Gazzetta n. 176 del 30 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2011
Arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilita' di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965, ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v);
Viste le basi scientifiche dei piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminati dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Vista la legge n. 241 del 1990 ed in particolare l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Visto l'art. 35, commi 1 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria che ha disposto la misura arresto temporaneo obbligatorio per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante;
Considerato che i dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea indicano che il 54% degli stock del Mar Mediterraneo sottoposti a valutazione dello sforzo di pesca risultano eccessivamente sfruttati e pertanto, si ritiene necessario applicare il principio di precauzione cosi' come regolato nel regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002;
Ritenuto necessario in conformita' alla citata normativa, attuare un fermo biologico continuativo al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di fermo temporaneo diversamente articolato per aree;
Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti dei tassi di mortalita' del novellame ed assicurano la riproduzione o accrescimento di specie marine sovrasfruttate;
Ritenuto di disciplinare gli aiuti da erogare alle imprese di pesca interessate dalla suddetta misura del fermo obbligatorio con successivo provvedimento ministeriale;
Ritenuto opportuno, in relazione ai propri fini istituzionali, promuovere l'immagine del pescatore quale guardiano del mare anche attraverso il cofinanziamento di iniziative finalizzate alla tutela dell'ecosistema marino;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 14 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1
Ambito applicativo

1. Le interruzioni temporanee della pesca, di cui al presente decreto, riguardano le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca.
2. Con successivo provvedimento ministeriale sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca di cui al precedente comma, determinati in funzione dei giorni lavorativi di fermo eseguiti nei periodi definiti dal successivo art. 2. Con lo stesso provvedimento sono indicati i termini inerenti l'attivazione della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga.
 
Art. 2
Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca dal 1° agosto al 30 settembre del corrente anno.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca dal 30 settembre al 29 ottobre del corrente anno.
3. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni e fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento della regione.
4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione.
5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorita' marittima di cui al precedente comma 4.
6. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo, ove saranno eseguite le operazioni.
7. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al presente articolo, anche in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
 
Art. 3
Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorita' marittima.
3. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
 
Art. 4
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Per le otto settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e' vietato nel giorno di venerdi' ed in un altro giorno settimanale definito dall'armatore comunicato anche nel medesimo giorno all'autorita' marittima dei porti di base logistica. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 13 novembre 2011 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.
 
Art. 5
Modalita' di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 4 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o a volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porti di base logistica.
 
Art. 6
Iniziative a tutela dell'ecosistema marino

1. Dal periodo di fermo obbligatorio di cui al presente decreto, sono avviate le procedure per la realizzazione delle iniziative dirette alla tutela dell'ecosistema marino, quale obiettivo istituzionale prioritario.
2. Con provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono individuati le modalita' attuative per la realizzazione delle iniziative di interesse pubblico di cui al comma 1.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per le navi autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico e/o volante.
2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca a strascico e/o a volante e' vietata anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2011

Il Ministro: Romano
 
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