Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 giugno 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Malvasia di Bosa».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Regione autonoma della Sardegna su istanza dei proponenti, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 29 marzo 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», in conformita' al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto.
 
Art. 2

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.
 
Art. 5

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «MALVASIA DI BOSA»
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Malvasia di Bosa»;
«Malvasia di Bosa» - riserva;
«Malvasia di Bosa» - spumante;
«Malvasia di Bosa» - passito.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Malvasia di Sardegna: minimo 95%. Possono concorrere fino ad un massimo del 5% le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, presenti nei vigneti, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Bosa, Suni, Tinnura, Flussio, Magomadas, Tresnuraghes, Modolo in provincia di Oristano.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo da Bosa Marina (sulla costa occidentale sarda), la linea di delimitazione segue la S.S. 129-bis sino al bivio per Suni, indi, seguendo la strada di penetrazione agraria che conduce alla chiesa di S. Pietro in comune di Bosa, arriva a quota 23 in localita' C. Calameda; da qui, continuando in linea retta verso ovest, incrocia il confine tra i comuni di Bosa e Suni, che segue verso sud fino a quota 102; prosegue quindi lungo il confine tra Modolo e Suni sino ad incrociare la S.S.129-bis (km 81,300).
Da questo punto, proseguendo lungo la statale di cui sopra, la linea di delimitazione giunge all'abitato di Suni e si immette sulla S.S. 292, che segue, in direzione di Oristano, fino in prossimita' del km 35, nell'abitato di Flussio.
Da detto punto segue la strada che passa per le quote 319, 312, 283, 310, fino ad incrociare il confine comunale tra Flussio e Magomadas, in localita' campestre Serrainos, che segue, verso ovest, fino ad incontrare quello tra i comuni di Tresnuraghes e Flussio, che segue fino a Ponte Mannu.
Da qui, discendendo per il Rio Mannu, la linea di delimitazione arriva al mare presso Punta Foghe, e continuando lungo la costa occidentale sarda, verso nord, attraverso Porto Alabe e Punta Lumenera, giunge a Bosa Marina, punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di' coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti, non soleggiati, umidi o idromorfi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densita' di almeno 4.000 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» non deve superare 6 tonnellate per ettaro, fatta eccezione per la tipologia spumante che puo' arrivare a 8 tonnellate per ettaro.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva per ettaro superi detto limite, l'intera produzione non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; l'eventuale eccedenza di produzione nel limite massimo del 20% potra' confluire nella IGT corrispondente.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%, ad esclusione delle uve destinate alla vinificazione della tipologia spumante, le quali dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11%.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» spumante possono essere effettuate anche fuori della zona delimitata nell'art. 3 e comunque entro il territorio della Regione Sardegna.
Non e' consentito l'uso di mosti concentrati; e' tuttavia consentito l'arricchimento mediante concentrazione a freddo del mosto di malvasia ottenuto.
Per i vini di cui all'art. 1 e' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.
Le rese massime dell'uva in vino, con riferimento all'uva fresca, dovranno essere le seguenti:
«Malvasia di Bosa»: 70%;
«Malvasia di Bosa» riserva: 70%;
«Malvasia di Bosa» spumante: 70%;
«Malvasia di Bosa» passito: 50%.
Qualora detta resa, con l'esclusione della tipologia passito, superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, ma puo' ricadere nella IGT corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.
Per la tipologia passito e' consentito inoltre l'appassimento in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 g/l.
E' altresi' ammessa la parziale disidratazione con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.
Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa», se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 1 anno in botti di legno, puo' recare in etichetta la menzione «Riserva».
Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia amabile o dolce deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo successivo all'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» nella tipologia «passito» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° aprile dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Malvasia di Bosa» amabile o dolce:
colore: giallo paglierino o dorato piu' o meno intenso;
odore: aromatico, fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 13% svolto;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Malvasia di Bosa» riserva:
colore: giallo paglierino o dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, complesso, fine, delicato, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato, talvolta mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5%;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Malvasia di Bosa» spumante:
colore: giallo paglierino con spuma persistente;
odore: aromatico, fruttato, caratteristico;
sapore: da demisec a dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%, di cui almeno 9,5% svolto;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Malvasia di Bosa» - passito:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: da amabile a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolti;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Bosa» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E' consentito l'uso della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, secondo la normativa vigente.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art.1, con l'esclusione delle tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini «Malvasia di Bosa» sono ammesse soltanto bottiglie di vetro della capacita' di litri 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,00 chiuse con tappo di sughero o di altro materiale ritenuto idoneo dalle norme in vigore, con l'esclusione della menzione «riserva» per la quale e' obbligatorio il tappo in sughero.
Per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,375 e' ammesso il tappo a vite.
Per la tappatura dei vini spumanti, ad esclusione delle bottiglie di capacita' fino a litri 0,375, e' consentito solo il tappo a fungo in sughero.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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