Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 giugno 2011
Modifica del decreto n. 108 del 23 marzo 2011, relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare gli articoli 16 e 17;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;
Visto il proprio decreto n. 108 del 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2011 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;
Vista la comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 4, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 141/5 del 12 maggio 2011, relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;
Viste le comunicazioni della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 141/6/7/8 del 12 maggio 2011, relative ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con una compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;
Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalita' previste nel decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011, gli stessi vettori sono autorizzati a presentare le offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'informativa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Considerato che per quanto riportato nel punto precedente occorre spostare la data di inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio oltre la data del 27 giugno 2011 prevista dal decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011.

Decreta:

Art. 1

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2011 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa e' cosi' modificato:
«Art. 2 - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 19 settembre 2011».
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: Matteoli
 
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