Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 giugno 2011
Specifiche delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento dei misuratori fiscali per le funzioni previste del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 20 settembre 2005 n. 249, recante il regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 8, comma 18, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200;
Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla citata direttiva;
Considerata la necessita' di istituire una rete, eventualmente suddivisa in partizioni, per la gestione telematica di giochi di sorte legati al consumo, la cui raccolta e' accettata mediante apparecchi idonei, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate relative ai giochi di sorte legati al consumo;
Considerata la necessita' di regolare il settore dei terminali di gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi di sorte legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco e della tutela dei giocatori;
Considerata la necessita' di garantire la conformita' di funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il gioco e per le entrate erariali;
Considerata pertanto l'esigenza di definire le regole tecniche di conformita' e di funzionamento dei terminali di gioco;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il decreto ha per oggetto la specificazione delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento dei misuratori fiscali ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, per le funzioni previste dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.
2. Ai soli fini del decreto, si intendono per:
a) AAMS: l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) biglietto virtuale o biglietto: unita' elementare del gioco. Il biglietto possiede le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal provvedimento dell'AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco;
c) blocco di biglietti: quantita' predefinita di biglietti virtuali, di una medesima serie, utilizzabile ai fini del singolo gioco, individuata tramite un identificativo;
d) concessionario/i: soggetto cui AAMS affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete telematica;
e) giocata accettata: insieme di uno o piu' biglietti di ogni singolo gioco acquistati contestualmente alla emissione dello scontrino fiscale;
f) giocatore: soggetto che, a seguito dell'acquisto di beni o servizi per i quali e' prevista l'emissione dello scontrino fiscale, decide contestualmente di partecipare ai giochi di sorte;
g) gioco di sorte: ciascun gioco di sorte legato al consumo, in cui l'individuazione del biglietto vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale, i cui requisiti operativi e le cui modalita' di esecuzione risultano approvate con provvedimento di AAMS, gestito attraverso la rete telematica ed i terminali di gioco. Il gioco puo' essere con vincita predeterminata o con vincita determinabile successivamente alla giocata accettata;
h) giornale di fondo elettronico: dispositivo atto a sostituire il giornale cartaceo secondo le disposizione tecniche contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2002 che contiene i dati fiscalmente rilevanti di cui alla memoria fiscale presente nell'unita' sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale residente in una zona inamovibile e non cancellabile.
i) identificativo: elemento che identifica in modo univoco un biglietto virtuale;
k) memoria di lavoro: memoria presente nell'unita' sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale, destinata a registrare ed a contenere i dati giornalieri non ancora trasferiti nella memoria fiscale, di cui al punto 1.1.3 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) memoria fiscale: memoria presente nell'unita' sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui al punto 1.1.4 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, destinata a registrare ed a contenere il logotipo fiscale, il numero di matricola nonche', senza possibilita' di cancellazione, accumuli progressivi crescenti, garantendo la conservazione nel tempo del loro contenuto;
m) partizione della rete telematica o partizione: suddivisione della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario, dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione e' dotata del proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema centrale;
n) regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005 n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni;
o) rete telematica: infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati di cui al regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo, eventualmente suddivisa in partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonche' i relativi collegamenti al sistema centrale;
p) ricevuta di partecipazione o ricevuta: titolo che attesta l'avvenuta registrazione della giocata accettata sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido per la riscossione del premio;
q) scontrino fiscale: documento fiscale di certificazione dei corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, emesso da un misuratore fiscale;
r) serie di biglietti: insieme di blocchi omogenei di biglietti virtuali riferiti ad uno specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La serie di biglietti possiede caratteristiche e requisiti conformi a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco;
s) software di gioco: applicazione, residente nell'unita' sigillata, per la gestione del gioco e dei dati relativi alla giocata e che effettua la verifica di integrita' e sicurezza dei dati di gioco;
t) terminali di gioco: apparecchi misuratori fiscali di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alle legge 26 gennaio 1983 n.18, conformi alle regole del presente provvedimento e dell'allegato relativo, approvati dalla Agenzia delle Entrate su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 5, del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983;
u) unita' sigillata: parte dell'apparecchio misuratore fiscale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2
Individuazione dei terminali di gioco

1. I terminali di gioco, di cui al presente decreto, prima della immissione in commercio, dovranno essere sottoposti ai prescritti controlli di conformita' di cui all'art. 7 dello stesso decreto 23 marzo 1983, agli adempimenti previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003 e a quanto previsto dal presente decreto nonche' dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, la Commissione istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e' integrata nei suoi componenti, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da un rappresentante dell'AAMS, che potra' avvalersi del supporto del partner tecnologico Sogei, per l'esame delle apparecchiature di cui al presente provvedimento, quali terminali di gioco.
 
Art. 3
Caratteristiche tecniche dei terminali di gioco

1. Il terminale di gioco deve avere le caratteristiche tecniche idonee ad eseguire il software di gioco e la memoria di gioco deve trovarsi nell'unita' sigillata dell'apparecchio misuratore fiscale.
2. I dati di gioco relativi ai biglietti sono registrati nella memoria di gioco contenuta nell'unita' sigillata del terminale di gioco.
3. Le memorie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere di tipo non volatile per garantire il mantenimento delle informazioni in modalita' permanente.
4. Il terminale di gioco garantisce il collegamento con la rete telematica assicurando la protezione dei dati trasmessi e ricevuti tramite l'utilizzo di algoritmi di crittografia sia a chiave simmetrica che asimmetrica almeno equivalenti rispettivamente a AES ed RSA.
 
Art. 4
Caratteristiche funzionali dei terminali di gioco

1. Il software di gioco, realizzato secondo quanto previsto dal presente decreto nonche' dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante, interagisce con la parte fiscale esclusivamente per le funzionalita' di gioco. In particolare, tutto il complesso delle operazioni relative all'emissione dello scontrino fiscale, deve essere congruente alle norme formulate nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, e non modificabile da parte del software di gioco.
2. Le funzioni di gioco ed i dati di gioco sono necessariamente contenuti nell'unita' sigillata del misuratore fiscale, protetta secondo i criteri e le modalita' di cui al punto 1.1.5 dell'allegato A del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il software di gioco verifica l'integrita' delle funzioni e dei dati di gioco e assicura in caso di riscontro negativo il blocco delle sole funzionalita' di gioco; la riattivazione, qualora richieda un intervento diretto sul terminale di gioco dovra' essere realizzata con le modalita' di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con le specifiche di cui al presente decreto nonche' dall'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.
4. E' inibito qualsiasi accesso esterno alla memoria contenente i dati di gioco; per le sole operazioni previste dal presente decreto il software di gioco deve prevedere che l'accesso avvenga attraverso funzionalita' controllate dal software stesso.
5. Il software di gioco assicura la ricezione e la gestione dei biglietti virtuali, nonche' la raccolta periodica dei dati di gioco registrati nel terminale di gioco ed il trasferimento degli stessi al sistema del concessionario. Il software di gioco applica i criteri e le regole fissate per la vendita dei biglietti di ciascun gioco di sorte, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e del regolamento dello specifico gioco.
6. Il software di gioco deve garantire il blocco delle funzionalita' di gioco nei seguenti casi:
a. esaurimento della memoria fiscale;
b. danneggiamento della memoria fiscale;
c. malfunzionamento del misuratore fiscale.
7. Nei casi previsti dal comma 6 il software di gioco deve prevedere l'automatico annullamento di tutti i biglietti residenti nella memoria di gioco.
8. Il software di gioco permette la giocata unicamente a fronte dell'emissione dello scontrino fiscale. L'importo della giocata non puo' superare il limite imposto nel regolamento dello specifico gioco.
9. Il software di gioco deve contenere funzionalita' che limitino il gioco all'acquisto di beni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696.
10. Il software di gioco deve poter consentire l'emissione della ricevuta di partecipazione al gioco nei seguenti casi:
a. scontrino fiscale di importo totale superiore a zero e comunque non inferiore alla misura stabilita da AAMS nei singoli regolamenti di gioco;
b. per giocate di importo non superiore al valore percentuale stabilito da AAMS nei singoli regolamenti di gioco, rispetto al totale corrispettivo dello scontrino fiscale;
c. per giocate dell'importo necessario al raggiungimento del valore unitario previsto dai singoli regolamenti di gioco.
 
Art. 5
Ricevuta di partecipazione al gioco

1. La ricevuta di partecipazione al gioco puo' essere emessa solo con riferimento a scontrini fiscali rilasciati per la cessione di beni o servizi ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696.
2. Il software di gioco garantisce la stampa della ricevuta di partecipazione su una sezione distinta e distanziata di almeno tre righe bianche dopo la linea contenente il logotipo fiscale sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale, nel rispetto dei requisiti specificati nell'art. 13 del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo.
3. In caso di fine carta, ovvero in caso di malfunzionamento di una delle periferiche fiscali, la stampa della ricevuta di partecipazione al gioco si interrompe fino al ripristino delle regolari funzionalita'. A ripristino avvenuto il terminale di gioco, dovra' stampare la ricevuta relativa all'ultima transazione non completata prima dell'avvenuta interruzione.
4. I decreti istitutivi dei singoli giochi, emanati in base a quanto previsto all'art. 17 del regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo possono definire il formato e le diciture della ricevuta contenente il dettaglio della giocata.
5. Per ciascuna giocata sul giornale di fondo elettronico sono riportate almeno le seguenti informazioni:
a. denominazione del gioco;
b. identificativo della serie, cui i biglietti appartengono;
c. identificativo del primo e dell'ultimo biglietto acquistato per la serie;
d. l'importo complessivo della giocata.
I punti da a) a c) devono essere ripetuti nell'eventualita' i biglietti acquistati appartengano a serie o blocchi con identificativi diversi.
 
Art. 6
Approvazione dei modelli dei terminali di gioco

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, integrato come definito nell'art. 2 del presente decreto, esprime il proprio parere sui terminali di gioco con riguardo ai seguenti aspetti:
a. accertamento della conformita', ai fini della successiva produzione o importazione, di un esemplare di modello dei terminali di gioco alle prescrizioni indicate dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo e del presente decreto nonche' dall'Allegato Tecnico che ne costituisce parte integrante;
b. accertamento della congruita' della verifica tecnica fornita dal produttore o importatore e certificata da idoneo Istituto Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le prescrizioni in materia di:
I. funzioni del software di gioco;
b. accertamento della congruita' della verifica tecnica fornita dal produttore o importatore e certificata da idoneo Istituto Universitario o dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le prescrizioni in materia di:
I. funzioni del software di gioco;
II. immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento;
III. caratteristiche tecniche, anche relative alle memorie, dei dispositivi di sicurezza e di stampa;
IV. rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del regolamento approvato con decreto del 20 settembre 2005 n. 249.
2. L'Agenzia delle Entrate, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983 e successive modifiche e integrazioni approva i terminali di gioco con proprio provvedimento. I provvedimenti di approvazione dei terminali di gioco sono comunicati dall'Agenzia delle Entrate all'AAMS per gli adempimenti di competenza in materia di gioco. Si applicano ai terminali di gioco le vigenti norme e disposizioni, nazionali e comunitarie, relative al principio di riconoscimento reciproco dei prodotti degli altri Stati membri dell'Unione Europea, con le modalita' definite dalla circolare n. 55 del 28 dicembre 2004 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza in materia di apparecchi misuratori fiscali.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2011

Il Direttore generale: Ferrara
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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