' tecnico-economica del programma oggetto del Contratto di sviluppo sottoscritto. Detta verifica sara' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare degli investimenti dell'intero programma di sviluppo complessivamente realizzati e ritenuti ammissibili risulti ridotto di oltre il 20% rispetto all'ammontare degli investimenti ammessi. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, si applica la procedura prevista al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 13
Attivita' concernenti
l'erogazione delle agevolazioni

1. Le modalita' di erogazione delle agevolazioni concesse sono stabilite nel Contratto di sviluppo.
2. L'Agenzia, in relazione a ciascuna richiesta di erogazione procede, entro 45 giorni dalla ricezione, agli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti.
3. L'Agenzia, per ogni singolo Stato Avanzamento Lavori (SAL), procede ad acquisire la documentazione necessaria, indicata all'interno del rispettivo Contratto di sviluppo, comprovante l'investimento fino a quel momento realizzato e procede alle verifiche necessarie ai fini dell'erogabilita' del contributo. Alle predette verifiche l'Agenzia provvede anche attraverso sopralluoghi presso le unita' produttive interessate dal programma di sviluppo.
4. L'Agenzia, effettuate le verifiche di cui al comma precedente, procede all'erogazione delle agevolazioni e trasmette al MiSE, nell'ambito del rapporto sulle attivita' svolte da redigere in riferimento al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni erogate, specificando se e in che misura si tratti di Contratti di sviluppo cofinanziati dalle Regioni e la natura delle risorse utilizzate.
5. Con riferimento all'ultimo SAL, che deve essere trasmesso dall'impresa entro 90 giorni dall'ultimazione del programma, l'Agenzia, effettuate le verifiche e gli accertamenti di competenza, redige apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento, la trasmette al MiSE per la verifica finale da parte di apposita commissione di accertamento nominata dal MiSE - i cui costi sono a carico dell'agevolazione spettante ai beneficiari - e procede all'erogazione dell'ultima quota fino al 90% dell'ammontare dell'agevolazione spettante. Il MiSE trasmette all'Agenzia il verbale di accertamento di spesa redatto dalla predetta commissione in esito alla verifica effettuata. L'Agenzia, entro 45 giorni dalla data di ricezione del predetto verbale, liquida all'impresa beneficiaria il saldo del contributo spettante, determinato sulla base degli elementi indicati nel predetto verbale, ovvero al recupero delle agevolazioni erogate in eccesso secondo i criteri stabiliti dal d. lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
6. Successivamente all'ultimazione di tutti i progetti componenti il programma oggetto del Contratto di sviluppo, l'Agenzia redige una relazione finale sulla realizzazione complessiva del programma di sviluppo, con giudizio di conformita' degli investimenti realizzati ai progetti approvati ed alle relative specifiche e prescrizioni contenute nel Contratto di sviluppo, e ne trasmette copia al MiSE.
 
Art. 14
Monitoraggio, controlli e ispezioni

1. In ogni fase del procedimento l'Agenzia e il MiSE possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche' la regolare ed effettiva realizzazione degli interventi finanziati.
2. Il MiSE nella convenzione con l'Agenzia definisce le modalita', anche informatiche, per accedere ai dati inerenti alle attivita' svolte dalla stessa.
 
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto del 24 settembre 2010 hanno presentato domanda sulla base delle disposizioni in materia dei Contratti di programma, a valere sul decreto del 24 gennaio 2008 e/o sul decreto interministeriale del 2 maggio 2008, e che non abbiano stipulato il relativo contratto, possono chiedere, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto del 24 settembre 2010.
2. Ai fini della valutazione l'Agenzia, fatta salva l'attivita' istruttoria gia' eventualmente svolta, puo' richiedere l'ulteriore documentazione necessaria, anche tenuto conto delle disposizioni di cui al presente decreto.
3. E' fatta salva la data di ammissibilita' delle spese previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda originaria.
4. Il MiSE aggiorna le presenti direttive in relazione ad ulteriori esigenze di sviluppo e sostegno all'economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma , 11 maggio 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 330
 
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