Gazzetta n. 165 del 18 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 luglio 2011
Norme sull'afflusso dei veicoli a motore sull'isola di Ustica.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la circolare n. 5222, dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 14 gennaio 2011, n. 5;
Vista la nota della prefettura di Palermo n. 1/Circ Ustica/2011/Area III^ Ter, in data 21 aprile 2011, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 9 maggio 2011, n. 21097;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Dal 1° al 31 agosto 2011 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.
 
Art. 2

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:
a) veicoli per trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano merci deperibili;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;
e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;
f) autoveicoli con targa estera, sempreche' siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del Decreto legge n. 465/1988, convertito con legge n.556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
g) veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessita';
h) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri e/o extra alberghieri;
i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa rifiuti solidi urbani, per l'anno 2010;
j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attivita' medesima, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Ustica.
 
Art. 3

Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci, sempreche' non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.
 
Art. 4
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2010.
 
Art. 5
Vigilanza

Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
Roma, 6 luglio 2011

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 11, foglio n. 240
 
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