Gazzetta n. 169 del 22 luglio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. 117
Regolamento recante criteri e modalita' di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi', i contenuti e le modalita' di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decreto-legge».
2. La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo», per cio' che attiene:
a) alle finalita' di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettivita', nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo;
b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo;
c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo;
d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo;
e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo;
f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.
4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresi', ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione e' tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attivita' nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilita' di impieghi e di attivita' di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17. Regolamenti- 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150:
«Art. 1. Disposizioni per il riordino del settore
lirico-sinfonico. - 1. Con uno o piu' regolamenti da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
e le attivita' culturali, il Governo provvede alla
revisione dell'attuale assetto ordinamentale e
organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310,
anche modificando le disposizioni legislative vigenti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) razionalizzazione dell'organizzazione e del
funzionamento sulla base dei principi di tutela e
valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza,
corretta gestione, economicita', imprenditorialita' e
sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire
l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle
fondazioni tenendo in ogni caso conto dell'importanza
storica e culturale del teatro di riferimento della
fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di
fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella
tradizione operistica italiana;
a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della
gestione attraverso l'individuazione di indirizzi
imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti
delle fondazioni, volti alla designazione di figure
manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali
compete di indicare il direttore artistico e che rispondono
del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei
revisori presieduto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze e composto da altri due
membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti;
b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno
informarsi le decisioni attribuite alla autonomia
statutaria di ciascuna fondazione, con particolare
riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e
al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di
soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto
dell'autonomia e delle finalita' culturali della
fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative
modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
c) previsione del controllo e della vigilanza sulla
gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine
alla quale e' attribuita totale responsabilita' al
sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il
rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio;
c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo
dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu'
ampia sinergia operativa possibile;
d) incentivazione del miglioramento dei risultati della
gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di
ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni
caso la specificita' della fondazione nella storia della
cultura operistica italiana e tenendo conto degli
interventi strutturali effettuati a carico della finanza
pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso
l'individuazione di criteri e modalita' di collaborazioni
nelle produzioni;
d-ter) destinazione di una quota crescente del
finanziamento statale in base alla qualita' della
produzione;
e) disciplina organica del sistema di contrattazione
collettiva;
e-bis) incentivazione di un'adeguata contribuzione da
parte degli enti locali;
f) eventuale previsione di forme organizzative speciali
per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro
peculiarita', alla loro assoluta rilevanza internazionale,
alle loro eccezionali capacita' produttive, per rilevanti
ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto
finanziario di soggetti privati, con attribuzione al
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere
di approvazione dello statuto e delle relative modifiche.
Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede,
tra l'altro, che l'erogazione del contributo statale
avvenga sulla base di programmi di attivita' triennali in
ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul
Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da
parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo
statuto dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede
la presenza del presidente-sovrintendente e della
componente del corpo accademico, eletti direttamente
dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia
e delle finanze e' sentito per le materie di sua specifica
competenza;
f-bis) individuazione delle modalita' con cui le
regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali
in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di
sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia,
nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal
titolo V della parte seconda della Costituzione.
1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione
dell'assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i
regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresi' ai
seguenti criteri direttivi:
a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga
tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i
sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni
sindacali rappresentative;
b) costituire un tavolo di confronto con le diverse
fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al
fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma
attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
c) prevedere interventi, ove necessario anche a
carattere normativo, volti a favorire una maggiore
stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a
carattere pluriennale che permettano di conoscere con il
giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di
mettere in atto una corretta gestione delle stesse;
d) stabilire che gli statuti delle fondazioni
lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza
all'amministratore generale, ovvero sovrintendente, la
responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere alle
linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di
amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale;
e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi
teatri d'opera italiani, come definiti dalla legge 14
agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di riforma
che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal
principio dell'intervento culturale inteso come
investimento e non come spesa;
f) prevedere che siano mantenuti la capacita' di
produzione culturale sul territorio e il genere di
spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come
tipicita' caratterizzanti l'identita' e i fini
istituzionali delle fondazioni;
g) valorizzare le finalita' ed il carattere sociale
delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo
verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori
civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate
le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane.
2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del
Consiglio di Stato e delle competenti commissioni
parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni
dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e'
comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al presente articolo sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in
sede di emanazione delle disposizioni regolamentari
previste dal presente articolo.
3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati
entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n.
64 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367
(Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano
nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161.
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 14
agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e
delle attivita' musicali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233:
«Art. 23. Teatri e locali. - I Comuni, nei quali ha
sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono
tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione
medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo
svolgimento dell'attivita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 1992, n. 304:
«Art. 9 - 1. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del personale amministrativo, artistico e
tecnico degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate e' incompatibile con qualsiasi
altro lavoro dipendente pubblico o privato.
2. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di
incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per la
trasformazione del rapporto in contratto a tempo
determinato di durata biennale.
3. Le attivita' di lavoro autonomo o professionale
svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite
solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore
artistico e professionale, fatti salvi i principi del non
aggravio economico e le esigenze produttive degli enti o
istituzioni di cui al comma 1. Tali attivita' devono essere
preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito il
direttore artistico. I criteri per la concessione delle
autorizzazioni sono stabiliti dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al
comma 1 non possono assumere personale a tempo
indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato
dal servizio. Sono altresi' vietate assunzioni di personale
a tempo determinato, salvo che si tratti di personale
artistico e tecnico da impiegare per singole opere o
spettacoli, o di personale tecnico, artistico e
amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento
di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che
risultino realta' consolidate e con carattere di
continuita'. Non si applicano le disposizioni della legge
18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
5. La permanenza della idoneita' professionale
artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo
indeterminato del personale artistico in servizio al 31
dicembre 1992 e' accertata su richiesta del sovrintendente,
sentito il direttore artistico, da apposita commissione,
nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai criteri
fissati per l'espletamento dei concorsi pubblici. Gli
effetti della verifica e le conseguenti modalita' attuative
sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di
lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, senza oneri finanziari aggiuntivi a
carico degli enti.
6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo con
proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, detta direttive
agli enti lirici per l'individuazione degli interventi da
attuarsi in ordine alla eventuale mobilita' del personale
anche a seguito dell'applicazione del comma 5.
7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede
non puo' essere superiore alla quota giornaliera dello
stipendio base lordo del dipendente non dirigente di
qualifica piu' elevata. Per lo stesso anno, non puo' essere
autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario
superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta
negli anni 1990, 1991 e 1992.
8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che
comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico
degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario
di lavoro.
9. Al fine di contenere i costi per compensi degli
artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale
o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di
spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui
all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la
Commissione centrale per la musica, puo' procedere
biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi
dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei
tariffari degli ultimi tre anni.
10. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio
finanziario sara' liquidato agli enti lirici ed alle
istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo
pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno
precedente. L'assegnazione di una quota del contributo
ordinario, da quantificare con decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo, e' condizionata per ciascun
ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti
locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa
globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo
dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e
delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo
decreto.
11. Una seconda quota dell'acconto, pari ad un
ulteriore 20 per cento, e' erogata entro il 30 giugno 1993
qualora entro tale data non siano stati individuati nuovi
parametri e approvati nuovi organici per i singoli enti
lirici da parte del Ministro del turismo e dello
spettacolo.
12. Le minori entrate derivanti da riduzione del
contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai
fini della risoluzione senza penalita' dei contratti di
scrittura artistica.».



 
Art. 2
Presupposti e requisiti

1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge.
2. I presupposti e i requisiti consistono:
a) nella peculiarita' in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana;
b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacita' della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attivita' lirico-sinfonica in ambito internazionale;
c) nella eccezionale capacita' produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
d) nella capacita' di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:
1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;
2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonche' dalla capacita' di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;
3) dalla entita' dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale.
 
Art. 3
Forme organizzative speciali

1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge.
2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a cio' deputato, prevede:
a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennita'. L'organo di controllo e' nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali;
b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale;
c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalita' culturali dell'ente;
d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attivita' triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4.
3. I programmi di attivita' sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attivita' culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattivita' della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attivita' inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attivita', comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale e' assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attivita' di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. E' fatta, comunque, salva la facolta' della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.
5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facolta' di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro e' demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorita' vigilanti della compatibilita' economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per piu' di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 87, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302:
«87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato, in favore
dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della
somma di lire 10 miliardi nonche' dell'ulteriore somma di
lire 15 miliardi per le specifiche finalita' di cui agli
articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n.
800, con ripartizione tra le predette finalita' effettuata
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.



 
Art. 4
Alta vigilanza ministeriale

1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'alta vigilanza si estrinseca:
a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;
e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 17 e 21 del
citato decreto legislativo n. 367 del 1996:
«Art. 3 Finalita' delle fondazioni. - 1. Le fondazioni
di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la
diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la
formazione professionale dei quadri artistici e
l'educazione musicale della collettivita'.
2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni
provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro
affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e
realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale
o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti;
possono altresi' svolgere, in conformita' degli scopi
istituzionali, attivita' commerciali ed accessorie. Esse
operano secondo criteri di imprenditorialita' ed efficienza
e nel rispetto del vincolo di bilancio.»;
«Art. 17. Conservazione dei diritti. - 1. I diritti e
le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari
sono conservati quando le fondazioni:
a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi
annuali di attivita' artistica opere di compositori
nazionali;
b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per
promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e
lavoratori;
c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria
attivita' con quella di altri enti operanti nel settore
delle esecuzioni musicali;
d) abbiano previsto forme di incentivazione della
produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi
comunitari.
2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni
e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari
erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il
diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi
quelli statali, regionali, provinciali o comunali,
spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva
ogni successiva determinazione della loro misura;
continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente
originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque
pubblica, attualmente utilizzati; conservano la
qualificazione di particolare importanza eventualmente
riconosciuta all'ente originario.»;
«Art. 21. Amministrazione straordinaria. - 1. Il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi
irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attivita' della fondazione o venga
presentato il bilancio preventivo in perdita;
b) [abrogata].
1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni
caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della
fondazione quando i conti economici di due esercizi
consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio
disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno
o piu' commissari straordinari, viene determinata la durata
del loro incarico, non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta, nonche' il compenso loro spettante. I
commissari straordinari esercitano tutti i poteri del
consiglio di amministrazione.
3. I commissari straordinari provvedono alla gestione
della fondazione; ad accertare e rimuovere le
irregolarita'; a promuovere le soluzioni utili al
perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente
proporre la liquidazione.
4. I commissari straordinari, ricorrendone i
presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai
diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli
enti originari.
5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio
dell'azione di responsabilita' contro i componenti del
disciolto consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo.».



 
Art. 5

Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento.
2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, all'esito del procedimento, puo' altresi' assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali.
3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.
4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241(Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza. - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti
dagli enti previdenziali.».



 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni:
a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19;
b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;
c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367;
d) l'articolo 2, nonche' il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.



Note all'art. 6:
- Il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800
(Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita'
musicali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre
1967, n. 233, reca la rubrica: «Enti autonomi lirici ed
istituzioni concertistiche assimilate.».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 16 e 19
della citata legge del 1967 n. 800:
«Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni
concertistiche assimilate. - Il Teatro Comunale di Bologna,
il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale
dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il
Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo,
il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il
Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La
Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti
enti autonomi lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate
l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la
gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti
del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da
Palestina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assume la denominazione di
«Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni
Pierluigi da Palestrina», fermo restando il disposto
dell'art. 17 della convenzione approvata con regio
decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.
Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una
particolare considerazione per la funzione di
rappresentanza svolta nella sede della capitale dello
Stato.»;
«Art. 7. Teatro alla Scala. - Il Teatro alla Scala di
Milano e' riconosciuto ente di particolare interesse
nazionale nel campo musicale.».
«Art. 16. Entrate degli enti. - Le entrate degli enti
autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate sono costituite da:
a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti
locali;
b) contributi di enti, associazioni e privati;
c) proventi patrimoniali e di gestione;
d) entrate eventuali.
I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e
dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito
mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate.»;
«Art. 19. Rappresentazioni a prezzi ridotti- Gli enti
autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate
devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno
il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a
prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a
condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti
in ciascuna manifestazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374 (Disposizioni
urgenti relative alla gestione finanziaria ed al
funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1987, n. 213, e convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1987, n.
257:
«Art. 2. -1. Gli enti autonomi lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di
presentazione del bilancio preventivo e del conseguente
conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a
trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo,
entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente
decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore,
il certificato del conto consuntivo dell'esercizio
precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il certificato del conto consuntivo deve essere
sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo inviera' al
Ministero vigilante e depositera' copia per il collegio dei
revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita
verifica e successivo referto al Ministero stesso.
3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun
bilancio preventivo nonche' del conto consuntivo, il
disavanzo eventualmente verificatosi anche nella gestione
degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del
presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio,
dovra' essere autonomamente riassorbito con apposito piano
finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il
biennio successivo all'anno in cui e' stato approvato il
conto consuntivo in deficit o e' stato presentato il
certificato di conto consuntivo.
4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, rilevata
dal conto consuntivo o dal certificato di bilancio
l'esistenza del disavanzo e comunque entro sessanta giorni
dalla ricezione di uno dei documenti anzidetti, notifica al
consiglio di amministrazione dell'ente lirico o istituzione
concertistica assimilata l'ammontare del disavanzo stesso
e, trascorsi ulteriori 120 giorni, procede a dichiarare
decaduto il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o
istituzione assimilata, nominando con lo stesso decreto il
commissario straordinario, cui e' affidato il compito di
procedere al riassorbimento, entro il successivo esercizio
finanziario, del disavanzo accertato e di presentare al
Ministero vigilante il certificato del conto consuntivo
corredato del referto predisposto ai sensi del comma 2,
entro il termine di trenta giorni dalla chiusura
dell'esercizio.
5. In caso di mancato riassorbimento del disavanzo nei
termini di cui al comma 4, cessa il finanziamento statale
ed il commissario procede, entro un anno dalla
presentazione del certificato di conto consuntivo, alla
definizione dei rapporti giuridici ed alla devoluzione dei
beni al comune. Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro novanta giorni dalla
presentazione del predetto certificato, e' disposto il
trasferimento del personale ad altro ente similare.»;
«Art. 3. - 1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici
ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la
normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici
economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per
il periodo dell'incarico, e' stabilito dal consiglio di
amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente
d'azienda. E' abrogato il comma sesto dell'articolo 11
della legge 14 agosto 1967, n. 800 . Per il sovrintendente
della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia di
Santa Cecilia l'indennita' di carica, gravante sul bilancio
della gestione medesima, e' stabilita dal consiglio di
amministrazione.
2. I benefici gia' concessi o definiti, anche in sede
di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985,
nonche' gli eventuali accordi aziendali integrativi,
qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il
periodo di riferimento, costituiscono assegno ad personam
riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai
successivi rinnovi contrattuali.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del citato decreto legislativo
n. 367 del 1996:
«Art. 1. Trasformazione. - 1. Gli enti di prioritario
interesse nazionale che operano nel settore musicale devono
trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le
disposizioni previste dal presente decreto.»;
«Art. 2. Enti di prioritario interesse nazionale
operanti nel settore musicale- 1. Ai fini dell'applicazione
del presente decreto, sono considerati enti di prioritario
interesse nazionale operanti nel settore musicale:
a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni
concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge
14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del
teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri
previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, anche con riferimento alle categorie previste
dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
successive modificazioni.
2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono
individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, dall'autorita' di Governo
competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e
sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni
ed istituzioni sono ubicati.
3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo
statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi,
nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A
tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei
revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in
quanto compatibili.»;
«Art. 5. Deliberazione di trasformazione - 1. La
deliberazione di trasformazione deve essere assunta
dall'organo dell'ente competente in materia statutaria,
nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine
decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2,
comma 2.
2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in
carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e
dal comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella
terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto
all'ordine del giorno.
3. La fondazione conseguente alla trasformazione
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la
«Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa
Cecilia», assumendo la titolarita' di tutti i rapporti
attivi e passivi di tale ultima fondazione.»;
«Art. 6. Contenuto della deliberazione - 1. La
deliberazione di trasformazione deve contenere:
a) lo statuto della fondazione, deliberato dai
fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16
del codice civile e dal presente decreto;
b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che
hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a
concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al
finanziamento della gestione della fondazione e, in
particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i
tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma
costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla
data di pubblicazione del decreto di trasformazione in
fondazione;
c) un piano economico-finanziario triennale dal quale
risulti che la gestione potra' svolgersi in condizioni di
equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli
apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come
ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei
contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del
presente decreto.
2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione
e' costituito da una parte della somma spettante alla
fondazione stessa per l'anno in cui avviene la
trasformazione in conseguenza della ripartizione della
quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente
trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto
corrisponde alla somma complessivamente conferita dai
fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.
3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione
definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.»;
«Art. 7. Stima del patrimonio iniziale della fondazione
- 1. La deliberazione di trasformazione deve essere
accompagnata da una relazione di stima del patrimonio
iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto
designato dal presidente del tribunale nel cui circondario
l'ente ha sede.
2. La relazione contiene la descrizione delle singole
componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione
seguiti.
3. All'esperto designato dal presidente del tribunale
si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.»;
«Art. 8. Approvazione della deliberazione di
trasformazione - 1. La deliberazione di trasformazione,
corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale
della fondazione, e' trasmessa all'autorita' di Governo
competente in materia di spettacolo, al Ministero del
tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente
sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono
altresi' allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto
pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio
o al finanziamento della gestione della fondazione.
2. La deliberazione e' approvata entro novanta giorni
dalla data di ricezione, con decreto dell'autorita' di
Governo competente in materia di spettacolo, di concerto
con il Ministro del tesoro, valutate la conformita' dello
statuto alle disposizioni del presente decreto, la
situazione di equilibrio economico-finanziario della
fondazione e la congruita' delle previsioni del piano
triennale, nonche' le osservazioni della regione e del
comune, se pervenute. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni
dalla sua adozione.
3. L'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo puo' chiedere modifiche ed integrazioni della
deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalita'
di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine
previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a
decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.»;
«Art. 9. Effetti dell'approvazione - 1. L'approvazione
della deliberazione di trasformazione determina il
riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato.
2. Gli effetti della trasformazione possono essere
opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che
si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione
stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della
deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della
fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice
civile non si applica la disposizione del quarto comma
dello stesso articolo.»;
«Art. 10. Statuto- 1. Lo statuto deve garantire
l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei
quali non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad
essi rispondono.
2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della
fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei
suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa
concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti,
pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi
spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione
totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali,
con il divieto di distribuzione di utili od altre utilita'
patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di
devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attivita'
similari e a fini di pubblica utilita', in sede di
liquidazione.
3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di
partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto
complessivo al patrimonio della fondazione non puo'
superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso.
Lo statuto prevede altresi' che possono nominare un
rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori
che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al
patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un
apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei
finanziamenti statali erogati per la gestione
dell'attivita' della fondazione, verificato con riferimento
all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione,
fermo restando quanto previsto in materia di composizione
del consiglio di amministrazione. La permanenza nel
consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati
dai fondatori privati e' subordinata all'erogazione da
parte di questi dell'apporto annuo per la gestione
dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i
fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto
di volere concorrere collettivamente alla gestione
dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun
fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una
dichiarazione.
4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede
l'ente trasformato. La sede cosi' stabilita non e'
modificabile.
5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in
conformita' delle previsioni statutarie sono approvate
dall'autorita' di Governo competente in materia di
spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro
ricezione.»;
«Art. 11. Presidente - 1. Il presidente della
fondazione e' il sindaco del comune nel quale essa ha sede,
indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio
della fondazione da parte del comune stesso.
2. La fondazione conseguente alla trasformazione
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art.
5, comma 3, e' presieduta dal presidente dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.
3. Il presidente ha la legale rappresentanza della
fondazione, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da
esso deliberati.
4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi
componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento.»;
«Art. 12 Consiglio di amministrazione- 1. Lo statuto
deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
consiglio di amministrazione, composto da sette a nove
membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
dei componenti dell'organo, anche con riferimento al
settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni
caso, nel consiglio di amministrazione devono essere
rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo
spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede
la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito
almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
indipendentemente dalla misura del loro apporto al
patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di
amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di
spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il
presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato
dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e
cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con
particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da
proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i
bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci
preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
per i quali si estende il programma di attivita';
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e
finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione
ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla
legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del
consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e
prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del
consiglio di amministrazione possono partecipare i
componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto puo' prevedere che determinate
deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.»;
«Art. 13. Sovrintendente - 1. Il sovrintendente:
a) tiene i libri e le scritture contabili di cui
all'art. 16;
b) predispone il bilancio d'esercizio, nonche', di
concerto con il direttore artistico, i programmi di
attivita' artistica da sottoporre alla deliberazione del
consiglio di amministrazione;
c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei
programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita'
di produzione artistica della fondazione e le attivita'
connesse e strumentali;
d) nomina e revoca, sentito il consiglio di
amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti
professionali sono individuati dallo statuto;
e) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.
2. Il sovrintendente e' scelto tra persone dotate di
specifica e comprovata esperienza nel settore
dell'organizzazione musicale e della gestione di enti
consimili; puo' nominare collaboratori, tra cui il
direttore musicale, ferme restando le competenze del
direttore artistico, della cui attivita' risponde
direttamente.
3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al
consiglio di amministrazione che lo ha nominato e puo'
essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione puo'
revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi
motivi.
4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo
incarico insieme al sovrintendente, e puo' essere
riconfermato.»;
«Art. 14.Collegio dei revisori - 1. Il collegio dei
revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con l'autorita' di Governo competente in materia
di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri
effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed
uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del
tesoro, un membro effettivo designato dall'autorita' di
governo competente in materia di spettacolo, e l'altro
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. Il collegio e' presieduto dal rappresentante del
Ministero del tesoro.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo
sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno
ogni trimestre con apposita relazione all'autorita' di
Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero
del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in tema di collegio sindacale delle societa'
per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404,
2405, 2406 e 2407 del codice civile.
4. Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto
della nomina, dal Ministro del tesoro ed e' a carico della
fondazione.
5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi
possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del
tesoro, di concerto con l'autorita' di Governo competente
per lo spettacolo.
6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si
provvede alla sostituzione con le modalita' di cui al comma
1; nelle more il revisore e' sostituito dal supplente. Il
nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.
7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante
l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.»;
«Art. 24. Contributi dello Stato. - 1. I criteri di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono
determinati con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Tali criteri sono determinati sulla
base degli elementi quantitativi e qualitativi della
produzione offerta e tengono conto degli interventi di
riduzione delle spese. Gli interventi di riduzione delle
spese sono individuati nel rapporto tra entita' della
attivita' consuntivata e costi della produzione nell'anno
precedente la ripartizione, nonche' nell'andamento positivo
dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della
produzione consuntivati negli ultimi due esercizi
precedenti la ripartizione .».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni
urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2000, n.
277, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 2001, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
gennaio 2001, n. 21:
«Art. 2. Organi. - 1. In attesa della partecipazione di
soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nei limiti del
decreto legislativo, il consiglio di amministrazione delle
medesime e' nominato con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, opera con la nomina della
maggioranza dei suoi componenti ed e' composto dal
presidente della fondazione, individuato ai sensi
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, il quale
lo presiede, e da quattro membri, cosi' individuati:
a) un componente, designato dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali;
b) un componente, designato dalla regione nel
territorio della quale ha sede la fondazione;
c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel
cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del testo unico
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti
privati, il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia e' composto di sette membri, individuati
secondo quanto gia' previsto dall'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo.
2. Lo statuto e' eventualmente modificato, in
conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla
fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione,
unitamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti
privati che intendono partecipare alla fondazione, e' dato
atto con deliberazione del consiglio di amministrazione,
per la quale si applica l'articolo 6 del decreto
legislativo. Il procedimento di approvazione ed il relativo
decreto, disciplinati dall'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo, si intendono riferiti alla predetta
deliberazione.
3. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo statuto
prevede altresi' che possono nominare un rappresentante nel
consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti
privati che, come singoli o cumulativamente, assicurano,
oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni
successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto
annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei
finanziamenti statali per la gestione dell'attivita' della
fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui
avviene il loro ingresso nella fondazione.».
4. Per le fondazioni risultanti dalla trasformazione
operata con il presente decreto, che non hanno conseguito
la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalita'
ed i limiti previsti dal decreto legislativo, entro il 31
dicembre 2004 il contributo erogato dallo Stato non puo'
subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo
a quello durante il quale le condizioni predette si
realizzano. Resta fermo quanto erogato per il triennio
1998-2000, sulla base del decreto 10 giugno 1999, n. 239
del Ministro per i beni e le attivita' culturali.»;
«Art. 4. Disposizioni finali - 1. I componenti del
consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della
approvazione della deliberazione di cui all'articolo 2,
comma 2. Il consiglio di amministrazione, costituito a
seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella
prima seduta, il sovrintendente.
2. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di
studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di
Santa Cecilia, il cui numero e modalita' di svolgimento e
la determinazione delle discipline sono disposti con
delibera del consiglio di amministrazione, approvata con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, possono essere utilizzati
come docenti anche musicisti italiani e stranieri di
riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per
lo Stato.»..
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del citato
decreto-legge n. 64 del 2010:
«Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel
settore lirico-sinfonico. - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto il
contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni
e' sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione
rappresentativa individuata dalle fondazioni
lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti
dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle
pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti
alla contrattazione collettiva del personale dipendente
dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'accordo e'
sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo
parere del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione e fino alla verifica della maggiore
rappresentativita' dei lavoratori dipendenti dalle
fondazioni, il contratto nazionale di lavoro e' stipulato
con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.»;
«Art. 3. Disposizioni in materia di personale
dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche - 1. Il
personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche,
previa autorizzazione del sovrintendente, puo' svolgere
attivita' di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore
artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in
termini di impegno orario percentuale in relazione a quello
dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di
appartenenza, e con le modalita' previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni, e secondo i criteri determinati
in sede di contratto aziendale, sempre che cio' non
pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle
more della sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di
lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di
cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e508 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
2. Nell'ambito delle attivita' consentite ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla
lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da
parte dei costituendi corpi artistici autonomi, e'
condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte
del consiglio di amministrazione, e' riportato nell'atto di
convenzione appositamente stipulato con la fondazione di
appartenenza e costituisce oggetto di specifica
obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa
dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del
codice civile.
3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli
istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in
contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il
medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere
applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque
nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese
non formalmente qualificabili come contratti integrativi
aziendali ai sensi del comma 4».
3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo della
sostenibilita' finanziaria delle fondazioni
lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino alla stipulazione
del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei
successivi contratti integrativi con le modalita' di cui al
presente articolo, eventuali trattamenti economici
aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di
bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato, nonche' di indire
procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per
quelle professionalita' artistiche necessarie per la
copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili
per l'attivita' produttiva, previa autorizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Le procedure
concorsuali non compatibili con le disposizioni del
presente decreto, in atto al momento della sua entrata in
vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall'anno 2012
le assunzioni a tempo indeterminato sono annualmente
contenute in un contingente complessivamente corrispondente
ad una spesa non superiore a quella relativa al personale
cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' da assumere non potra' essere superiore
a quello delle unita' cessate nell'anno precedente, fermo
restando le compatibilita' di bilancio della fondazione. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le assunzioni a tempo
determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con
esclusione delle prestazioni occasionali d'opera
professionale dei lavoratori cosi' detti aggiunti, non
possono superare il quindici per cento dell'organico
approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le
fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle
tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano
conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi
precedenti la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e che presentino un
rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e
prestazioni e l'ammontare del contributo statale non
inferiore al 40 per cento nell'ultimo bilancio approvato,
possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei
limiti della pianta organica approvata e assumere personale
a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni
occasionali d'opera professionale dei lavoratori cosiddetti
aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell'organico
approvato.
6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro
trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad
applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge
22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche
con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la
loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al
periodo anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresi'
inefficaci i contratti di scrittura artistica non
concretamente riferiti a specifiche attivita' artistiche
espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso,
alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni
dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni
lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano
come tetto massimo le disposizioni in materia di
trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV)
della tabella A allegata al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'articolo 4, comma 13, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive
modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto
e' sostituito dal seguente:
«4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie dei tersicorei e ballerini, l'eta' pensionabile
e' fissata per uomini e donne al compimento del
quarantacinquesimo anno di eta' anagrafica, con l'impiego,
per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema
contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, relativo all'eta' superiore. Per i due anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo
indeterminato, che hanno raggiunto o superato l'eta'
pensionabile, e' data facolta' di esercitare opzione,
rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale
opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza
da presentare all'ENPALS entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre
mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione,
fermo restando il limite massimo di pensionamento di
vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni
cinquantadue per gli uomini».
8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma
7, valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e
riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministro per i beni e le attivita'
culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al
presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n.
196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera
b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno,
valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della
Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo
periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse
assegnate alla Fondazione per le proprie attivita' e senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la
Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in
deroga alle disposizioni di cui al comma 5, puo' effettuare
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a
seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza
pubblica, nei limiti della pianta organica approvata,
preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».



 
Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Galan, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 303
 
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