Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 giugno 2011
Revoca, del commissario liquidatore della societa' cooperativa «C.I.EL.TE.», in Oristano.


IL DIRETTORE GENERALE
per le pmi e gli enti cooperativi

Visti gli artt. 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile;
Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 220/2002;
Visto il d.m. 26 novembre 1985 con il quale la societa' cooperativa «C.I.EL.TE.» con sede in Oristano e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-septiesdecies c.c.) e il dr. Giovanni Antonio Enna ne e' stato nominato commissario liquidatore;
Considerato che il dr. Giovanni Antonio Enna non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 3 settembre 2008 e successiva diffida del 27 febbraio 2009;
Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1968 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £.9.332.494, di cui crediti per £.6.976.716 ed e' privo di beni immobiliari;
Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;
Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;
Rilevata la necessita' di revocare il dr. Giovanni Antonio Enna dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1

Il dr. Giovanni Antonio Enna, nominato commissario liquidatore della Societa' Cooperativa «C.I.EL.TE.» con decreto ministeriale 26 novembre 1985 e' revocato dall'incarico, senza sostituzione.
 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 3

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 4

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la societa' cooperativa «C.I.EL.TE.» con sede in Oristano, gia' sciolta con d.m. 26 novembre 1985, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: Esposito
 
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